CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa, giusta procura speciale a m argine del ricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.22877287/2019- Ricorrente -contro R.G.N. 11368/2017Comune di Andria, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeche le comunicazioni e le notificazione relative al presente procedimentosiano effettuate all'indirizzo di posta elettronica indicato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 29/2022, depositata indata 11/1/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026RILEVATO CHE:1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. ci-tava in giudizio il Comune di Andria per il mancato pagamento dellesomme relative al contratto di appalto stipulato per l'adeguamentoalle norme di sicurezza dell'impianto elettrico del cimitero comunalee dell'alloggio del custode.Il collaudatore aveva riconosciuto che le opere potevano essereverificate ed aveva attribuito alla società un residuo credito di lire54.223.735.La società aveva sottoscritto il certificato di collaudo, iscrivendoperò cinque riserve, per l'importo complessivo di lire 465.997.793,somma comprensiva dell'importo riconosciuto dal collaudatore.2. Si costituiva in giudizio il Comune, eccependo, per quel chequi ancora rileva, che la società aveva rinunciato espressamente aqualunque somma, a qualsiasi titolo o ragione riferibile lavori in que-stione, in data 3/3/1992.Tale rinuncia costituiva una condizione per il riconoscimento diun compenso per i lavori eseguiti di propria iniziativa.3. Il Tribunale con la sentenza n. 23/2005 rigettava la domanda.4. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, dedu-cendo: l'erroneo rigetto della eccezione di nullità della dichiarazionedi rinuncia esibita dal Comune di Andria; l'inammissibilità del rilievod'ufficio della decadenza dalle riserve inserite nell'atto di collaudo, inquanto tardive.5. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1050/2013, riget-tava il gravame.5.1. Quanto al primo motivo, riteneva non raggiunta la provadello stato di bisogno e del preteso approfittamento del Comune di2 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026Andria, concludendo che la rinuncia da parte della società costituivaun equo contemperamento degli interessi delle parti.5.2. Quanto al secondo motivo (non rilevabilità d'ufficio della de-cadenza riferita alle riserve 3 e 4), la Corte territoriale assumeva cheil Comune aveva sollevato tempestivamente l'eccezione, rilevando latardività di tutte le riserve formulate «perché poste in fase di col-laudo e perciò tardive».6. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11945 del 16/5/2018,dichiarava inammissibile, in quanto attinente al merito, il primo mo-tivo articolato dalla società, con cui era stata dedotta la violazionedegli artt. 1325 e 1418 c.c., per non essere stato rilevato il difetto dicausa della rinuncia, desumibile dalla seconda statuizione della deli-bera n. 337 del 1992.La Corte accoglieva, invece, la seconda censura, riflettente laviolazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, che, nel prevederei termini entro i quali doveva essere compiuto il collaudo, delineavacon certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dellacommittente, quest'ultima doveva ritenersi inadempiente.Premesso che era coperto da giudicato l'accertamento relativo alcolpevole ritardo del Comune nel provvedere al collaudo, questaCorte riteneva incontroverso anche che la società avesse formulatole riserve relative agli effetti pregiudiziali patrimoniali del ritardatocollaudo all'atto del collaudo stesso.Rilevato che la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile ladomanda proprio in quanto formulata a titolo di riserve, invece chea titolo risarcitorio, e che la Corte territoriale aveva anche precisatoche, qualora la domanda fosse stata correttamente formulata, le ri-serve sarebbero state sollevate tardivamente, questa Corte ritenevache i maggiori oneri derivanti all'appaltatore dal colpevole ritardo delcollaudo da parte della PA, relativi alla protrazione delle spese di vi-3 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026gilanza e custodia dell'opera, oltre che quelli relativi alla conserva-zione delle polizze fideiussorie, fossero «senz'altro dovuti, una voltarichiesti all'atto del collaudo».Il rilievo di tardività formulato dalla Corte d'appello era quindierrato.L'obbligo di iscrivere la riserva non poteva che essere adempiutoin un momento successivo all'insorgenza o alla cessazione del fattoche aveva determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per tale ra-gione, la formulazione della riserva, in caso di ritardo colpevole delcollaudo, assolveva la funzione di richiesta tempestiva dei maggiorioneri sostenuti per la mancata consegna dell'opera. La funzione ti-pica dell'iscrizione della riserva consisteva proprio nella contesta-zione di una contabilizzazione che sfociava nella domanda di un mag-gior importo dovuto a prestazioni eseguite e a costi non riconosciuti.Ne conseguiva che la qualificazione astratta di tale domandacome riserva, come richiesta di compenso, di indennità o di risarci-mento non poteva incidere sul riconoscimento del diritto, che si fon-dava esclusivamente