CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1193 - controricorrente -avverso la sentenza n. 208/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 25/03/2025 R.G.N. 321/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 208/2025,ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 12121/2025confermando la legittimità del licenziamento per giustificatoN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026motivo oggettivo intimatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 22.09.2017. Data pubblicazione 07/04/2026In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la lavoratricefosse addetta esclusivamente al servizio di call center per ilsollecito telefonico degli utenti morosi e che tale servizio erarisultato effettivamente soppresso e sostituito da un sistemaautomatico di sollecito postale massivo, come previsto dallariorganizzazione aziendale deliberata nel 2015.2. Il Tribunale di Catania, in primo grado, aveva rigettatol'opposizione della lavoratrice ritenendo provata l'effettivitàdella riorganizzazione, rilevando che la soppressione del postoera derivata dalla necessità di ridurre l'incidenza del costo delpersonale e che la lavoratrice non svolgeva compiti ulterioririspetto al contatto telefonico. Aveva, inoltre, escluso laviolazione del repêchage sulla scorta della pianta organica del2015, accertando l'inesistenza di posti vacanti e l'impossibilitàdi adibire la Trovato alle mansioni di letturista invocate, percarenza di competenze idrauliche.3. Avverso la sentenza d'appello, la lavoratrice ricorre percassazione affidandosi a cinque motivi.Resiste, con controricorso, la SIE - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione efalsa applicazione degli artt. 3 L. 604/1966 e 2697 c.c.,dolendosi che la Corte d'Appello abbia ritenuto provata lasoppressione del posto di lavoro nonostante la SIE non avessefornito prova dell'effettiva sostituzione del servizio telefonicocon quello postale massivo, producendo solo 5 copie diraccomandate a fronte di un bacino di utenza di 30.000contratti.Numero registro generale 12121/20251.1. Il secondo motivo denunzia la violazione e falsaN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché lDaa ta pubblicazione 07/04/2026violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., lamentando chela Corte abbia erroneamente ritenuto che la ricorrentesvolgesse esclusivamente mansioni di sollecito telefonico,ignorando la qualifica di "back office" presente in busta paga ele deposizioni testimoniali che attestavano lo svolgimento dimansioni amministrative promiscue.1.2. La terza censura deduce la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 3 e 7 L. 604/66 e dei principi sull'onere della provadel repêchage, per aver ritenuto assolto tale obbligo sulla solabase di una pianta organica del 2015 risalente a due anni primadel recesso e per non aver offerto alla lavoratrice le mansioni diletturista, disponibili in organico e compatibili con il suoinquadramento.1.3. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nellacircostanza che la SIE operasse in diverse sedi dislocate in varicomuni etnei, fatto oggetto di discussione che avrebbe dovutoimporre la verifica della ricollocazione presso tutte le unitàproduttive.1.4. Il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 e 437 c.p.c. per la mancata ammissione diprove testimoniali decisive volte a dimostrare la naturapromiscua delle mansioni e la redistribuzione delle stesse adaltri dipendenti dopo il licenziamento.2. I motivi primo, secondo e quinto, valutabilicongiuntamente in quanto attinenti alla ricostruzione fattuale eprobatoria delle mansioni e della soppressione del posto, nonpossono trovare accoglimento.2.1. In ordine alle doglianze relative agli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c., va ribadito che la violazione dell'onere della prova èNumero registro generale 12121/2025configurabile solo ove il giudice abbia invertito le regole diN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026riparto (Cass. n. 15107/2013), mentre il vizio inerente allDea ta pubblicazione 07/04/2026disposizioni istruttorie rileva esclusivamente se il giudicanteabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle partio disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disattesoprove legali (o viceversa), restando inammissibile la censurasulla forza di convincimento attribuita ai singoli elementi delmateriale istruttorio (Cass. S.U. n. 20867/2020; Cass. n.27000/2016). Infine, la violazione di norme costituzionali (art.24 Cost.) può essere prospettata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. solo per precetti di immediata applicazione, in assenza dinorme di rango legislativo interposte (Cass. S.U. n.11167/2022).3. Orbene, nella specie, occorre, innanzitutto, precisare che illicenziamento impugnato è stato irrogato per soppressione delposto di lavoro nell’ambito di una riorganizzazione aziendalediretta a eliminare i servizi non utili come indicato nella letteradi licenziamento.La Corte ha richiamato a fondamento della decisione iconsolidati principi giurisprudenziali in tema di licenziamentoper giustificato motivo oggettivo rilevando che al fine diverificare la legittimità del licenziamento occorreva accertarel’effettiva soppressione del posto di lavoro, il nesso causale trala soppressione del posto e il licenziamento e la dimostrazione,a carico del datore di lavoro, della impossibilità del repêchage,e cioè di una proficua riutilizzazione della lavoratrice in mansionicorrispondenti al proprio livello di inquadramento contrattualeo anche in mansioni inferiori, tenendo in considerazione compiticoerenti con il bagaglio tecnico professionale della lavoratrice.Il giudice ha ritenuto, in conformità a quanto accertato nellaprima fase del giudizio, che la Trovato aveva da sempre svoltomansioni di addetta al call center con il compito del sollecitoNumero registro generale 12121/2025telefonico dei clienti morosi. Non vi era prova della ulterioreN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026comunque di compiti ulteriori rispetto a quelli strettamenteconnessi al contatto telefonico dei clienti.La ricorrente è stata assunta con inquadramento al II livello delCCNL Gas-Acqua che riguarda i lavoratori che svolgono mera“attività di supporto e di informazione alla clientela” anche“tramite canali telefonici…”. Non solo il teste addotto dalladatrice ma anche quello indicato dalla Trovato (dichiarazioniGiunta) hanno affermato che della predisposizione dei piani dirateizzazione si occupava altro dipendente (Nicosia) e non laricorrente e che la Trovato si limitava a contattare l’utenzamorosa.E’ stato, dunque, ritenuto provato, sulla base delletestimonianze assunte, che la Trovato si occupavaesclusivamente del sollecito dei clienti morosi a mezzo deltelefono e che qualora fosse stata richiesta una rateazione deldebito o il cliente avesse avuto bisogno di ulteriori chiarimentiil rapporto proseguiva con altro personale incaricato. Non sonostate provate le ulteriori attività asseritamente svolte dallaTrovato.E’ stato, infatti, confermato da entrambi i testi che l’unicadei clienti morosi, individuati sulla base di tabulati che levenivano trasmessi; non aveva alcuna competenza in ordinealle rateizzazioni ma si limitava a comunicare ai clientil’accoglimento della rateizzazione da parte del personalecompetente. Tale attività, ha osservato la Corte, non integraun’attività di recupero crediti, non avendo la Trovato alcunacompetenza per la predisposizione dei piani di rateizzazione ocompiti ulteriori rispetto al sollecito telefonico, né può dirsi chesvolgesse un’ulteriore attività sol perché nella busta paga vieneNumero registro generale 12121/2025indicata l’espressione back office, “termine generico che indicaN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026un’attività svolta non a contatto con il cliente e che puDòa ta pubblicazione 07/04/2026riguardare l’esame del tabulati dei clienti morosi al fine delsollecito ma che certo non individua ulteriori specifiche attivitàsvolte dalla lavoratrice”.La soppressione del posto di lavoro della Trovato è confermatadalla delibera del 2015 che prevedeva espressamente lasostituzione del servizio del contatto telefonico della clientelamorosa con un sistema automatico di sollecito ed è stataconfermata dai testi.Conseguentemente, la scelta organizzativa di automatizzare ilservizio è stata ritenuta credibile e rientrante nell'esercizio dellalibertà di impresa ex art. 41 Cost..3. Il terzo motivo è infondato.La Corte ha preliminarmente richiamato, in ordine all’obbligo direpêchage, il consolidato orientamento di legittimità secondocui, accertata l’effettività della ragione posta a fondamento dellicenziamento e il nesso di causalità tra tale ragione e lasoppressione della posizione lavorativa, il datore di lavoro devedimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziaread altri posti di lavoro eventualmente anche in mansioniinferiori, con il consenso del lavoratore. Deve aversi riguardoalle mansioni compatibili con le competenze professionali dellavoratore non essendovi un obbligo del datore di lavoro difornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per lasalvaguardia del posto di lavoro (cfr., sul punto, Cass. 3dicembre 2019, n. 31520; Cass. 20 giugno 2024, n. 17036).Ha osservato la Corte come il giudice di primo grado avessedato atto che “sulla scorta della pianta organica allegata alpiano di organizzazione aziendale del 10/04/2015 (doc. 1produzione della società resistente) non specificamentecontestata dalla ricorrente, emerge l’inesistenza di posti