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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 22299/2022

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE di CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per la correzione della sentenza. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- RILEVATO che, con sentenza n. 18694/2021 resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2, all'esito della udienza del 08 MARZO 2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza emessa il 28/11/2019 dalla Corte di appello di Milano, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., liquidate in euro 3000, oltre accessori di legge. che, tuttavia, la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Statio con decreto del Tribunale di Milano - in composizione collegiale - in data 17 maggio 2016; che, con istanza del 10 febbraio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore della parte civile, ha chiesto la correzione della sentenza n. 18694/2021nella parte in cui ha omesso di indicare che il pagamento della somma liquidata debba avvenire in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002, come richiesto dalla parte civile nelle conclusioni scritte rassegnate per l'udienza dinanzi al Giudice di legittimità che, con decreto del 17 febbraio 2022, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del predetto errore materiale; RITENUTO che risulta dagli atti che la parte civile istante è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avendo attestato, il [OSCURATO:PERSONA], l'assenza dei fondi della procedura fallimentare, giusta provvedimento del 09 novembre 2015; che le Sezioni Unite, con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760), hanno sancito che: «Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002». che deve prendersi atto dell'errore nel quale la Corte di cassazione è incorsa, giacchè il decreto di pagamento in favore del difensore della parte civile è di competenza del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e, quindi, questa Corte non avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione delle spese dovute dall'imputato, ma solo alla relativa condanna generica; CONSIDERATO che, nel citato arresto delle Sezioni Unite, il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ravvisato nella statuizione contenente la liquidazione «un errore materiale, in quanto inficia una statuizione accessoria, privandola di un contenuto obbligatorio»; che, mutuando l'approccio teorico e pratico delle Sezioni Unite, deve concludersi nel senso che: - la quantificazione della somma dovuta all'Erario sia da eliminare ex art. 130 cod. proc. pen.; - il dispositivo vada emendato dal riferimento alla quantificazione della somma liquidata;• - gli atti vadano trasmessi alla Corte di appello di Milano perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo di udienza e nella sentenza n. 18694/2021 emessa in data 8.3.2021, nel senso che laddove leggesi "condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge", leggasi "condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato".

Manda alla cancelleria per le annotazioni Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5elmonte -1 j_t_A2 Il Presidente R.:0 Pezzullo CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE di CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Lucia ODELLO, che ha concluso per la correzione della sentenza. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137- RILEVATO che, con sentenza n. 18694/2021 resa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 2, all'esito della udienza del 08 MARZO 2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza emessa il 28/11/2019 dalla Corte di appello di Milano, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., liquidate in euro 3000, oltre accessori di legge. che, tuttavia, la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Statio con decreto del Tribunale di Milano - in composizione collegiale - in data 17 maggio 2016; che, con istanza del 10 febbraio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore della parte civile, ha chiesto la correzione della sentenza n. 18694/2021nella parte in cui ha omesso di indicare che il pagamento della somma liquidata debba avvenire in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n. 115/2002, come richiesto dalla parte civile nelle conclusioni scritte rassegnate per l'udienza dinanzi al Giudice di legittimità che, con decreto del 17 febbraio 2022, il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, ex art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del predetto errore materiale; RITENUTO che risulta dagli atti che la parte civile istante è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avendo attestato, il [OSCURATO:PERSONA], l'assenza dei fondi della procedura fallimentare, giusta provvedimento del 09 novembre 2015; che le Sezioni Unite, con l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760), hanno sancito che: «Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002». che deve prendersi atto dell'errore nel quale la Corte di cassazione è incorsa, giacchè il decreto di pagamento in favore del difensore della parte civile è di competenza del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e, quindi, questa Corte non avrebbe dovuto provvedere anche alla liquidazione delle spese dovute dall'imputato, ma solo alla relativa condanna generica; CONSIDERATO che, nel citato arresto delle Sezioni Unite, il [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha ravvisato nella statuizione contenente la liquidazione «un errore materiale, in quanto inficia una statuizione accessoria, privandola di un contenuto obbligatorio»; che, mutuando l'approccio teorico e pratico delle Sezioni Unite, deve concludersi nel senso che: - la quantificazione della somma dovuta all'Erario sia da eliminare ex art. 130 cod. proc. pen.; - il dispositivo vada emendato dal riferimento alla quantificazione della somma liquidata;• - gli atti vadano trasmessi alla Corte di appello di Milano perché provveda con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo di udienza e nella sentenza n. 18694/2021 emessa in data 8.3.2021, nel senso che laddove leggesi "condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge", leggasi "condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato". Manda alla cancelleria per le annotazioni Così deciso in Roma, 11 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 5elmonte -1 j_t_A2 Il Presidente R.:0 Pezzullo CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENAL
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