CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2720/2023 de-positata il 20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 2720/2023, pubblicata in data 20 settembre2023, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, perbrevità, “[OSCURATO:PERSONA]”), ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4541/2021, pubblicata il 26 maggio 2021.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva proposto opposizione av-verso il decreto ingiuntivo n. 23096/2019 emesso su istanza del CO-NAI, col quale era stato ingiunto all'odierna ricorrente il pagamentodella somma di € 407.086,35, oltre interessi e spese, quale sommadovuta per contributo ambientale [OSCURATO:PERSONA] (“C.A.C.”) in relazione ad ac-quisti di materia prima per l'autoproduzione di imballaggi, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato in qualità di autoproduttore neglianni tra il 2013 e il 2018.L'odierna ricorrente aveva contestato la debenza del contributo, de-ducendo che il medesimo era stato già corrisposto in quanto ricom-preso nel prezzo indicato nelle fatture di acquisto, pur se non specifi-cato in apposita voce separata.Costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano aveva re-spinto l'opposizione, ritenendo non provato il versamento del C.A.C. daparte della società ed osservando che l'infondatezza delle deduzioni diquest'ultima era desumibile da una serie di elementi quali: la ritenutacondotta ostativa tenuta dall'opponente in occasione dei controlli av-viati dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 11 del Regolamento, avendo impedito l'accessoai locali aziendali; il fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.avesse trasmesso ad un fornitore una nota di debito con riferimento alcontributo non esposto sulle fatture emesse per gli anni 2014-2017;Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026l'assenza nelle fatture di acquisto di annotazioni o espressioni idonee adimostrare la ricomprensione del C.A.C. nel prezzo dalle medesime in-dicato.3. La Corte d'appello, nel disattendere i motivi di gravame dellasocietà, ha rilevato, in premessa, che potevano ritenersi circostanzeormai accertate: I) il fatto che tra il 2013 ed il 2018, la società avesseacquistato un notevole quantitativo di granulo plastico per l'autopro-duzione di imballaggi presso vari fornitori; II) il fatto che gli acquisti,tutti qualificabili come “prime cessioni”, erano soggetti all'applicazionedel C.A.C., che i cedenti avrebbero dovuto applicare in fattura e, unavolta riscosso, versare al Consorzio; III) il fatto che la società nonaveva inviato a nessuno dei cedenti il “Modulo 6.4” per dichiarare lapropria qualità di autoproduttore.Operata tale premessa, la Corte territoriale ha osservato, in rela-zione all'an del debito per C.A.C., che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.non aveva dato prova di aver assolto all'obbligazione su di essa gra-vante, risultando invece una serie di elementi fattuali a rilevanza indi-ziaria – già elencati e valorizzati dal Tribunale nella propria decisione –che valevano ad evidenziare l'inadempimento dell'appellante.La Corte territoriale ha disatteso altresì le contestazioni relative alquantum del C.A.C. dovuto, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito ade-guata prova dell'entità del contributo dovuto, così come ha ritenutoirrilevanti ed inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]-LAGGI.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1364, 1366, 1374 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 1173 c.c., 2602 ss.c.c. nonché all'art. 4 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA] e all'art 14 dello StatutoCONAI.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessaavrebbe affermato che l'odierna ricorrente, non avendo provveduto alloinvio del “Modulo 6.4” ai cedenti e non avendoli quindi informati dellaqualifica di autoproduttore, sarebbe tenuta al versamento del C.A.C.Deduce la ricorrente che la sentenza sarebbe viziata da un “erroredi fondo” costituito dalla “premessa principale, secondo cui, in assenzadi una dichiarazione espressa con cui l'autoproduttore si dichiari tale,il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto a percepire il c.a.c. dallo stesso autoproduttoree non produttore, che avrebbe effettuato la prima cessione”, in quantotale premessa si porrebbe in conflitto con l'art. 4 del Regolamento CO-NAI, dal cui tenore letterale risulterebbe “che il produttore conoscadella qualifica di autoproduttore del soggetto a cui sta effettuando lacessione per essere egli, e non il secondo, tenuto a versamento delc.a.c.”.Deduce, quindi, che l'odierna controricorrente sarebbe stata gra-vata dell'onere di dimostrare che i produttori, anche indipendente-mente dal mancato invio del “Modulo 6.4”, non erano a conoscenzadella veste di autoproduttore della ricorrente.Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/20261.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4), e 156, secondo comma, c.p.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa, da unlato, avrebbe ritenuto che l'odierna controricorrente avesse dato provadel proprio credito anche tramite la produzione della fattura commer-ciale e, dall'altro lato, avrebbe negato rilevanza alle fatture emesse daiproduttori nei confronti dell'odierna ricorrente, nonostante nelle stesserisulti la dicitura “contributo [OSCURATO:PERSONA] assolto”.Deducendo il carattere irrimediabilmente contraddittorio della mo-tivazione, la ricorrente argomenta che “delle due l'una, o le fatturefanno piena prova di quanto in esse contenuto o non la fanno: quelloche è certo, è che non può valere un regime ad assetti variabili, in cuiun documento della medesima natura fa prova per una parte ma nonper l'altra”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, se-condo comma, e 183, quarto comma, c.p.c., ratione temporis “anchein combinato disposto con l'art. 111 Cost.”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe at-tribuito d'ufficio rilevanza al valore probatorio anche del registro I.V.A.,“aspetto sul quale nel corso del processo né il Giudice di primo grado(tanto che nemmeno ne fa menzione in sentenza) né la Corte d'Appellohanno mai promosso il contraddittorio al riguardo”.Si deduce che “il rilievo così operato in sentenza della Corte d'Ap-pello è tardivo e costituisce error in procedendo che viene censurato inquesta sede per violazione dell'art. 183 c.p.c., comma 4, applicabileratione temporis, dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche in combinatodisposto con l'art. 111 Cost.”.Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/20261.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., “violazione artt. 115, 116 e188 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 218, 221 e224 D.lgs. n. 152/2006, nonché falsa applicazione dell'art. 2729cc., 2721 c.c. e dell'art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 4 e11 del [OSCURATO:PERSONA] e all'art 14 dello [OSCURATO:PERSONA]”;− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111,sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa hagiudicato inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente.Quest'ultima argomenta che la Corte− avrebbe in tal modo precluso alla stessa ricorrente la possibilità diassolvere all'onere probatorio che pure le era stato attribuito e chela ricorrente medesima si era invece offerta di adempiere;− avrebbe disatteso l'istanza avente ad oggetto i mezzi istruttori conuna motivazione generica e quindi inesistente e comunque appli-cando erroneamente le regole in tema di ammissibilità e rilevanzadei mezzi istruttori.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fattodecisivo ai fini della controversia che è stato oggetto di discussionetra le parti;− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applica-zione degli artt. 2727 e 2729 c.c.La ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello di Milano,nella parte in cui quest'ultima avrebbe ritenuto che la stessa ricorrente,nel proprio atto di appello, avrebbe contestato solo le fatture emesseda due fornitori, peraltro formulando contestazioni generiche.Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026Argomenta, quindi, che la Corte territoriale avrebbe valutato soloalcune delle censure svolte dall'esponente, omettendo però di valutarele specifiche contestazioni spiegate nell'atto di appello e la documen-tazione ivi richiamata.Deduce, infine, che nel caso in esame non opererebbe la preclu-sione di cui all'art. 348-ter c.p.c., in quanto nel giudizio di primo gradoil Tribunale non si sarebbe pronunciato su tali profili.Ulteriormente, la ricorrente deduce una violazione o falsa applica-zione delle previsioni in tema di presunzioni, in quanto la Corte d'ap-pello, nell'omettere l'esame delle deduzioni della medesima ricorrente,avrebbe dedotto in modo inadeguato il fatto ignoto dal noto.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c.La ricorrente, infine, censura una nutrita serie di affermazioni con-tenute nella decisione impugnata – ed in particolare le circostanze che,in premessa, la decisione impugnata ha ritenuto definitivamente appu-rate – deducendo che, nella specie, la Corte d'appello, omettendo l'e-same delle censure proposte dalla medesima ricorrente, avrebbe fattoinadeguato governo dell'art. 115 c.p.c.2. Il ricorso, nel complesso di motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1. Il primo motivo non viene ad investire la ratio decidendi dellasentenza impugnata nella sua integralità.La censura, infatti, viene ad interessare solo uno degli elementi in-diziari individuati dalla Corte d'appello per affermare l'infondatezzadell'opposizione, e cioè l'omesso invio del “Modulo 6.4”, ma omette diconsiderare che la sentenza impugnata è venuta a sottolineare unaSez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026pluralità di elementi indiziari che valevano ad evidenziare che, in ognicaso, la veste di “autoproduttore” dell'odierna ricorrente non risultavaconosciuta dai terzi cedenti.2.2. Considerazioni non dissimili conducono a dichiarare l'inammis-sibilità anche del secondo motivo.Lo stesso, infatti, fonda la propria deduzione di insanabile contrad-dittorietà della motivazione unicamente con riguardo ad uno degli ele-menti che sono stati valorizzati dalla Corte ambrosiana per pervenirealla propria decisione e per affermare, quindi, la sussistenza del creditodell'odierno controricorrente.Ulteriormente, il mezzo trascura di censurare adeguatamente leconsiderazioni che la stessa Corte d'appello ha svolto in ordine alla ri-feribilità della dicitura “contributo ambientale assolto” ai soli imballi enon anche alla materia prima (pag. 14).Il motivo, quindi, non deduce un effettivo vizio della motivazione,ma si sostanzia in una mera – ed inammissibile – censura indirizzataalla valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice del merito.2.3. Quanto al terzo mezzo, ai fini della sua declaratoria di inam-missibilità è sufficiente osservare che la valutazione di un documento– il registro IVA – che la stessa Corte territoriale evidenzia essere statoversato in atti col ricorso per decreto ingiuntivo non può in alcun modocostituire questione da sottoporre al contraddittorio delle parti, essen-dosi tale contraddittorio formato già in sede di opposizione, nel mo-mento in cui l'odierna ricorrente ha dichiarato – ed è ancora una voltala decisione impugnata a darne atto (pag. 11) – di contestare la va-lenza probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria.Va rilevato, del resto, che le argomentazioni del mezzo oscillano trala deduzione dell'assenza di un contraddittorio sul documento e la de-Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026duzione – ben diversa – del “travisamento” del suo contenuto, pale-sando, in tal modo, che, ancora una volta, la ricorrente viene a svolgereinammissibili censure di merito.