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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23346/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Lessona) , dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1301 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 maggio2019. [OSCURATO:PERSONA]. 3 R.D. 639/1910 [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 8112 del 04 maggio 2010, resa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Carmignano ingiunsealle società [OSCURATO:SOCIETA] . e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, quali coobbligate in solido , dell’importo di euro 65.000, a titolo di recupero costi sostenuti dall’ente per le operazioni di bonifica del [OSCURATO:PERSONA], rese necessarie da inquinamenti riconducibili causalmente a dette società.

2. Sull’opposizione dispiegata dalle due società ai sensi dell’art. 3 del citato r.d. n. 639, il Tribunale di Prato annullò per incom petenza l’ingiunzione di pagamento (dacché emessa dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], anziché dal Sindaco del Comune di Carmignano ) e, decidendo nel merito della controversia, rigettò la domanda di accertamento negativo dell’obbligo delle due società di rimborsare al Comune i costi della bonifica, disponendo altresì condanna delle opponenti alla refusione parziale (nella misura del 50% ) delle spese processualisopportate dal Comune di Carmignano.

3. L’appello interposto dalle due società è stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione la solasocietà [OSCURATO:SOCIETA] . , articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Carmignano.

5. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia – per violazione o falsa applicazione degli artt. 416, 99 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – inosservanza de i princìpi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume che il giudice territoriale abbia errato: nel qualificare l’opposizione all’ingiunzione come una domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalle appellanti; nel ritenere rituale e tempestiva la proposizione ad opera del Comune d ella domanda di accertamento positivo del proprio credito, domanda invece formulata tardivamente dal Comune in sede di precisazione delle conclusioni e sulla quale l’opponente non aveva accettato il contraddittorio.

2. Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Si contesta, in particolare, la qualificazione operata dal giudice territoriale della vesteassunta dalle parti, opponente ed opposta, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910; si sostiene che nell’opposizione de qua l’oggetto del contendere è costituito dalla sussistenza dei presupposti dell’ingiunzione e di eventuali vizi del procedimento, per cui è onere della P.A. opposta richiedere, mediante domanda riconvenzionale ad hoc spiegata , l’accertamento della responsabilità degli ingiunti-opponenti e, in ogni caso, fornire la prova di siffatta responsabilità.

3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, siccome avvinti da stretta connessione –sono infondati.

3.1. L’ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall’art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall’art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l’abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico)all’avvio delle procedure di riscossione coattiva .

Le descritte, complesse caratteristiche dell ’ ingiunzione in parola importano, da un lato, l’osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativ i (ad esempio, l’esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell’atto, l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere), ma richiedono altresì, in relazione all’efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l’esistenza e la determinazione quantitativa di quest’ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez.

U,25/05/2009, n. 11992).

3.2. Avverso siffatta ingiunzione, il medesimo r.d. n. 639 del 1910 appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall’opposizione da proporre(in un fissato termine) ad iniziativa della parte ingiunta , che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione.

Sull’oggetto di tale controversia, in tempi passat i assimilata ad un’azione di accertamento negativo (Cass. 11/02/2009, n. 3341), l’orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto provato (cfr. Cass.26/09/2019, n. 24040), è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell’ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l’accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all’accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, l’opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta a lla disamina de i vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674) ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l’accertamento sull’esistenza e sul l’entità del credito portato dal provvedimento.

In un giudizio così strutturato, l’opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l’amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull’opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell’esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione (sull’ onus probandi, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9381, a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deve essere provato secondo le regole ordinarie; nello stesso senso, v.

Cass. 16/05/2016, n. 9989).

È dunque l’ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi ( ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812).

Pertanto, conl’ invocare il rigetto dell’avversa opposizione o ppure la conferma dell’ingiunzione, l’amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all’organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l’ingiunzione e l’emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell’opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento ) , con l’efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass. n. 4510 del 2012 e Cass. 27816 del 2013, si veda Cass. 31/07/2020, n. 16470).

3.2. Sulla scorta della operata ricostruzione, la gravata decisione risulta immune dai lamentativizi.

La delibazione sull’esistenza ed entità del preteso (e controverso) credito da ripetizione dei costi di bonifica costituiva invero oggetto del thema decidendum per effetto ed in conseguenza della opposizione spiegata e della attiva resistenza dell’amministrazione: ineccepibile, pertanto, la conclusione del giudice territoriale secondo cui «nella richiesta di rigettare l’opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato era implicitamente contenuta la domanda del Comune di accertamento positivo del proprio diritto di credito indicato nella predetta ingiunzione». r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari corretta la posizione di attore in senso sostanziale assegnata alla P.A. opposta e la conseguente distribuzione degli oneri probatori in ordine ai fatti costitutividella pretesa azionata.

4. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia mal governo delle regole in tema di riparto dell’onere probatorio, per avere la gravata sentenza attribuito valore di prova legale alle deduzioni contenute nel verbale degli agenti accertatori (avente invece efficacia meramente presuntiva) e apprezzato com e gravi, precisi e concordanti gli indizi posti dal Comune a fondamento dell’ingiunzione.

4.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

In primis, è inconferente, sol considerando la stessa articolazione della doglianza, l’evocazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ., la cui violazione si configura qualora il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè a dire gravando della dimostrazione di un fatto una parte diversa da quella che ne era onerata secondo i criteri di scomposizione della fattispecie basati sulla differenza tra fatti costituivi ed eccezioni (ex plurimis, Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.

U, 05/08/2016, n. 16598): nel caso, per converso, il ricorrente si duole dell’errata valutazione dei mezzi istruttori.

A suffragio dell’inammissibilità rileva inoltre il concentrarsi della doglianza unicamente sulla valenza asseverativa dei verbali ispettivi dell’A.R.P.A.T., laddove la causale ascrivibilità dell’inquinamento ad una condotta della ricorrente costituisce, nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, l’esito di un ragionamento di tipo presuntivo, sviluppato in una valutazione congiunta, complessiva e sincretistica (alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inferenziale e convergenza del molteplice) di una pluralità di fatti indizianti, disvelati e rappresentati da plurime fonti di prova.

A fronte di ciò, la deduzione dell’impugnante si risolve (vieppiù laddove assume un mancato assolvimento dell’onere della prova in considerazione di prove testimoniali male apprezzate) nel sollecitare unanuova valutazione delle emergenze istruttorie, finalizzat a ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

4.2. Solo per completezza di motivazione, si evidenzia come il giudice territoriale abbia correttamente ascritto alla relazione degli agenti accertatori efficacia asseverativa di fatti prudentemente apprezzati (nel contesto dell’illustrato ragionamento presunti vo): il verbale ispettivo costituisce, infatti, materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice, il quale può reputarloprova sufficiente, qualora il suo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (da ultimo, Cass. 07/05/2019, n. 11934).

5. Il quarto mezzo rileva , per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della compensazione parziale operata dalgiudice di prime cure (e confermata in appello in reiezione di specifico motivo di gravame), in quanto l’ordinanza di ingiunzione erastata annullata per incompetenza dell’organo emanante.

5.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Inammissibile poiché c on riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazionein tutto o in parte r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, per qualsivoglia ragione disposta, nonché la misura, quota o proporzione della compensazione stessa (ex plurimis, Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass.31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930).

Infondato perché, in ragione dell’esito globale e complessivo della lite, ben giustificata era la compensazione parziale delle spese in quanto, a fronte di un riscontrato vizio formale inficiante l’ingiunzione opposta, è rimasta accertata in controversia la legittimità sostanziale e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via di autotulela dall’amministrazione opposta.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza.

7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di r.g. n. 26438

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Lessona) , dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1301 /201 9 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29 maggio2019. [OSCURATO:PERSONA]. 3 R.D. 639/1910 [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n. 8112 del 04 maggio 2010, resa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Carmignano ingiunsealle società [OSCURATO:SOCIETA] . e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento, quali coobbligate in solido , dell’importo di euro 65.000, a titolo di recupero costi sostenuti dall’ente per le operazioni di bonifica del [OSCURATO:PERSONA], rese necessarie da inquinamenti riconducibili causalmente a dette società. 2. Sull’opposizione dispiegata dalle due società ai sensi dell’art. 3 del citato r.d. n. 639, il Tribunale di Prato annullò per incom petenza l’ingiunzione di pagamento (dacché emessa dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], anziché dal Sindaco del Comune di Carmignano ) e, decidendo nel merito della controversia, rigettò la domanda di accertamento negativo dell’obbligo delle due società di rimborsare al Comune i costi della bonifica, disponendo altresì condanna delle opponenti alla refusione parziale (nella misura del 50% ) delle spese processualisopportate dal Comune di Carmignano. 3. L’appello interposto dalle due società è stato disatteso dalla decisione in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione la solasocietà [OSCURATO:SOCIETA] . , articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Carmignano. 5. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia – per violazione o falsa applicazione degli artt. 416, 99 e 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. – inosservanza de i princìpi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume che il giudice territoriale abbia errato: nel qualificare l’opposizione all’ingiunzione come una domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalle appellanti; nel ritenere rituale e tempestiva la proposizione ad opera del Comune d ella domanda di accertamento positivo del proprio credito, domanda invece formulata tardivamente dal Comune in sede di precisazione delle conclusioni e sulla quale l’opponente non aveva accettato il contraddittorio. 2. Il secondo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si contesta, in particolare, la qualificazione operata dal giudice territoriale della vesteassunta dalle parti, opponente ed opposta, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910; si sostiene che nell’opposizione de qua l’oggetto del contendere è costituito dalla sussistenza dei presupposti dell’ingiunzione e di eventuali vizi del procedimento, per cui è onere della P.A. opposta richiedere, mediante domanda riconvenzionale ad hoc spiegata , l’accertamento della responsabilità degli ingiunti-opponenti e, in ogni caso, fornire la prova di siffatta responsabilità. 3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, siccome avvinti da stretta connessione –sono infondati. 3.1. L’ingiunzione c.d. fiscale, prevista dall’art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall’art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (con l’abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico)all’avvio delle procedure di riscossione coattiva . Le descritte, complesse caratteristiche dell ’ ingiunzione in parola importano, da un lato, l’osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativ i (ad esempio, l’esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell’atto, l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere), ma richiedono altresì, in relazione all’efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l’esistenza e la determinazione quantitativa di quest’ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U,25/05/2009, n. 11992). 3.2. Avverso siffatta ingiunzione, il medesimo r.d. n. 639 del 1910 appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall’opposizione da proporre(in un fissato termine) ad iniziativa della parte ingiunta , che si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione. Sull’oggetto di tale controversia, in tempi passat i assimilata ad un’azione di accertamento negativo (Cass. 11/02/2009, n. 3341), l’orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto provato (cfr. Cass.26/09/2019, n. 24040), è ben fermo: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell’ingiunzione e della sussistenza delle di condizioni di ammissibilità per l’accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all’accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, l’opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta a lla disamina de i vizi di legittimità formale dell’ingiunzione dedotti dall’opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674) ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l’accertamento sull’esistenza e sul l’entità del credito portato dal provvedimento. In un giudizio così strutturato, l’opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l’amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull’opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell’esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione (sull’ onus probandi, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9381, a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deve essere provato secondo le regole ordinarie; nello stesso senso, v. Cass. 16/05/2016, n. 9989). È dunque l’ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi ( ex plurimis, Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812). Pertanto, conl’ invocare il rigetto dell’avversa opposizione o ppure la conferma dell’ingiunzione, l’amministrazione opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all’organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l’ingiunzione e l’emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell’opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento ) , con l’efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass. n. 4510 del 2012 e Cass. 27816 del 2013, si veda Cass. 31/07/2020, n. 16470). 3.2. Sulla scorta della operata ricostruzione, la gravata decisione risulta immune dai lamentativizi. La delibazione sull’esistenza ed entità del preteso (e controverso) credito da ripetizione dei costi di bonifica costituiva invero oggetto del thema decidendum per effetto ed in conseguenza della opposizione spiegata e della attiva resistenza dell’amministrazione: ineccepibile, pertanto, la conclusione del giudice territoriale secondo cui «nella richiesta di rigettare l’opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato era implicitamente contenuta la domanda del Comune di accertamento positivo del proprio diritto di credito indicato nella predetta ingiunzione». r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari corretta la posizione di attore in senso sostanziale assegnata alla P.A. opposta e la conseguente distribuzione degli oneri probatori in ordine ai fatti costitutividella pretesa azionata. 4. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., denuncia mal governo delle regole in tema di riparto dell’onere probatorio, per avere la gravata sentenza attribuito valore di prova legale alle deduzioni contenute nel verbale degli agenti accertatori (avente invece efficacia meramente presuntiva) e apprezzato com e gravi, precisi e concordanti gli indizi posti dal Comune a fondamento dell’ingiunzione. 4.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni. In primis, è inconferente, sol considerando la stessa articolazione della doglianza, l’evocazione del disposto dell’art. 2697 cod. civ., la cui violazione si configura qualora il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè a dire gravando della dimostrazione di un fatto una parte diversa da quella che ne era onerata secondo i criteri di scomposizione della fattispecie basati sulla differenza tra fatti costituivi ed eccezioni (ex plurimis, Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598): nel caso, per converso, il ricorrente si duole dell’errata valutazione dei mezzi istruttori. A suffragio dell’inammissibilità rileva inoltre il concentrarsi della doglianza unicamente sulla valenza asseverativa dei verbali ispettivi dell’A.R.P.A.T., laddove la causale ascrivibilità dell’inquinamento ad una condotta della ricorrente costituisce, nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, l’esito di un ragionamento di tipo presuntivo, sviluppato in una valutazione congiunta, complessiva e sincretistica (alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inferenziale e convergenza del molteplice) di una pluralità di fatti indizianti, disvelati e rappresentati da plurime fonti di prova. A fronte di ciò, la deduzione dell’impugnante si risolve (vieppiù laddove assume un mancato assolvimento dell’onere della prova in considerazione di prove testimoniali male apprezzate) nel sollecitare unanuova valutazione delle emergenze istruttorie, finalizzat a ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 4.2. Solo per completezza di motivazione, si evidenzia come il giudice territoriale abbia correttamente ascritto alla relazione degli agenti accertatori efficacia asseverativa di fatti prudentemente apprezzati (nel contesto dell’illustrato ragionamento presunti vo): il verbale ispettivo costituisce, infatti, materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice, il quale può reputarloprova sufficiente, qualora il suo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (da ultimo, Cass. 07/05/2019, n. 11934). 5. Il quarto mezzo rileva , per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della compensazione parziale operata dalgiudice di prime cure (e confermata in appello in reiezione di specifico motivo di gravame), in quanto l’ordinanza di ingiunzione erastata annullata per incompetenza dell’organo emanante. 5.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. Inammissibile poiché c on riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazionein tutto o in parte r.g. n. 26438/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite, per qualsivoglia ragione disposta, nonché la misura, quota o proporzione della compensazione stessa (ex plurimis, Cass. 26/05/2021, n. 14459; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass.31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930). Infondato perché, in ragione dell’esito globale e complessivo della lite, ben giustificata era la compensazione parziale delle spese in quanto, a fronte di un riscontrato vizio formale inficiante l’ingiunzione opposta, è rimasta accertata in controversia la legittimità sostanziale e la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via di autotulela dall’amministrazione opposta. 6. Le spese del grado seguono la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di r.g. n. 26438
Sentenza Cassazione n. 23346/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris