CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 21918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2785/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5173/2017depositata il 09/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello di esso ricorrente contro la decisione della CTP di Salerno con cui era stato rigettato l’originario ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria sul motivo che l’avviso non era stato “depositato nella sua integrità”. L’inammissibilità è stata dichiarata in relazione all’art.53 del d.lgs. 30 dicembre 1996, n. 546 per essere l’appello privo di qualsiasi “specifica censura alla sentenza impugnata” e solo ripropositivo delle eccezioni riguardanti l’avviso; 3. l’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso; considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso viene lamentata la violazione “dell’art. 53 del d.lgs.546/92 anche sotto il profilo motivazionale”. Il ricorrente riproduce, alle pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione, il contenuto del proprio atto di appello evidenziando di avere con esso contestato la sentenza di primo grado in modo specifico con la deduzione per cui la CTP aveva emesso una decisione “non aderente alla realtà” dato che “l’atto impugnato … era integro e completo in ogni sua parte sin dal giudizio di primo grado”; 2. il motivo è fondato. 2.1. L’art. 53, primo comma, del d.lgs. 546/92 prevedeva nella versione applicabile ratione temporis e prevede tuttora, dopo le modifiche apportate dalla legge 31 agosto 2022, n.130, che il ricorso in appello deve contenere a pena di inammissibilità, “i motivi specifici dell'impugnazione”. 2.2. Dato il contenuto dell’atto di appello -riprodotto, come già evidenziato, nelle pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione-, l’affermazione della CTR per cui l’atto di appello non conteneva alcuna specifica censura rispetto alla decisione di primo grado si rivela in contrasto con la disposizione dell’art. 53 cit. e, per altro, fornisce una motivazione del decisum, scollegata dalla concreta realtà processuale; tanto più considerato che la ragione decisoria adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] si esauriva, come detto, nella mancata produzione in giudizio dell'avviso impugnato, senza accesso al merito delle doglianze, difatti poi riproposte in appello. 3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in divers