sul duplice fatto costitutivo del ritardo colpe-vole della PA nel collaudo e della realizzazione di oneri ulteriori cau-salmente connessi al predetto ritardo.Entrambi i requisiti erano stati oggetto di accertamento di fattoincontroverso. Erano dunque tempestive le riserve apposte all'attodel collaudo, che costituiva il primo momento utile per formulare lerichieste economiche in essi contenute.Aveva errato la Corte d'appello nel far discendere, da una pre-sunta inadeguata qualificazione giuridica della domanda, la suainammissibilità.I restanti motivi riguardanti la contestazione della tardività delleriserve ed illegittima non applicazione del principio di non contesta-zione, erano ritenuti assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.4 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/20267. A seguito di riassunzione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva il ricono-scimento dei seguenti importi, riferiti al periodo tra il 1990 e il 1999:euro 13.558,54 per il prolungamento delle polizze fideiussorie edeuro 180.811,56 per le spese di custodia.8. Si costituiva nel giudizio di rinvio il Comune di Andria.Ad avviso del Comune, la società aveva rinunciato ai crediti van-tati nei confronti della stazione appaltante, non avendo impugnatola deliberazione di Giunta municipale n. 337 del 1992, recante laseguente dicitura: «in riferimento al punto n. 2 della delibera di G.M.n. 337 del 3/3/1992 dichiara di rinunciare ad ogni altra somma aqualsiasi titolo o ragione», con formula che faceva presagire la rego-lazione delle partite creditorie.Per il Comune, dunque, era emerso «che a fronte di lavori svoltidall'appaltatore ma non previsti in contratto, l'ente territoriale necondizionava l'accettazione alla rinuncia ad ogni altra richiesta».9. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 29/2022, deposi-tata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva l'appello della società.La Corte territoriale riportava la tesi del Comune, per il quale laformazione del giudicato, a seguito dell'ordinanza di questa Corte,avrebbe coperto «anche le riserve apposte e i maggiori oneri deri-vanti dalla tardività del collaudo». Si sarebbe trattato, in sostanza,della rinuncia preventiva ad ogni ristoro per ritardi nei pagamentidovuti.Per la società, invece, la Corte d'appello, in precedenza, nonaveva tenuto conto che la rinuncia doveva intendersi riferita solo adogni pretesa creditoria fino a quel momento maturata. Non era certoprevedibile che il collaudo intervenisse solo nell'anno 1999, ovvero adistanza di 7 anni dall'accordo transattivo, né che la VOLTEDISONfosse costretta a sopportare tutti i costi riferiti al predetto ritardo.5 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026La Corte d'appello accoglieva la domanda, evidenziando che ledue statuizioni della Corte di cassazione non erano in contraddizionetra loro.Con la deliberazione n. 337 del 1992, il Comune aveva approvatola perizia suppletiva per i lavori già eseguiti al cimitero, per un im-porto di lire 310.000.000,00. L'approvazione della variante supple-tiva era avvenuta a seguito di lavori risultati in concreto necessari,benché effettuati prima dell'approvazione della perizia.La somma era stata riconosciuta a condizione espressa che laVOLTEDISON rinunciasse ad ogni altra somma per qualsiasi titolo oragione.Con la successiva delibera, era stata approvata la perizia supple-tiva per i lavori ancora da farsi, ritenuti necessari ed indispensabili,per l'importo di lire 140.000.000,00.Il Comune attribuiva valore dirimente alla lettera del 5/4/1992,con la quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato, con riferimento al punton. 2 della delibera n. 337 del 1992, di rinunciare ad ogni altra sommaa qualsiasi titolo o ragione.La nota del 5/4/1992, però, conteneva l'espresso riferimento alladelibera di Giunta municipale ed al riconoscimento con la stessadell'importo di lire 310.000.000, sicché «alla predetta transazionenon può essere attribuita efficacia ultrattiva, ovvero di rinuncia a di-ritti futuri, riferiti o riferibili anche alle spese di guardiania, essendonon prevedibile, né tampoco ipotizzabile, un ritardo di 7 anni perl'esecuzione del collaudo, ascrivibile alla inerzia della PA».Sulla base di tali considerazioni, la Corte d'appello si conformavaa quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11945del 2018.In ordine alla quantificazione delle somme dovute, la Corte ter-ritoriale riteneva che dovessero essere riconosciuti alla VOLTEDISON6 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026gli importi così come richiesti, attesa la mancanza di contestazionida parte del Comune di Andria, che non aveva mosso alcuna ecce-zione né con riferimento alla base di calcolo né con riferimento alcalcolo così come sviluppato.Veniva determinata la somma di euro 154.996,94, di cui euro10.868,04 per il prosieguo della polizza fideiussoria ed euro144.125,90 per spese di guardiania.10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneVOLTEDISON, depositando anche memoria scritta.11. Ha resistito con controricorso il Comune di Andria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l'o-messo esame di un punto decisivo della controversia, con riferimentoall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al mancato rico-noscimento del danno da rivalutazione monetaria».La Corte d'appello avrebbe omesso la motivazione in ordine allamancata rivalutazione della somma riconosciuta.La domanda di riconoscimento del danno era stata avanzata inentrambi i gradi di giudizio di merito.Al contrario, la Corte territoriale ha condannato il Comune a pa-gare solo il capitale e gl'interessi legali, ma non ha riconosciuto ildanno da rivalutazione monetaria.Si trattava del danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni dal1990 al 1999.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. Erronea applicazione di norme di diritto,in merito all'art. 1224, secondo comma, c.c., in relazione agli artt.115 e 167 c.p.c.».7 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026La Corte d'appello di Bari, nel giudizio di riassunzione, nonavrebbe ritenuto riconoscibile il maggior danno del creditore, comeprescritto dall'art. 1224, secondo comma, c.c. Del resto, per la ricor-rente, il Comune non avrebbe in alcun modo contestato la spettanzadella rivalutazione monetaria.3. I motivi primo e secondo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono fondati nei termini dicui motivazione.3.1. Per questa Corte (Cass., sez. 1, 17/1/2008, n. 885), infatti,in tema di appalti pubblici, nel caso di ritardo nel collaudo delle opere,l'obbligo per la stazione appaltante di provvedere al rimborso all'ap-paltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizzefideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall'appalto,determina l'insorgenza di un debito di valore, in quanto non stretta-mente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazionie pertanto, in applicazione del principio della completa "restitutio inintegrum", gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via viarivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avan-zamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto ne-goziale del rapporto, l'insorgenza di un debito di valuta a carico dellastazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessivanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall'art.35 d.P.R. n. 1063 del 1962, con l'ulteriore riconoscimento del mag-gior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. qualora ne ricorrano lecondizioni soggettive ed oggettive.Trova, dunque, applicazione la giurisprudenza di questa Corte(Cass., 14/10/2013, n. 23232; Cass., 20742/2004; Cass., 19510/2005; Cass. 9515/2007), per cui, in caso di debiti di valore, comenella specie, la rivalutazione monetaria della somma calcolata comecorrispondente al valore perduto dal patrimonio del danneggiato8 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026all'epoca del fatto, come pure gli interessi legali (diretti a compen-sare il danneggiato del ritardo nella percezione del risarcimento) co-stituiscono componenti del danno da liquidare, partecipanti dellastessa natura di modalità della tecnica di liquidazione; tecnica chepuò legittimamente condurre, tra le varie ipotesi di liquidazione, ariconoscere interessi nella misura legale, purché non calcolati sullesomme integralmente rivalutate, bensì su somme progressivamenterivalutate.Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarci-mento del danno deve essere liquidato mediante gli interessi legalicomputati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovverosu tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., sez. 2,3/8/2010, n. 18028; Cass., 9/7/2014, n. 15604; Cass., sez. 3, 1/2/2023, n. 2979).Con la precisazione per cui, poiché la rivalutazione monetaria diun debito di valore può aver luogo anche d'ufficio, sempre che nonsi siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costi-tuisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a con-seguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivovalore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essapuò essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primogrado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle con-clusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non sisia formato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazionesia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il dan-neggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione(Cass., sez 1, 10/3/2021, n 6711; Cass., sez. 3, 4/11/2020, n.24468; Cass., sez. 1, 17/9/2015, n. 18243).3.2. Nella specie, la ricorrente ha dedotto che «la domanda diriconoscimento del danno è stata avanzata in entrambi i gradi del9 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 18242/2022Numero sezionale 1263/2026Numero di raccolta generale 19647/2026Data pubblicazione 13/06/2026giudizio di merito» e che «la domanda di rivalutazione monetaria èstata altresì, avanzata, dei difensori della [OSCURATO:SOCIETA]., anchein sede di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Bari».4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che provve-derà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corted'appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda anche diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 18242/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio