Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 27653/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2414/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 390/2015 depositata il 02/02/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava nel maggio 2009, avanti la CTP di Agrigento, l’avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione, a fini Irpef, Ires ed IVA, di maggiori ricavi per 332.218 euro per l’anno d’imposta 2006, a seguito di segnalazione per l’avvenuta vendita a valori inferiori a quello “normale” di immobili; si affermava, inoltre, che a seguito di verifica era emersa la non corretta valutazione delle rimanenze; la contabilità indicava beni strumentali per appena 878 euro a fronte di reali giacenze per oltre 45.000 euro, così da ritenersi la complessiva inattendibilità della contabilità, alla cui stregua il contegno operativo della contribuente sarebbe risultato antieconomico. 2.

Dopo che in autotutela ADE aveva ridotto l’importo del dovuto, rideterminando i maggiori ricavi nella minor somma di Euro 174.408, la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento accoglieva il ricorso con la sentenza n. 304/2011, ritenendo indimostrati i maggiori ricavi desunti dall’applicazione degli studi di settore.

3. Successivamente, la CTR della Sicilia - Palermo, con sentenza n. 390/2015, respingeva l’appello proposto dagli uffici finanziari.

4. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso ritualmente notificato. 5.La società contribuente è rimasto intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, si fonda su due motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 co. 1 d.p.r. 600/1973, 54 co. 2 d.p.r. 633/1972 e 2729 c.c., con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; II) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 14 d.p.r. 633/1972 e all’art. 9 del TUIR n. 917/86, nonché con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

2. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

La motivazione resa dalla CTR si fonda sul seguente erroneo passaggio motivazionale, integralmente riportato – nel rispetto del principio di autosufficienza – nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità: l’ufficio “…non ha efficacemente supportato e comprovato la propria convinzione, non avendo spiegato in dettaglio il criterio seguito per la valutazione degli appartamenti invenduti e per sostenere scostamenti così rilevanti tra i valori attribuiti d’ufficio agli immobili rispetto a quelli dichiarati dagli acquirenti”.

La motivazione dell’avviso di accertamento invece, per il vero, non mostra l’esternazione di semplici convinzioni, ma sulla scorta del puntuale richiamo di dati contabili della contribuente e del prezzo inferiore a quello “normale” delle compravendite effettuate nel 2006, evidenzia l’inattendibilità delle scritture contabili della stessa, dimostranti -a fronte di un margine di ricavo di appena l’1,1%- l’assoluta antieconomicità dell’attività di costruzioni in concreto esercitata.

Tale fattispecie consente a questo collegio di dare continuità al seguente principio di diritto, espresso da Sez. 5, ord. n. 24578 del 09/08/2022 - Rv. 665798 – 01, secondo cui in tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.

Il che, appunto, è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’avviso di accertamento si fonda su plurime indicazioni aventi valore presuntivo e tali da dimostrare –in difetto di prova contraria da parte del contribuente – una valutazione di inattendibilità contabile.

La sentenza della CTR qui impugnata, invece, ha in modo apodittico e senza una reale motivazione ritenuto non credibili i plurimi dati presuntivi forniti dalla Agenzia, ponendo l’onere della prova, in modo erroneo, a carico della stessa: nessuna considerazione è stata spesa con riguardo al valore contestato delle rimanenze, con riguardo al carattere sottodimensionato del prezzo dichiarato di vendita di più appartamenti, rispetto a quello “normale” per periodo, zona e tipologia, o, ancora, rispetto al carattere irrisorio della percentuale di ricarico ricavabile da tali dati.

Va altresì rilevato che, oltre a non aver preso in esame il valore indiziante di tali elementi specifici, nessun riferimento alle prove fornite dal contribuente per superare dette presunzioni è stato compiuto dal giudice del merito.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi al principio di diritto enunciato.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2414/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 390/2015 depositata il 02/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava nel maggio 2009, avanti la CTP di Agrigento, l’avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione, a fini Irpef, Ires ed IVA, di maggiori ricavi per 332.218 euro per l’anno d’imposta 2006, a seguito di segnalazione per l’avvenuta vendita a valori inferiori a quello “normale” di immobili; si affermava, inoltre, che a seguito di verifica era emersa la non corretta valutazione delle rimanenze; la contabilità indicava beni strumentali per appena 878 euro a fronte di reali giacenze per oltre 45.000 euro, così da ritenersi la complessiva inattendibilità della contabilità, alla cui stregua il contegno operativo della contribuente sarebbe risultato antieconomico. 2. Dopo che in autotutela ADE aveva ridotto l’importo del dovuto, rideterminando i maggiori ricavi nella minor somma di Euro 174.408, la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento accoglieva il ricorso con la sentenza n. 304/2011, ritenendo indimostrati i maggiori ricavi desunti dall’applicazione degli studi di settore. 3. Successivamente, la CTR della Sicilia - Palermo, con sentenza n. 390/2015, respingeva l’appello proposto dagli uffici finanziari. 4. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso ritualmente notificato. 5.La società contribuente è rimasto intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, si fonda su due motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 co. 1 d.p.r. 600/1973, 54 co. 2 d.p.r. 633/1972 e 2729 c.c., con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; II) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 14 d.p.r. 633/1972 e all’art. 9 del TUIR n. 917/86, nonché con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. 2. Il primo motivo di ricorso risulta fondato. La motivazione resa dalla CTR si fonda sul seguente erroneo passaggio motivazionale, integralmente riportato – nel rispetto del principio di autosufficienza – nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità: l’ufficio “…non ha efficacemente supportato e comprovato la propria convinzione, non avendo spiegato in dettaglio il criterio seguito per la valutazione degli appartamenti invenduti e per sostenere scostamenti così rilevanti tra i valori attribuiti d’ufficio agli immobili rispetto a quelli dichiarati dagli acquirenti”. La motivazione dell’avviso di accertamento invece, per il vero, non mostra l’esternazione di semplici convinzioni, ma sulla scorta del puntuale richiamo di dati contabili della contribuente e del prezzo inferiore a quello “normale” delle compravendite effettuate nel 2006, evidenzia l’inattendibilità delle scritture contabili della stessa, dimostranti -a fronte di un margine di ricavo di appena l’1,1%- l’assoluta antieconomicità dell’attività di costruzioni in concreto esercitata. Tale fattispecie consente a questo collegio di dare continuità al seguente principio di diritto, espresso da Sez. 5, ord. n. 24578 del 09/08/2022 - Rv. 665798 – 01, secondo cui in tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. Il che, appunto, è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui l’avviso di accertamento si fonda su plurime indicazioni aventi valore presuntivo e tali da dimostrare –in difetto di prova contraria da parte del contribuente – una valutazione di inattendibilità contabile. La sentenza della CTR qui impugnata, invece, ha in modo apodittico e senza una reale motivazione ritenuto non credibili i plurimi dati presuntivi forniti dalla Agenzia, ponendo l’onere della prova, in modo erroneo, a carico della stessa: nessuna considerazione è stata spesa con riguardo al valore contestato delle rimanenze, con riguardo al carattere sottodimensionato del prezzo dichiarato di vendita di più appartamenti, rispetto a quello “normale” per periodo, zona e tipologia, o, ancora, rispetto al carattere irrisorio della percentuale di ricarico ricavabile da tali dati. Va altresì rilevato che, oltre a non aver preso in esame il valore indiziante di tali elementi specifici, nessun riferimento alle prove fornite dal contribuente per superare dette presunzioni è stato compiuto dal giudice del merito. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi al principio di diritto enunciato. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente
Sentenza Cassazione n. 27653/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris