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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che BENNARDINO Gaetano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal prevenuto avverso la sentenza resa dal Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 590, 61 n.2, cod. pen., 189, comma 6, d.lgs. n.285 del 1992 (in Amalfi, il 18 aprile 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non avendo la parte formulato doglianze pertinenti rispetto al contenuto della decisione (declaratoria di inammissibilità del gravame); che, inoltre, il primo motivo non è neppure deducibile in questa sede, non essendo stata la relativa richiesta formulata con il gravame, laddove il secondo, il terzo ed il quarto si traducono, in ogni caso, in doglianze generiche e aspecifiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che BENNARDINO Gaetano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal prevenuto avverso la sentenza resa dal Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 590, 61 n.2, cod. pen., 189, comma 6, d.lgs. n.285 del 1992 (in Amalfi, il 18 aprile 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non avendo la parte formulato doglianze pertinenti rispetto al contenuto della decisione (declaratoria di inammissibilità del gravame); che, inoltre, il primo motivo non è neppure deducibile in questa sede, non essendo stata la relativa richiesta formulata con il gravame, laddove il secondo, il terzo ed il quarto si traducono, in ogni caso, in doglianze generiche e aspecifiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si
Sentenza Cassazione n. 06615/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris