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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 18057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2021, il Tribunale di Lecce ha riformato limitatamente alle statuizioni civili la sentenza emessa dal Giudice di pace di Gallipoli il 13 febbraio 2019 confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Argento per il reato di cui all'art. 590, primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso il 18 luglio 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti parti civili in giudizio.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 18 luglio 2012 a Gallipoli.

Risulta dagli atti che l'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale viaggiavano il padre di lei [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lui [OSCURATO:PERSONA], fu tamponata da una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco, targata [OSCURATO:TARGA], condotta da un uomo di circa 65-70 anni, abbronzato e con i capelli brizzolati.

Questi, in un primo tempo, scese dal veicolo, ma dopo 4 o 5 minuti si allontanò senza lasciare le proprie generalità.

A causa del tamponamento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportarono lesioni da contraccolpo, giudicate guaribili, per ciascuno di loro, in giorni 10 s.c.

Dal numero di targa della [OSCURATO:PERSONA] si risali alla proprietaria, identificata in [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base della descrizione fornita dalle persone offese, al conducente, indentificato nel marito di lei [OSCURATO:PERSONA]Argento.

Risultò che il giorno dell'incidente la [OSCURATO:PERSONA] era sprovvista di copertura assicurativa, ma il giorno successivo l'assicurazione era stata riattivata.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo motivi che possono essere qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

In sintesi, il ricorrente lamenta: che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe avvenuta sulla base di elementi insufficienti e, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe mancante o comunque contraddittoria e manifestamente illogica; che vi sarebbe stata violazione di leggi penali e processuali; che le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state già risarcite in sede stragiudiziale sicché la condanna al risarcimento del danno pronunciata anche nei loro confronti deve essere annullata; che, in ogni caso, essendo decorsi oltre nove anni dal fatto, deve essere dichiarata la prescrizione del reato.

4. Il Procuratore generale e le parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rassegnato conclusioni per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15) chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Preliminarmente si deve ribadire che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.

Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame (e così è nel caso di specie), il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).

Non è consentita inoltre - pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello, e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (fra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Il ricorso in esame non risponde a questi requisiti perché riproduce, quasi pedissequamente, il contenuto dell'atto d'appello e chiede al giudizio di legittimità una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito ai fini della decisione.

3. La sentenza impugnata prende in esame la prospettazione difensiva - secondo la quale, poiché il conducente del veicolo investitore si allontanò senza declinare le proprie generalità, non v'è prova certa che alla guida del veicolo si trovasse D'Argento - e giunge all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di un quadro indiziario che valuta grave, preciso e concordante.Tale quadro indiziario è costituito: - dalla descrizione del conducente fornita da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale questi era un uomo di 65-70 anni con i capelli brizzolati; - dalla constatazione che l'auto coinvolta nel sinistro, priva di copertura assicurativa, fu nuovamente assicurata il giorno seguente e il conducente si allontanò proprio quando [OSCURATO:PERSONA]:ta gli chiese di fornire i dati dell'assicurazione; - dalla considerazione secondo la quale D'Argento, quale marito della proprietaria dell'auto, poteva essere a conoscenza della mancanza di copertura assicurativa; - dalla constatazione che, a seguito dell'incidente, furono elevate sanzioni amministrative per mancanza di copertura assicurativa a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell'auto, e di [OSCURATO:PERSONA]Argento, quale conducente, e il verbale non è stato contestato dalla Leone e neppure dall'odierno imputato; - dalla circostanza che la Leone, chiamata a deporre in giudizio, si è solo avvalsa della facoltà di non rispondere senza fornire indicazioni alternative sull'identità della persona che al momento dell'incidente si trovava alla guida del veicolo.

Il ricorrente non si confronta criticamente con questa motivazione e si limita a contestarla senza spiegare in quale parte e per quali ragioni essa sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che è, per questa parte, indeterminato e non specifico. 4.

Il ricorso è inammissibile, perché non autosufficiente,, nella parte in cui lamenta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero già stati risarciti in sede stragiudiziale sottoscrivendo una quietanza liberatoria, circostanza che è meramente asserita e non documentata.

La sentenza impugnata, peraltro, proprio tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti civili, due delle quali hanno riferito di aver ricevuto una somma a titolo di risarcimento dal fondo vittime della strada, ha riformato le statuizioni civili della sentenza di primo grado pronunciando condanna generica e rimettendo le parti di fronte al giudice civile competente.

5. il reato per cui si procede è stato commesso il 18 luglio 2012 ed è soggetto a termine prescrizionale di anni 7 e mesi

6. A questo termine devono essere aggiunti i periodi in cui la prescrizione è rimasta sospesa.Ciò è avvenuto: - per un tempo complessivamente superiore a due anni e mezzo a seguito di rinvii dell'udienza disposti nel giudizio di primo grado su richiesta dei difensori (dal 9 luglio 2014 all'8 ottobre 2014; dall'8 ottobre 2014 all'8 aprile 2015; dall'8 aprile 2015 al 14 ottobre 2015; dal 14 ottobre 2015 al 4 maggio 2016; dal 4 maggio 2016 al 5 ottobre 2016 e dal 5 ottobre 2016 all'8 febbraio 2017); - per ulteriori giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 atteso che l'udienza di appello fissata al 3 aprile 2020 è stata rinviata (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) Il termine di prescrizione, dunque, non è ancora decorso e, anche per questa parte, il ricorso è inammissibile.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in Colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i cui difensori hanno depositato conclusioni scritte.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite che liquida in euro tremilacinquecento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori come per legge, ed euro tremila in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2021, il Tribunale di Lecce ha riformato limitatamente alle statuizioni civili la sentenza emessa dal Giudice di pace di Gallipoli il 13 febbraio 2019 confermando l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Argento per il reato di cui all'art. 590, primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso il 18 luglio 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituiti parti civili in giudizio. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 18 luglio 2012 a Gallipoli. Risulta dagli atti che l'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale viaggiavano il padre di lei [OSCURATO:PERSONA] e la madre di lui [OSCURATO:PERSONA], fu tamponata da una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco, targata [OSCURATO:TARGA], condotta da un uomo di circa 65-70 anni, abbronzato e con i capelli brizzolati. Questi, in un primo tempo, scese dal veicolo, ma dopo 4 o 5 minuti si allontanò senza lasciare le proprie generalità. A causa del tamponamento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportarono lesioni da contraccolpo, giudicate guaribili, per ciascuno di loro, in giorni 10 s.c. Dal numero di targa della [OSCURATO:PERSONA] si risali alla proprietaria, identificata in [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base della descrizione fornita dalle persone offese, al conducente, indentificato nel marito di lei [OSCURATO:PERSONA]Argento. Risultò che il giorno dell'incidente la [OSCURATO:PERSONA] era sprovvista di copertura assicurativa, ma il giorno successivo l'assicurazione era stata riattivata. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo motivi che possono essere qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. In sintesi, il ricorrente lamenta: che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe avvenuta sulla base di elementi insufficienti e, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe mancante o comunque contraddittoria e manifestamente illogica; che vi sarebbe stata violazione di leggi penali e processuali; che le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state già risarcite in sede stragiudiziale sicché la condanna al risarcimento del danno pronunciata anche nei loro confronti deve essere annullata; che, in ogni caso, essendo decorsi oltre nove anni dal fatto, deve essere dichiarata la prescrizione del reato. 4. Il Procuratore generale e le parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rassegnato conclusioni per l'udienza senza discussione orale (art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15) chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. 2. Preliminarmente si deve ribadire che il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame (e così è nel caso di specie), il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Non è consentita inoltre - pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello, e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (fra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Il ricorso in esame non risponde a questi requisiti perché riproduce, quasi pedissequamente, il contenuto dell'atto d'appello e chiede al giudizio di legittimità una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito ai fini della decisione. 3. La sentenza impugnata prende in esame la prospettazione difensiva - secondo la quale, poiché il conducente del veicolo investitore si allontanò senza declinare le proprie generalità, non v'è prova certa che alla guida del veicolo si trovasse D'Argento - e giunge all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di un quadro indiziario che valuta grave, preciso e concordante.Tale quadro indiziario è costituito: - dalla descrizione del conducente fornita da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale questi era un uomo di 65-70 anni con i capelli brizzolati; - dalla constatazione che l'auto coinvolta nel sinistro, priva di copertura assicurativa, fu nuovamente assicurata il giorno seguente e il conducente si allontanò proprio quando [OSCURATO:PERSONA]:ta gli chiese di fornire i dati dell'assicurazione; - dalla considerazione secondo la quale D'Argento, quale marito della proprietaria dell'auto, poteva essere a conoscenza della mancanza di copertura assicurativa; - dalla constatazione che, a seguito dell'incidente, furono elevate sanzioni amministrative per mancanza di copertura assicurativa a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria dell'auto, e di [OSCURATO:PERSONA]Argento, quale conducente, e il verbale non è stato contestato dalla Leone e neppure dall'odierno imputato; - dalla circostanza che la Leone, chiamata a deporre in giudizio, si è solo avvalsa della facoltà di non rispondere senza fornire indicazioni alternative sull'identità della persona che al momento dell'incidente si trovava alla guida del veicolo. Il ricorrente non si confronta criticamente con questa motivazione e si limita a contestarla senza spiegare in quale parte e per quali ragioni essa sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, che è, per questa parte, indeterminato e non specifico. 4. Il ricorso è inammissibile, perché non autosufficiente,, nella parte in cui lamenta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero già stati risarciti in sede stragiudiziale sottoscrivendo una quietanza liberatoria, circostanza che è meramente asserita e non documentata. La sentenza impugnata, peraltro, proprio tenendo conto delle dichiarazioni rese dalle parti civili, due delle quali hanno riferito di aver ricevuto una somma a titolo di risarcimento dal fondo vittime della strada, ha riformato le statuizioni civili della sentenza di primo grado pronunciando condanna generica e rimettendo le parti di fronte al giudice civile competente. 5. il reato per cui si procede è stato commesso il 18 luglio 2012 ed è soggetto a termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6. A questo termine devono essere aggiunti i periodi in cui la prescrizione è rimasta sospesa.Ciò è avvenuto: - per un tempo complessivamente superiore a due anni e mezzo a seguito di rinvii dell'udienza disposti nel giudizio di primo grado su richiesta dei difensori (dal 9 luglio 2014 all'8 ottobre 2014; dall'8 ottobre 2014 all'8 aprile 2015; dall'8 aprile 2015 al 14 ottobre 2015; dal 14 ottobre 2015 al 4 maggio 2016; dal 4 maggio 2016 al 5 ottobre 2016 e dal 5 ottobre 2016 all'8 febbraio 2017); - per ulteriori giorni 64 ai sensi dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 atteso che l'udienza di appello fissata al 3 aprile 2020 è stata rinviata (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) Il termine di prescrizione, dunque, non è ancora decorso e, anche per questa parte, il ricorso è inammissibile. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in Colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i cui difensori hanno depositato conclusioni scritte. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità dalle parti civili costituite che liquida in euro tremilacinquecento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori come per legge, ed euro tremila in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori come per legge.
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