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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 40381/2021

Testo disponibile della fonte

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nte Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA e/tot. 4 O 38i sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L68 H501R) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A15 H501L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E21 H501Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato nei con- fronti dell'agente della riscossione, parte costituita nel giudizio Ric. n. 21789/2017 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza interlocutoria - Pa- gina 1 di 3 di merito ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).

La notifica del ricorso è stata infatti effettuata presso il domi- cilio eletto dal procuratore costituito del suddetto agente della riscossione (avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), successivamente al 1° lu- glio 2017, cioè dopo la automatica successione, per legge, della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua posizione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di giudi- zio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla so- pravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della ri- scossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ri- tualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automa- tico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costitu- zione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 - 01; Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705 - 01).

Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ri- corso all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel termine che si indica in dispositivo.

Ric. n. 21789/2017 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza interlocutoria - Pa- gina 2 di 3 per questi motivi La Corte: - dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel ter- mine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2021.

O [OSCURATO:PERSONA] DogEgr5 I C, 2021 [OSCURATO:PERSONA]? rc Ric. n. 21789/2017 - Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA e/tot. 4 O 38i sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L68 H501R) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A15 H501L) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri- corso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E21 H501Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. — Agente della [OSCURATO:SOCIETA] per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Il contraddittorio non risulta regolarmente instaurato nei con- fronti dell'agente della riscossione, parte costituita nel giudizio Ric. n. 21789/2017 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza interlocutoria - Pa- gina 1 di 3 di merito ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). La notifica del ricorso è stata infatti effettuata presso il domi- cilio eletto dal procuratore costituito del suddetto agente della riscossione (avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), successivamente al 1° lu- glio 2017, cioè dopo la automatica successione, per legge, della Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua posizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di giudi- zio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla so- pravvenuta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della ri- scossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ri- tualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automa- tico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costitu- zione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 - 01; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705 - 01). Va pertanto disposta la rinnovazione della notificazione del ri- corso all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel termine che si indica in dispositivo. Ric. n. 21789/2017 - Sez. 3 - Ad. 30 settembre 2021 - Ordinanza interlocutoria - Pa- gina 2 di 3 per questi motivi La Corte: - dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata, nel ter- mine di 40 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 settembre 2021. O [OSCURATO:PERSONA] DogEgr5 I C, 2021 [OSCURATO:PERSONA]? rc Ric. n. 21789/2017 - Sez
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