CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35051/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 20 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 3 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di tentata estorsione e lesioni personali, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, risulta del tutto generico; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha sottolineato come i fatti contestati dovessero correttamente inquadrarsi nella fattispecie estorsiva (pagina 3), nonché le ragioni della congruità della pena inflitta (pagine 4 e 5), peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]