CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 05294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando al contempo l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici. Ed invero, le doglianze tendono ad indicare come genericamente violato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, a fronte di motivazione che ha censito i numerosi episodi delittuosi da cui è stata tratta una prognosi di inidoneità dell'affidamento in prova a garantire l'effettività del percorso rieducativo. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente