CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art.99 cod. pen. e il vizio di motivazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante ritenendo che le condotte di lesioni aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale accertate nel presente processo hanno dimostrato come le precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre che per rapina, del marzo 2018 non abbiano sortito alcun effetto deterrente; Considerato che tale apprezzamento non si rileva manifestamente illogico e non viola il disposto dell'art. 99 cod. pen., in quanto trae origine proprio da una relazione qualificata (la nnedesinnezza del titolo di reato) tra il reato per cui è stata pronunciata la condanna ed i precedenti penali dell'imputato; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto, non certo incongruamente, il lasso di tempo intercorso tra la precedente condanna per i delitti commessi nel 2013, e il 9 aprile 2021, data dei reati oggetto del presente processo, inidoneo a confutare il giudizio di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo conseguente alla reiterazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 set