CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune Cavallermaggiore in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.120/2019 depositata il 22/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23863/2019Numero sezionale 4716/2026Numero di raccolta generale 18359/2026Data pubblicazione 07/06/2026Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.120/2019 depositata il 22.01.2019 e non notificata veniva rigettatol’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCuneo, che aveva a sua volta disatteso il ricorso della predetta societàavverso gli avvisi di accertamento emessi a titolo di ICI per gli annid’imposta 2011 e 2012.I giudici di secondo grado ritenevano in sintesi che fosse infondatal’eccezione relativa al vizio di notifica a fronte della copiosadocumentazione prodotta in atti dall’ente comunale e che entrambi gli attiimpugnati presentavano una congrua motivazione idonea a porre ilcontribuente nella piena conoscenza dell’iter logico seguito per la loroadozione.Secondo i giudici piemontesi, pertanto, l’appello non meritavaaccoglimento e quindi doveva essere confermata la sentenza appellata,con condanna alle spese di lite in ossequio al principio di soccombenza.Avverso la pronuncia della CTR del Piemonte la società contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di ricorso.Il Comune di Cavallermaggiore si è costituito depositando controricorsocon proposizione di ricorso incidentale, affidato a due motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia “violazioneo falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 60 deld.p.r. n. 600/1973 in relazione agli artt. 42, 48, 2° comma, e 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in combinato disposto con gli art. 156, 3°comma, 160 e 162 c.p.c. Denunzia ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.richiamato dall’art. 62, 1° comma, del d. lgs. n. 546/1992”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000. Denuncia aiNumero registro generale 23863/2019Numero sezionale 4716/2026Numero di raccolta generale 18359/2026Data pubblicazione 07/06/2026sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. richiamato dall’art. 62, 1° comma, d.lgs. n.546/1992”.1.2 Con il terzo motivo di gravame, la società contribuente lamenta“violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 7, comma 1, lett. b), delD.Lgs. n. 504/1992. Denuncia ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. richiamatodall’art. 62, 1° comma, d.lgs. n. 546/1992”.1.3 Con l’ultimo motivo di impugnazione, la società ricorrente denuncia“violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 504/1992.Denuncia ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. richiamato dall’art. 62, 1°comma, d.lgs. n. 546/1992”.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’ente comunale si duolevache la sentenza era incorsa in “error in procedendo (art. 360, comma 1,n.4, c.p.c. e art. 62 D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 112c.p.c.”.2.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il comunecontroricorrente lamentava “error in procedendo (art. 360, comma 1, n.4,c.p.c. e art. 62 D.lgs. n. 546/1992) per violazione dell’art. 19 D.Lgs.536/1992”.3.Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissataper la trattazione della causa, parte ricorrente ha formulato rinuncia alricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, rappresentandoche “Nelle more del procedimento le relazioni, tra il Comune diCavallermaggiore e la Società ricorrente, quanto all’oggetto dellacontroversia (l’applicazione dell’IMU sul parco acquatico gestito dallaricorrente), hanno trovato un punto di equilibrio e il debito è statosostanzialmente pagato di comune accordo”, atto sottoscrittopersonalmente dal legale rappresentante p.t. della società e dal suo nuovodifensore; la rinuncia è stata accettata dall’ente comunale, che a sua voltaha rinunciato al ricorso incidentale, aderendo altresì alla richiesta dicompensazione delle spese di lite tra le parti, con dichiarazioneNumero registro generale 23863/2019Numero sezionale 4716/2026Numero di raccolta generale 18359/2026Data pubblicazione 07/06/2026sottoscritta personalmente dal sindaco p.t. e dal difensore dell’enteterritoriale.4. Va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità allafattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo aprovvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391,ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è diestinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, escludel’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.MDichiara estinto il giudizio. Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026, daremoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]