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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07481/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 78/ RG 25451 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche attinenti alla pena da lui stesso concordata e non rientranti fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto pena non illegale.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 78/ RG 25451 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di motivazione per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure del tutto generiche attinenti alla pena da lui stesso concordata e non rientranti fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto pena non illegale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 12/
Sentenza Cassazione n. 07481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris