CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 40033/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di AREZZOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria, applicando la riduzione prevista dall'art. 222, c. 2-bis, codice strada. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Arezzo ha applicato su richiesta una pena a SCARABICCHI Tommaso, imputato del reato di cui all'art. 589-bis, primo e penultimo comma, cod. pen., ordinando la sospensione della patente per la durata di mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando due motivi, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con specifico riferimento alla mancata applicazione, da parte del giudice, della disposizione di cui all'art. 222, c. 2- bis, codice strada, che prevede la riduzione di un terzo della durata della sanzione amministrativa accessoria per la scelta del rito; con il secondo, vizio della motivazione con riferimento alla individuata durata della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria, con la applicazione della riduzione prevista dall'art. 222, c. 2-bis, codice strada. Considerato in diritto 1. Il ricorso è intanto ammissibile (cfr. Sez. unite n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/ Melzani, Rv. 279349) e va accolto, sia pur limitatamente alla mancata riduzione della durata della sanzione amministrativa accessoria per effetto della scelta del rito. Il giudice è effettivamente incorso nell'errore denunciato, trascurando che l'art.222, c. 2-bis, d. Igs. n. 285 del 1992 prescrive che «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale». 2. È invece manifestamente infondato (anche ove ritenuto ammissibile alla stregua del disposto di cui all'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen.) il secondo motivo, avendo il Tribunale motivato la durata (peraltro contenuta) della sanzione amministrativa accessoria temporanea, rinviando del tutto correttamente alle circostanze di fatto ampiamente descritte nella ricostruzione del sinistro mortale. 3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente, durata che, in applicazione dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., trattandosi di un mero calcolo aritmetico, può essere rideterminata direttamente dal Collegio di legittimità e individuata nella misura di quattro mesi (sei mesi meno un terzo). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ridetermina in mesi quattro. Rigetta nel resto ricorso. 1=1 CI Deciso il 27 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] abriella Cappe l