CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36887/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di furto e truffa meglio descritti in imputazione, aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen., rideterminando il quantum di pena applicata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che, il proposto motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi al punto 31 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm