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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 1986

Cassazione n. 05687/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 16 maggio 2023, ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale CHIOLA Pasquale era stato condannato per furto dì energia elettrica, commesso mediante apposizione di un magnete fisso sul contatore, così da alterare la registrazione e la fatturazione dei consumi, con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento (nel periodo 1/4/2015-2/912016).

Secondo quanto risulta dalla sentenza d'appello, il primo giudice aveva ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità sulla scorta di un materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (verificatore ENEL) e dalla documentazione prodotta dal PM (verbale di verifica e denuncia).

La Corte territoriale, affrontata preliminarmente la questione inerente alla procedibilità del reato, a seguito della riforma di cui al d.

Igs. n. 150/2022 che ha reso perseguibile a querela il reato contestato, ha ritenuto la novella ininfluente rispetto al caso di specie, per essere, a suo giudizio, contestata in fatto l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, fattispecie per la quale, anche dopo la riforma, il reato resta procedibile d'ufficio.

Nella specie, secondo i giudici d'appello, l'aggravante si ricaverebbe dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, in essa facendosi espresso riferimento alla sottrazione dell'energia elettrica, bene che è per sua natura destinato a pubblico servizio.

Quanto al merito, quel giudice ha ritenuto che la prova derivasse, al di là della utilizzabilità del processo verbale di verifica e della denuncia, direttamente dalla testimonianza [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito le modalità del controllo e riferito quanto personalmente accertato, ritenendo irrilevante il mancato accertamento del quantitativo di energia sottratto, verifica compiuta ex post dall'ente erogatore, il cui oggetto si porrebbe in ogni caso al di fuori del perimetro d'indagine.

Inoltre, il contatore manomesso serviva il bar del quale l'imputato era socio ed era stato proprio l'imputato, chiamato dai verificatori al fine di poter accedere alla cassetta, a fornire le relative chiavi.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta procedibilità d'ufficio del reato, in violazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., rilevando, in particolare, come il diritto vivente abbia escluso che possa ritenersi contestata in fatto un'aggravante, come quella all'esame, a contenuto valutativo.

Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando parimenti la violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che dalla sentenza appellata non era ricavabile alcun riferimento all'aggravante della destinazione a servizio pubblico, tenuto anche conto del calcolo della pena operato in quella sede (avendo il primo giudice ritenuto le generiche prevalenti, proprio alla luce dell'unicità dell'aggravante contestata, quella cioè di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.).

In altre parole, l'operazione effettuata dalla Corte territoriale ha determinato un'alterazione della contestazione effettiva, aggiungendo elementi circostanziali prima non previsti, tali da connotare la condotta di una maggiore offensività.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla ritenuta responsabilità, assumendo il difetto della prova dei relativi parametri temporali e quantitativi, ritenendo violato il protocollo valutativo di cui all'art. 192, cod. pen. e carente la prova che dall'apposizione del magnete sia derivata l'alterazione del calcolo dell'energia utilizzata, il che sarebbe idoneo a integrare al più, secondo il deducente, un tentativo di furto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. La sentenza va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui esame è assorbente rispetto ai rimanenti.

La risposta del giudice del gravame, in merito alla permanente procedibilità del reato per cui è processo è evidentemente correlata alla tematica della sussistenza dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto che, nella specie, non è stata espressamente contestata dal pubblico ministero, il quale ha invece provveduto a contestare solo quella del mezzo fraudolento.

A fronte di una sentenza di primo grado, nella quale non è dato rinvenire alcun cenno a tale, ulteriore elemento circostanziale, anche ai fini della valutazione dell'effettivo disvalore della condotta, i giudici del gravame hanno tuttavia ritenuto che la maggiore offensività del fatto derivasse dalla descrizione della condotta, contenuta nella imputazione.

Orbene, sul punto, si è già precisato che la ratio dell'aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01).

Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore).

Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.).

È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia" (così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.).

5. Ciò posto, va tuttavia precisato che il tema all'esame è quello della contestazione in fatto di un'aggravante e non quello della riqualificazione giuridica del fatto come contestato: secondo il diritto vivente, infatti, quest'ultima concerne "un'ipotesi criminosa difforme da quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre il fatto materialmente descritto nell'imputazione"; la contestazione in fatto, invece, ricorre quando nella contestazione sono descritti gli elementi fattuali di una determinata fattispecie (circostanziale) "anche se non esattamente identificata nei richiami normativi in detta imputazione formalmente indicati".

Pertanto, é evidente che la soluzione della questione giuridica inerisce al tema della contestazione da parte della pubblica accusa.

Deve, poi, tenersi presente che i principi affermatisi nella giurisprudenza in ordine alla contestazione in fatto di elementi circostanziali non sono applicabili in modo indifferenziato con riguardo a tutte le fattispecie, a prescindere, cioè, dalle particolari connotazioni con le quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono.

Fatta tale premessa, deve intanto ribadirsi che per «contestazione in fatto» deve intendersi, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027), in maniera che sia coerente anche con il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità di una contestazione in fatto di singole fattispecie, deve operarsi un necessario distinguo a seconda della natura degli elementi costitutivi delle circostanze esaminate, aspetto che implica evidentemente anche il profilo inerente al grado di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di esse nella imputazione tale da garantire all'imputato una puntuale comprensione dell'accusa mossagli.

Ciò in quanto l'imputazione può considerarsi certa solo se il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, la contestazione non dovendo esser riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongano l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741-01).

Quanto, poi, al profilo della completezza, é sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269455-01, in cui la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in relazione ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferimento alle "immobilizzazioni" risultanti dal bilancio di una specifica annualità; sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017, dep. 2018, Scrudato, Rv. 273692-01; sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948-01).

Tali connotati, peraltro, possono essere ravvisati o meno nella casistica solo in base ad una valutazione compiuta, in primo luogo, dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione [l'art. 417, comma 1, lett. b) espressamente prevedendo che la richiesta di rinvio a giudizio contiene «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»] e, di seguito, dal giudice.

Ove risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse» (Sez.

U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, in motivazione, in fattispecie relativa alla ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., in cui il Supremo collegio della nomofilachia ha affermato il principio per il quale la stessa non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, qualora nel capo d'imputazione non sia esposta 'la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, escludendo che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).

In conclusione, l'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, sta a significare c:he è rimesso prima di tutto al pubblico ministero esplicitare compiutamente l'accusa dalla quale il soggetto accusato deve essere posto in condizioni di difendersi, senza che lo stesso sia onerato di rinvenire nell'imputazione la scelta fra più possibili conclusioni in concreto operata dalla pubblica accusa.Pertanto, in base a tale ricostruzione, è corretto affermare che la contestazione in fatto non pone particolari problemi nel caso di circostanze aggravanti «... ... le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» (Sez.

U, Sorge del 2019, cit., in motivazione).

6. La giurisprudenza successiva, peraltro, ha calibrato tali principi, attraverso l'esame della casistica, addivenendo a soluzioni in realtà non perfettamente allineate, seppur ciascuna asseritamente coerente con i principi fissati dal diritto vivente.

Si è così ritenuta non validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5 -bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale (sez. 5, n. 33523 del 20/6/2019, Atia, Rv. 276590-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela); oppure la circostanza aggravante di cui all'art. 617 quinquies, comma secondo, cod. pen., qualora essa venga delineata solo attraverso il rinvio al comma quarto dell'art. 617 quater, cod. pen. (sez. 5, n. 49142 del 30/9/2019, Zhelyazkov, Rv.278052-01, in fattispecie in cui la contestazione conteneva esclusivamente l'indicazione dello sportello bancomat di un istituto di credito, quale luogo in cui erano state apposte apparecchiature finalizzate ad intercettare comunicazioni, senza esplicitare nulla ìn ordine alla natura di impresa esercente un servizio di pubblica utilità dell'istituto di credito); e neppure quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non essendo sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, dei valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno [sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 2020, Miari, Rv. 278948-01, in fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha ritenuto non ritualmente contestata l'aggravante in quanto l'indicazione delle cose sottratte era stata effettuata con generico riferimento a "numerosi gioielli (indicati in allegato elenco)"]; o la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora, nell'imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata, fosse sufficiente il mero richiamo in imputazione alla "gravità" della minaccia, attesa la natura meramente valutativa di siffatta qualificazione (sez. 5, n. 13799 del 12/2/2020, Turé, Rv. 279158-02; n. 25222 del 14/7/2020, Lungaro, Rv. 279596-03); o, ancora, l'aggravante dell'offesa recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo del fax, senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come "mezzo di pubblicità" richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. (sez. 5, n. 37067 del 24/5/2022, Ametrano, Rv. 283570-01).

Di contro, si è esclusa la violazione dell'art. 522, cod. proc pen. e, quindi, si é ritenuta correttamente contestata in fatto l'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fati. perché il riferimento alla stessa, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, RV. 279840-01); e si è ritenuta parimenti esclusa la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, proprio in materia di furto di energia elettrica, qualora nell'imputazione l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. 2021, Co/ucci, Rv. 280472-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali).

Allo stesso modo, si è esclusa ogni componente valutativa e, quindi, correttamente ritenuta contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art. 602 ter, c:omma 1, lett. b), cod. pen., relativa alla finalizzazione dei delitti di tratta di persone e riduzione in schiavitù e servitù allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, purché nell'imputazione sia chìaramente evidenziata tale finalità (sez. 5, n. 1104 del 11/11/2021, dep. 2022, E, Rv. 282864-01).

7. Da tale, incompleta rassegna emerge già con tutta evidenza come sia fondamentale, ai fini della verifica del grado di sufficiente chiarezza e determinazione dell'imputazione, la intelligibilità del fatto, nella sua completezza, da parte dell'imputato e la volontà dell'accusa di ricomprendere nel disvalore di esso anche l'elemento circostanziale non espressamente indicato attraverso elementi normativi o descrittivi.

Si tratta, dunque, di una prospettiva sostanzialistica fondata, come le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di approntare la propria difesa (Sez.

U„ n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, in motivazione, in cui si richiama anche Sez.

U, n. 16 del' 1996, [OSCURATO:PERSONA]).Ed è, pertanto, in tale ottica che si è affermato, per esempio, che l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (sez. 5, n. 27386 del 6/4/2022, Fracasso, Rv. 283575-01, in tema di lesioni volonl:arie); laddove, sempre in fattispecie di lesioni personali volontarie, si è ritenuta di contro legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta. (sez. 5, n. 22120 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283218-01).

Per quanto qui di maggior interesse, poi, proprio in ipotesi di furto di energia elettrica, si è escluso che possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (sez. 5, n. 26511 del 13/4/2021, Sciortíno, Rv. 281556-01; conforme, sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465-01; contra, però, sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, Marcì, Rv, 285422-02, in cui si è invece affermato che, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio).

Nel primo degli arresti da ultimo citati, si è precisato che la considerazione sulla destinazione delle cose oggetto di furto a pubblico servizio implica necessariamente l'esercizio di un'opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione.

Di contro, nel precedente contrario sopra richiamato, si è ritenuto, in aperto contrasto, che il principio ivi affermato non fosse condivisibile proprio avuto riguardo al bene "energia elettrica", muovendo La Corte di legittimità dall'assunto che, in tale ipotesi, «la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti», cosicché non è richiesta, ai fini di una compiuta risposta difensiva, una previa e dettagliata esplicazione, la sua contestazione, potendo ritenersi soddisfatta mediante la mera enunciazione della condotta incriminata.

8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, il segnalato contrasto sia in concreto irrilevante.

Intanto, come sopra chiarito, la valutazione da operare, al fine di ritenere la contestazione in fatto di un elemento circostanziale aggravante non espressamente richiamato nella imputazione, deve compiersi un'operazione complessa che non si ferma alla natura valutativa o meno dell'elemento non espressamente contestato, ma che tenga conto di tutti gli indicatori che l'imputazione contiene e di tutti gli elementi del caso specifico, proprio con riferimento ai requisiti essenziali dell'atto che contiene l'accusa, alla valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico ministero e al recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione della pena.

Solo in tal modo è possibile un giudizio che salvaguardi effettivamente l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

Con specifico riferimento al caso all'esame, questa Corte ritiene che la valutazione sulla chiarezza e precisione dell'imputazione, oltre che della sua completezza, debba essere rigorosamente condotta alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite Sorge del 2019, là dove il Supremo consesso ammonisce sulla necessità che le prerogative difensive non risentano della scelta della pubblica accusa di non descrivere un elemento circostanziale e neppure indicarlo, come nella specie, attraverso il dato normativo.

Ciò mette in luce, peraltro, la specificità della quaestio iuris che il giudice è chiamato a risolvere caso per caso, in relazione agli elementi emergenti e alla concreta possibilità dell'esplicarsi delle prerogative difensive, dovendosi ritenere che l'imputazione può contenere anche elementi dai quali emerga la volontà della pubblica accusa di non contestare un dato elemento circostanziale e quella del giudice di non ritenerlo contestato in fatto.

Nel caso all'esame, per l'appunto, la contestazione espressa dell'aggravante era ancor più necessaria, non tanto per chiarire gli elementi materiali della condotta, ma soprattutto in ragione della espressa contestazione della diversa aggravante del mezzo fraudolento che l'accusa ha ritenuto di dover indicare sia mediante i riferimenti normativi, che attraverso un'analitica descrizione della condotta materiale.

Oltre a ciò, si consideri il silenzio motivazionale del primo giudice rispetto all'esistenza dell'elemento circostanziale in questione che, pertanto, è rimasto anche estraneo al giudizio sul complessivo disvalore del fatto e sulla individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato rispetto al caso concreto.

Con la conseguenza che, nella specie, l'elemento circostanziale della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio è stato valutato solo dal giudice d'appello, chiamato a esaminare la specifica quaestio iuris inerente alla improcedibilità sopravvenuta del reato così come contestato, senza che il pubblico ministero abbia ritenuto di farvi alcun cenno nella imputazione, né il giudice di primo grado abbia dato conto della sua ricorrenza, anche per escluderla implicitamente, e senza che la parte pubblica abbia azionato il rimedio specifico previsto dal legislatore per contestare l'eventuale, implicita esclusione dell'aggravante in esame (art. 593, commal, cod. proc.pen.), trattandosi di fattispecie per la quale, in presenza di più aggravanti, la legge prevede una pena autonoma (art. 625, comma 2, cod. pen.) che abilita il pubblico ministero a proporre appello.

Proprio l'esistenza di tali indicatori ha determinato una sostanziale indeterminatezza circa gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale di che trattasi, producendo, quale diretta conseguenza, un affievolimento delle garanzie difensive, il cui rispetto è oggetto del preciso e vincolante richiamo operato dalle Sezioni unite nella sentenza del 2019, Sorge, garanzie che costituiscono, peraltro, il fondamento dei principi sopra richiamati, atteso che, nel caso all'esame, il tema specifico della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio non ha mai costituito oggetto di discussione tra le parti e/o di valutazione da parte del primo giudice.

9. Una volta esclusa la contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sub specie destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte.

