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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37657/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6478-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4328/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 06478 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la decisione di annullamento, per difetto di contraddittorio preventivo, di un avviso di accertamento per Iva e Ires dell'anno 2016;

2. con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 per essere la sentenza priva di motivazione;

3. con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 12

I. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo anche ai fini dell'accertamento IRES;

4. la contribuente, [OSCURATO:SOCIETA], in data 10.11.2022, ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della Sezione Tributaria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6478-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4328/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06478 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la decisione di annullamento, per difetto di contraddittorio preventivo, di un avviso di accertamento per Iva e Ires dell'anno 2016; 2. con il primo motivo di ricorso lamentava la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 per essere la sentenza priva di motivazione; 3. con il secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell'art. 12 I. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario il contraddittorio preventivo anche ai fini dell'accertamento IRES; 4. la contribuente, [OSCURATO:SOCIETA], in data 10.11.2022, ha presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della Sezione Tributaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 nov
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