vacantiNumero registro generale 12121/2025in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmente occupatiN umero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 8663/2026tutti i posti all’interno degli uffici. Tale circostanza è statDaa ta pubblicazione 07/04/2026confermata anche dal teste Rao”.Tale statuizione relativa all’inesistenza di posti vacanti non èstata specificamente contestata dalla reclamante.Le mansioni svolte dalla Trovato, ha accertato la Corte, sonostate soppresse e non vi sono state nel periodo successivoassunzioni per lo svolgimento della medesima attività o attivitàcompatibile con le competenze della lavoratrice. Lasoppressione del posto di lavoro non richiede per essereeffettiva che tutte le mansioni svolte dal lavoratore siano statesoppresse, potendo alcune di esse essere ridistribuite anche adaltri lavoratori. La comparazione deve effettuarsi conriferimento a personale con il medesimo inquadramento ecompetenze.Ha ritenuto, quindi, il giudice di secondo grado, irrilevante cheil dipendente [OSCURATO:PERSONA], inquadrato al IV livello, avessepotuto svolgere qualche attività già svolta dalla Trovato pur nonindividuandone l’oggetto, atteso che l’unica attività svolta delsollecito telefonico dei clienti era stata eliminata. Valutazioneconsimile è stata effettuata con riguardo al dipendente [OSCURATO:PERSONA],assunto con mansioni di manutentore non essendo, peraltro,stato dimostrato di cosa si trattasse.Le ulteriori assunzioni avvenute a distanza di circa un anno oanche più dal licenziamento per lo svolgimento di mansionidiverse non dimostrano, ha ritenuto la Corte, l’insussistenzadelle ragioni poste a fondamento del licenziamento o laviolazione dell’obbligo di repêchage.Peraltro, ha ritenuto la Corte, le assunzioni hanno riguardato opersonale con inquadramento superiore a quello della Trovatoo personale con il medesimo inquadramento e funzioni tecniche.Irrilevanti sono state reputate altresì, eventuali assunzioniavvenute a circa tre anni dalla data del licenziamNuemnetroo r egistro generale 12121/2025Numero sezionale 1193/2026impugnato. Numero di raccolta generale 8663/20263.2. In ordine alla possibilità della Trovato di svolgere l’attivitDàa ta pubblicazione 07/04/2026di letturista dalla prova per testi è emerso che i letturisti sioccupano anche della installazione e sostituzione dei contatorie pacificamente la Trovato non aveva tali competenze.4. Il quarto motivo è inammissibile.Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., postula l'omessoesame di un "fatto" inteso in senso storico-naturalistico, ovveroun preciso accadimento o circostanza che, se considerato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia; neconsegue l'inammissibilità di censure riferite a mere "questioni"o "argomentazioni" (Cass. n. 2268 del 2022). Ai fini dellaconfigurabilità del vizio, il fatto deve essere stato oggetto didiscussione tra le parti e rivestire carattere di decisività,restando escluso ogni sindacato ove il fatto sia stato comunquepreso in esame dal giudice, ancorché la motivazione non diaconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del2014; Cass. S.U. n. 34476 del 2019).Nel caso di specie, parte ricorrente si duole della mancatavalutazione del fatto che la SIE operasse in diverse sedi,dislocate in diversi Comuni.In particolare, dall’accertamento compiuto in primo grado eriportato dalla Corte d’appello è emerso che, sulla scorta dellapianta organica allegata al piano di organizzazione aziendale del10/4/2015 prodotta dalla società e non specificamentecontestata dalla ricorrente, emergeva l’inesistenza di postivacanti in mansioni equivalenti o inferiori, essendo stabilmenteoccupati tutti i posti all’interno degli uffici e tale circostanza èstata confermata, in particolare, dal teste Rao (v. pag. 10 dellasentenza)Parte ricorrente, a fronte di tale accertamento, da cui si eNvuimnecroe r egistro generale 12121/2025Numero sezionale 1193/2026che la Corte d'Appello ha valutato l'inesistenza di posti vNaucmaerno tdii raccolta generale 8663/2026in tutta l'organizzazione aziendale, la parte si limita a riportarDea ta pubblicazione 07/04/2026la “mera” la circostanza che fosse stato “ricordato” già nell’attointroduttivo e, poi, in sede di reclamo, che le unità produttivefossero dislocate in più Comuni, senza tuttavia specificare itermini esatti in cui la questione è stata posta, come è statarisolta dal primo giudice e se ed in che termini sarebbe statariproposta al giudice dell’appello, in dispregio del disposto di cuiall’art. 366 c.p.c.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorsodeve essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese dilite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi e200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.La PresidenteAdriana Doronzo