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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 12812/2022

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28435/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Piemonte n. 186/04/20 depositata in data 07/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRES 2013, contenente svariati rilievi; - la CTP rigettava integralmente il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - la CTR accoglieva in parte l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di dar conto in motivazione dell’esame della fattura n. 7/2014 emessa dalla società Mare 2004; - il motivo è infondato; - infatti, come questa Corte ha chiarito (Cass.

SS.

UU.

Sent. N. n. 8053/414) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 della violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 109 e 76 TUIR nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR erroneamente ritenuto fosse onere della società contribuente di produrre la documentazione di costi dedotti dalla società scissa Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo dato prova Numero sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022– che si assume bastevole – la ricorrente della provenienza contabile di Data pubblicazione 21/04/2022 tali costi; - il motivo è inammissibile; - la CTR ha infatti accertato in fatto, con valutazione non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, l’assenza della documentazione contabile (fatture passive) atta a confortare la regolarità delle scritture contabili e consentire la prova della effettività dei costi riguardo ai quali l’onere probatorio gravava sul contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018; Cass. ord. 25613 del 22/09/2021), non risultando bastevole certo la mera indicazione contabile dei costi ai fini della loro deducibilità e della detraibilità dell’iva relativa; - infatti, quanto al governo dei principi in tema di onere della prova, ritiene costantemente questa Corte che quanto all'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, l’onus probandi non incombe all'amministrazione finanziaria, ma piuttosto al contribuente che invoca la deducibilità (Cass.

V, n. 5079/2017; n. 4218/2006; Cass. n. 3305 del 2009, n. 16115 del 2007, n. 16461 del 2013); - inoltre, poi, con riferimento alla sua ulteriore concreta articolazione, il motivo in ultimo è anche diretto a un riesame del merito della causa, operazione preclusa a questo Giudice di Legittimità; - il terzo motivo si incentra sulla carente o illogica motivazione e sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR esaminato l’accordo transattivo, versato in atti, relativo ai rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA].; - il motivo è fondato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 Numero sezionale 2720/2022 - effettivamente, la CTR non ha in alcun modo, neppure implicito, Numero di raccolta generale 12812/2022Data pubblicazione 21/04/2022 valutato il fatto storico relativo all’esistenza o meno del documento attestante la ridetta transazione intercorsa tra la società contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].; - pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice dell’appello per esame del merito della controversia; nel resto la pronuncia gravata è confermata; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28435/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Piemonte n. 186/04/20 depositata in data 07/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRES 2013, contenente svariati rilievi; - la CTP rigettava integralmente il ricorso; tal pronuncia era impugnata dalla società; - la CTR accoglieva in parte l’appello; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di dar conto in motivazione dell’esame della fattura n. 7/2014 emessa dalla società Mare 2004; - il motivo è infondato; - infatti, come questa Corte ha chiarito (Cass. SS. UU. Sent. N. n. 8053/414) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione; - il secondo motivo si duole ex art. 360 c. 1 n. 3 della violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 109 e 76 TUIR nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la CTR erroneamente ritenuto fosse onere della società contribuente di produrre la documentazione di costi dedotti dalla società scissa Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo dato prova Numero sezionale 2720/2022Numero di raccolta generale 12812/2022– che si assume bastevole – la ricorrente della provenienza contabile di Data pubblicazione 21/04/2022 tali costi; - il motivo è inammissibile; - la CTR ha infatti accertato in fatto, con valutazione non più suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, l’assenza della documentazione contabile (fatture passive) atta a confortare la regolarità delle scritture contabili e consentire la prova della effettività dei costi riguardo ai quali l’onere probatorio gravava sul contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018; Cass. ord. 25613 del 22/09/2021), non risultando bastevole certo la mera indicazione contabile dei costi ai fini della loro deducibilità e della detraibilità dell’iva relativa; - infatti, quanto al governo dei principi in tema di onere della prova, ritiene costantemente questa Corte che quanto all'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, l’onus probandi non incombe all'amministrazione finanziaria, ma piuttosto al contribuente che invoca la deducibilità (Cass. V, n. 5079/2017; n. 4218/2006; Cass. n. 3305 del 2009, n. 16115 del 2007, n. 16461 del 2013); - inoltre, poi, con riferimento alla sua ulteriore concreta articolazione, il motivo in ultimo è anche diretto a un riesame del merito della causa, operazione preclusa a questo Giudice di Legittimità; - il terzo motivo si incentra sulla carente o illogica motivazione e sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la CTR esaminato l’accordo transattivo, versato in atti, relativo ai rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA].; - il motivo è fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28435/2020 Numero sezionale 2720/2022 - effettivamente, la CTR non ha in alcun modo, neppure implicito, Numero di raccolta generale 12812/2022Data pubblicazione 21/04/2022 valutato il fatto storico relativo all’esistenza o meno del documento attestante la ridetta transazione intercorsa tra la società contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].; - pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio al giudice dell’appello per esame del merito della controversia; nel resto la pronuncia gravata è confermata; p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di L
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