CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 23682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 21 luglio 2021, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e 186, comma 7 C.d.S.., la pena concordata, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena. 2. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze deducendo violazione di legge, per non avere il giudice disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2" lett. c) C.d.S., richiamato dall'art. 186, comma 7 C.d.S., essendo previsto che essa sia sempre disposta, salvo che il veicolo appartenga a persona diversa dal conducente. 4. Il ricorso va accolto limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, che, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., come richiamato dall'art. 186, comma 7 C.d.S., consegue obbligatoriamente la pronuncia di condanna, non avendo il Tribunale di Vasto pronunciato sul punto. 5. Il secondo profilo dedotto, relativo all'omessa ,Orrconfisca del veicolo, va, invece, dichiarato inammissibile, non avendo il Procuratore generale ricorrente allegato alcunché in ordine alla titolarità dell'autoveicolo, sicché non è valutabile alcun profilo di illegalità della decisione sul punto. 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida , con rinvio per nuovo giudizio h Lir puntol al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere est. Il Pei1ente ardin SalvatcrIDovere DEPOS