CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24246/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] che si èriportato alle conclusioni scritte che deposita congiuntamente alla nota-spese,insistendo affinché venga pronunciato il rigetto del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deldi [OSCURATO:SOCIETA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo ilrigetto del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] spa che si è riportato alle conclusioni scritte depositatecongiuntamente alla nota-spese, chiedendo il rigetto del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che deposita,congiuntamente alla nota-spese, le conclusioni alle quali si è riportato, insistendo per ilrigetto del ricorso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzionedell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.che si è riportato alle conclusioni scritte depositate congiuntamente alla nota-spese,chiedendo il rigetto del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina in difesadi [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ NASO del Foro di Roma, chesi è riportato ai motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha parzialmenteriformato la sentenza del Tribunale di Velletri con cui, il 12 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] stato condannato per una serie di frodi assicurative ed un episodio di riciclaggio.Dichiarando nulla la sentenza in relazione a quest’ultima imputazione, la Cortedisponeva la parziale restituzione degli atti al Tribunale di Velletri, riducevaconseguentemente la pena e confermava nel resto.2. Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato ha articolato i seguentitre motivi.2.1. Si lamenta innanzitutto la assenza di motivazione sul quarto motivo di appelloche deduceva lo stesso vizio (assenza di motivazione) in relazione alla questione -proposta fin dal primo grado - della inutilizzabilità degli esiti dell'indagine compiuta sultelefonino sequestrato all'imputato, che aveva condotto alla scoperta di filoni di indaginediversi ed ulteriori rispetto a quello per il quale la misura ablativa era stata disposta.2.2. Sempre in relazione alla inutilizzabilità dell’esito del sequestro, si deduce laillegittimità della sentenza impugnata per violazione o erronea applicazione della leggepenale (art. 606 lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 247, 253 e 191 cod. proc.pen.) nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.La natura esplorativa del sequestro disposto, si sostiene, oltre alla sua motivazionelaconica, ha stravolto la funzione del sequestro probatorio, producendo inutilizzabilitàdell’esito della ablazione, non superata né recuperata dal principio di autosufficienzadella prova, utilizzato dalla Corte d’appello per ‘salvare’ quanto ricavato dalla attivitàinvestigativa ‘esorbitante’.2.3. Il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale e lamotivazione insufficiente ed illogica (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 642 e 56 cod. pen.) con riferimento al fatto incriminato al capo J.Il fatto è stato contestato – e ritenuto – come tentativo, a seguito del rinvenimento,nella memoria di un computer sequestrato all'imputato, di una serie di immaginirivelatrici del proposito -non ancora realizzato- di alterare le conseguenze di un incidentestradale, in attesa di farne oggetto di richiesta di indennizzo alla competente compagniadi assicurazioni.Trattandosi, nel caso dell’art. 642 cod. pen., di un reato di pericolo, non puòconfigurarsi il tentativo, non essendo ipotizzabile il ‘pericolo del pericolo’, pena laviolazione del principio di offensività.3. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), della [OSCURATO:SOCIETA]. (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e della [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni s.p.a. (Avv.[OSCURATO:PERSONA]) hanno inviato memorie con conclusioni (inammissibilità o rigetto delricorso, nel primo caso; conferma della sentenza, nel secondo e terzo caso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi unitariamente afferendosostanzialmente alla medesima contestazione, lamentano l’esorbitanza e la naturaesplorativa del sequestro, disposto a seguito delle querele presentate da tre compagnieassicurative (Tua, Cattolica ed [OSCURATO:SOCIETA]) ma esteso indiscriminatamente ad un numeroindeterminato di altri casi, violando i princìpi giurisprudenziali in materia, diretti adaffermare regole di continenza investigativa e di proporzionalità tra interesse generaleall’accertamento dei reati e tutela della sfera privata.I due motivi sono manifestamente infondati e sono causa dell’inammissibilità delricorso, in parte qua, in considerazione della giurisprudenza consolidata in materia (expluris, si veda Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02).In tema, si è affermato che l'acquisizione indeterminata di un'intera categoria dibeni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole resstrumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro nonassuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti unamotivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eonnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e delruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex antel'oggetto del sequestro.Nel caso specifico, di cui ora ci si interessa, si è verificato molto meno di quantosarebbe consentito dall’orientamento citato, posto che, fin dall’origine, non vi fu alcunsequestro ‘per categoria’, cioè una acquisizione indiscriminata di beni di interesseinvestigativo (per esempio: tutti i files registrati ovvero ogni pratica assicurativarinvenuta in cartaceo nell’ufficio). Invero, come si legge alle pagg. 11 e 12 dellasentenza di appello, il pubblico ministero aveva opportunamente perimetrato l’ambitodella acquisizione ipotizzando un sistema strutturato che traeva profitto dalla ripetizionedelle condotte truffaldine e da un’organizzazione capace di riprodurle serialmente. Dallarealizzazione di più truffe ai danni di diverse compagnie, era infatti sorta l’ipotesiinvestigativa che quanto denunciato nelle querele delle tre compagnie che hanno fattoda ‘apripista’ nell’indagine, fosse solo l’epifania delittuosa di una più ampia attivitàcriminale sistematicamente posta in essere dall’imputato. A sostegno, v’era infatti lacircostanza che ben otto casi denunciati facessero riferimento alle riparazioni effettuarepresso una specifica carrozzeria. Da ciò, la necessità di condurre ad una verifica adampio spettro della documentazione conservata presso l’officina, procedendo altresì allaacquisizione di quanto potesse essere memorizzato in supporti informatici.Così ristretto l’ambito dell’indagine (che non intendeva ‘passare al setaccio’ l’interaesistenza o l’intera attività dell’imputato, ma semplicemente fare emergere ulterioriipotesi di truffe ai danni di assicurazioni), non v’è dubbio che la decisione della Corte dimerito, che ha fornito risposta adeguata al motivo formulato con l’atto di appello,ricorrendo altresì ad opportune citazioni giurisprudenziali, sia insindacabile in questasede, in quanto corretta sotto il profilo giuridico e sufficientemente motivata.3. In relazione al terzo motivo, occorre riconoscere la correttezza della affermazionedi principio per cui non è ammissibile il tentativo in relazione all’ipotesi delittuosacontemplata dall’art. 642 cod. pen., trattandosi di reato di pericolo. E tuttavia, in lineacon quanto affermato sin da Sez. 2, n. 8088 del 12/06/1973, Valentini, Rv. 125474-01,il reato di cui al primo comma dell'art. 642 stesso codice è delitto di pericolo e si consumacon la semplice immutatio veri, al fine di conseguire per sé e per altri il prezzo diun'assicurazione contro gli infortuni, a prescindere dal danno effettivo e cioèdall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo, essendo tale danno espressamenteconsiderato dalla legge come una circostanza aggravante.Alla luce del principio ora richiamato, ed in considerazione dei fatti accertati dallesentenze, sia in primo che in secondo grado, che hanno ritenuto vi fosse stata lapredisposizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una ‘realtà aumentata’ diretta ad ingigantire ildanno effettivamente verificatosi, la conclusione giuridica che si deve trarre è nel sensoopposto a quello ipotizzato dal ricorrente e cioè che il fatto dovesse essere contestato,fin dall’origine, come reato consumato.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vengonoliquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte, allavalutazione del contributo difensivo reso e all’invio della rispettiva nota spese. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Genertels.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida, per ciascuna diesse, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in euro 3.500,00,oltre accessori di legge.Così deciso, il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente