CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44401/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/2/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Rimini in data 31/7/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei delitti di tentata estorsione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è genericamente formulato e comunque volto a sollecitare un alternativo approccio valutativo, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla gravità del fatto e alla negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi e anche specifici precedenti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cri olo [OSCURATO:PERSONA] CANCgi ! EflIA 1 f