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorsoper cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazioneo falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordi-nanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazionenon introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere lamera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece,come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de-terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. Un., Sen-tenza n. 7931 del 29/03/2013).2.4. L'inammissibilità del quarto mezzo discende, invece, dalla con-statazione del fatto che la ricorrente ha omesso di adempiere agli oneridi allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttoriorichiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammis-sione (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018), essendosuo onere quello di trascrivere i capitoli di prova e di indicare i testi ele ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementinecessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non-ché di allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità dellarelativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce - alfine di consentire ex actis alla Corte di Cassazione di verificare la veri-dicità dell'asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004).Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicaz ion e 22/05/20262.5. Parimenti inammissibile è il quinto mezzo.Trova, invero, applicazione la preclusione di cui all'art. 360, penul-timo comma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 149/2022, ed applicabile, secondo la disciplina transitoria di cuial successivo art. 35, comma 5, ai giudizi introdotti con ricorso a fartempo dal 1° gennaio 2023), che peraltro ripropone la similare preclu-sione precedentemente stabilita dall'art. 348-ter c.p.c.La ricorrente deduce che la doglianza dovrebbe essere ritenuta am-missibile, in virtù della diversità di contenuti che caratterizzerebbe ladecisione della Corte d'appello rispetto a quella del Tribunale, ma taleaffermazione è rimasta su un piano meramente apodittico, avendo laricorrente omesso di richiamare con adeguata specificità la sentenza diprimo grado nonché l'atto di appello, in violazione dell'art. 366 c.p.c.,e risultando quindi non dimostrato che la decisione impugnata si siadistaccata dal ragionamento del Giudice di primo grado (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Altrettanto inammissibili risultano le deduzioni riferite alla viola-zione delle regole in tema di presunzioni: questa Corte ha costante-mente affermato che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precisee concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo digravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto notodella conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospetta-zione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicataSez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei pa-radigmi della norma (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).2.6. L'inammissibilità dell'ultimo motivo discende invece dal princi-pio (enunciato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020)per cui:• per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la pre-scrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentreè inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convinci-mento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valu-tativa consentita dall'art. 116 c.p.c.;• la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibilesolo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comun-que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprez-zamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore op-pure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risul-tanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op-pure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di va-lutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo pru-dente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha so-lamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,Sez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Il motivo ora in esame – il quale del resto risulta ancora una voltaprivo di adeguata specificità – non muove alcuna delle tipologie di cen-sura prima richiamate, ma si sostanzia ancora una volta in una inam-missibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché proceda ad unrinnovato sindacato sul merito della vicenda.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del contro-ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 13Numero registro generale 7365/2024Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15684/2026Data pubblicazione 22/05/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 7365/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 13 di 13