L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), peraltro, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 16 maggio 2023, ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale CHIOLA Pasquale era stato condannato per furto dì energia elettrica, commesso mediante apposizione di un magnete fisso sul contatore, così da alterare la registrazione e la fatturazione dei consumi, con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento (nel periodo 1/4/2015-2/912016). Secondo quanto risulta dalla sentenza d'appello, il primo giudice aveva ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità sulla scorta di un materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (verificatore ENEL) e dalla documentazione prodotta dal PM (verbale di verifica e denuncia). La Corte territoriale, affrontata preliminarmente la questione inerente alla procedibilità del reato, a seguito della riforma di cui al d. Igs. n. 150/2022 che ha reso perseguibile a querela il reato contestato, ha ritenuto la novella ininfluente rispetto al caso di specie, per essere, a suo giudizio, contestata in fatto l'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, fattispecie per la quale, anche dopo la riforma, il reato resta procedibile d'ufficio. Nella specie, secondo i giudici d'appello, l'aggravante si ricaverebbe dalla descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, in essa facendosi espresso riferimento alla sottrazione dell'energia elettrica, bene che è per sua natura destinato a pubblico servizio. Quanto al merito, quel giudice ha ritenuto che la prova derivasse, al di là della utilizzabilità del processo verbale di verifica e della denuncia, direttamente dalla testimonianza [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiarito le modalità del controllo e riferito quanto personalmente accertato, ritenendo irrilevante il mancato accertamento del quantitativo di energia sottratto, verifica compiuta ex post dall'ente erogatore, il cui oggetto si porrebbe in ogni caso al di fuori del perimetro d'indagine. Inoltre, il contatore manomesso serviva il bar del quale l'imputato era socio ed era stato proprio l'imputato, chiamato dai verificatori al fine di poter accedere alla cassetta, a fornire le relative chiavi. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta procedibilità d'ufficio del reato, in violazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., rilevando, in particolare, come il diritto vivente abbia escluso che possa ritenersi contestata in fatto un'aggravante, come quella all'esame, a contenuto valutativo. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, rilevando parimenti la violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che dalla sentenza appellata non era ricavabile alcun riferimento all'aggravante della destinazione a servizio pubblico, tenuto anche conto del calcolo della pena operato in quella sede (avendo il primo giudice ritenuto le generiche prevalenti, proprio alla luce dell'unicità dell'aggravante contestata, quella cioè di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.). In altre parole, l'operazione effettuata dalla Corte territoriale ha determinato un'alterazione della contestazione effettiva, aggiungendo elementi circostanziali prima non previsti, tali da connotare la condotta di una maggiore offensività. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla ritenuta responsabilità, assumendo il difetto della prova dei relativi parametri temporali e quantitativi, ritenendo violato il protocollo valutativo di cui all'art. 192, cod. pen. e carente la prova che dall'apposizione del magnete sia derivata l'alterazione del calcolo dell'energia utilizzata, il che sarebbe idoneo a integrare al più, secondo il deducente, un tentativo di furto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il cui esame è assorbente rispetto ai rimanenti. La risposta del giudice del gravame, in merito alla permanente procedibilità del reato per cui è processo è evidentemente correlata alla tematica della sussistenza dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto che, nella specie, non è stata espressamente contestata dal pubblico ministero, il quale ha invece provveduto a contestare solo quella del mezzo fraudolento. A fronte di una sentenza di primo grado, nella quale non è dato rinvenire alcun cenno a tale, ulteriore elemento circostanziale, anche ai fini della valutazione dell'effettivo disvalore della condotta, i giudici del gravame hanno tuttavia ritenuto che la maggiore offensività del fatto derivasse dalla descrizione della condotta, contenuta nella imputazione. Orbene, sul punto, si è già precisato che la ratio dell'aggravante della quale si discute risiede certamente nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione e la sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002, Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Essa, peraltro, è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, proprio in ragione della ratio sopra evocata, rilevando, per l'appunto, non l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio dal quale viene distolta, in quanto le cose destinate al pubblico servizio non si identificano perché la loro funzione é pubblica, ma perché sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). Detta aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (in motivazione, sez. 5, n. 698/2014, cit.). È, dunque, corretto affermare che la rado del maggior disvalore della condotta non risiede nel fatto che l'allacciamento o la manomissione avvengano sul contatore installato nella proprietà privata, bensì sulla destinazione del bene "energia" (così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione) alla fruizione da parte della generalità dei consociati (sul punto, anche sez. 5, n. 40989 del 8/9/2023, n.m.; n. 33824 del 5/6/2023, mm.). 5. Ciò posto, va tuttavia precisato che il tema all'esame è quello della contestazione in fatto di un'aggravante e non quello della riqualificazione giuridica del fatto come contestato: secondo il diritto vivente, infatti, quest'ultima concerne "un'ipotesi criminosa difforme da quella contestata, pur se tale da potervi ricondurre il fatto materialmente descritto nell'imputazione"; la contestazione in fatto, invece, ricorre quando nella contestazione sono descritti gli elementi fattuali di una determinata fattispecie (circostanziale) "anche se non esattamente identificata nei richiami normativi in detta imputazione formalmente indicati". Pertanto, é evidente che la soluzione della questione giuridica inerisce al tema della contestazione da parte della pubblica accusa. Deve, poi, tenersi presente che i principi affermatisi nella giurisprudenza in ordine alla contestazione in fatto di elementi circostanziali non sono applicabili in modo indifferenziato con riguardo a tutte le fattispecie, a prescindere, cioè, dalle particolari connotazioni con le quali le stesse sono costruite nelle norme che le prevedono. Fatta tale premessa, deve intanto ribadirsi che per «contestazione in fatto» deve intendersi, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027), in maniera che sia coerente anche con il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità di una contestazione in fatto di singole fattispecie, deve operarsi un necessario distinguo a seconda della natura degli elementi costitutivi delle circostanze esaminate, aspetto che implica evidentemente anche il profilo inerente al grado di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di esse nella imputazione tale da garantire all'imputato una puntuale comprensione dell'accusa mossagli. Ciò in quanto l'imputazione può considerarsi certa solo se il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, la contestazione non dovendo esser riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongano l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741-01). Quanto, poi, al profilo della completezza, é sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibili dall'imputato (sez. 5, n. 10033 del 19/1/2017, Ioghà, Rv. 269455-01, in cui la Corte ha ritenuto chiaramente contestato il fatto in relazione ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale costruita mediante riferimento alle "immobilizzazioni" risultanti dal bilancio di una specifica annualità; sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017, dep. 2018, Scrudato, Rv. 273692-01; sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Morante, Rv. 258948-01). Tali connotati, peraltro, possono essere ravvisati o meno nella casistica solo in base ad una valutazione compiuta, in primo luogo, dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione [l'art. 417, comma 1, lett. b) espressamente prevedendo che la richiesta di rinvio a giudizio contiene «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge»] e, di seguito, dal giudice. Ove risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse» (Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, in motivazione, in fattispecie relativa alla ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., in cui il Supremo collegio della nomofilachia ha affermato il principio per il quale la stessa non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, qualora nel capo d'imputazione non sia esposta 'la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, escludendo che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione). In conclusione, l'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, sta a significare c:he è rimesso prima di tutto al pubblico ministero esplicitare compiutamente l'accusa dalla quale il soggetto accusato deve essere posto in condizioni di difendersi, senza che lo stesso sia onerato di rinvenire nell'imputazione la scelta fra più possibili conclusioni in concreto operata dalla pubblica accusa.Pertanto, in base a tale ricostruzione, è corretto affermare che la contestazione in fatto non pone particolari problemi nel caso di circostanze aggravanti «... ... le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» (Sez. U, Sorge del 2019, cit., in motivazione). 6. La giurisprudenza successiva, peraltro, ha calibrato tali principi, attraverso l'esame della casistica, addivenendo a soluzioni in realtà non perfettamente allineate, seppur ciascuna asseritamente coerente con i principi fissati dal diritto vivente. Si è così ritenuta non validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5 -bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale (sez. 5, n. 33523 del 20/6/2019, Atia, Rv. 276590-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela); oppure la circostanza aggravante di cui all'art. 617 quinquies, comma secondo, cod. pen., qualora essa venga delineata solo attraverso il rinvio al comma quarto dell'art. 617 quater, cod. pen. (sez. 5, n. 49142 del 30/9/2019, Zhelyazkov, Rv.278052-01, in fattispecie in cui la contestazione conteneva esclusivamente l'indicazione dello sportello bancomat di un istituto di credito, quale luogo in cui erano state apposte apparecchiature finalizzate ad intercettare comunicazioni, senza esplicitare nulla ìn ordine alla natura di impresa esercente un servizio di pubblica utilità dell'istituto di credito); e neppure quella del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di una specifica indicazione da cui si comprenda che l'aggravante è stata contestata, non essendo sufficiente la mera indicazione, nel capo di imputazione, dei valore dei beni oggetto di sottrazione, ancorché di importo elevato, occorrendo, invece, onde consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa, che sia esplicitata la rilevante gravità del danno [sez. 5, n. 13236 del 10/12/2019, dep. 2020, Miari, Rv. 278948-01, in fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha ritenuto non ritualmente contestata l'aggravante in quanto l'indicazione delle cose sottratte era stata effettuata con generico riferimento a "numerosi gioielli (indicati in allegato elenco)"]; o la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora, nell'imputazione, non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi aggravata, fosse sufficiente il mero richiamo in imputazione alla "gravità" della minaccia, attesa la natura meramente valutativa di siffatta qualificazione (sez. 5, n. 13799 del 12/2/2020, Turé, Rv. 279158-02; n. 25222 del 14/7/2020, Lungaro, Rv. 279596-03); o, ancora, l'aggravante dell'offesa recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo del fax, senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come "mezzo di pubblicità" richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. (sez. 5, n. 37067 del 24/5/2022, Ametrano, Rv. 283570-01). Di contro, si è esclusa la violazione dell'art. 522, cod. proc pen. e, quindi, si é ritenuta correttamente contestata in fatto l'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fati. perché il riferimento alla stessa, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, RV. 279840-01); e si è ritenuta parimenti esclusa la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, proprio in materia di furto di energia elettrica, qualora nell'imputazione l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. 2021, Co/ucci, Rv. 280472-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali). Allo stesso modo, si è esclusa ogni componente valutativa e, quindi, correttamente ritenuta contestata in fatto l'aggravante prevista dall'art. 602 ter, c:omma 1, lett. b), cod. pen., relativa alla finalizzazione dei delitti di tratta di persone e riduzione in schiavitù e servitù allo sfruttamento dell'attività di prostituzione, purché nell'imputazione sia chìaramente evidenziata tale finalità (sez. 5, n. 1104 del 11/11/2021, dep. 2022, E, Rv. 282864-01). 7. Da tale, incompleta rassegna emerge già con tutta evidenza come sia fondamentale, ai fini della verifica del grado di sufficiente chiarezza e determinazione dell'imputazione, la intelligibilità del fatto, nella sua completezza, da parte dell'imputato e la volontà dell'accusa di ricomprendere nel disvalore di esso anche l'elemento circostanziale non espressamente indicato attraverso elementi normativi o descrittivi. Si tratta, dunque, di una prospettiva sostanzialistica fondata, come le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di approntare la propria difesa (Sez. U„ n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, in motivazione, in cui si richiama anche Sez. U, n. 16 del' 1996, [OSCURATO:PERSONA]).Ed è, pertanto, in tale ottica che si è affermato, per esempio, che l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (sez. 5, n. 27386 del 6/4/2022, Fracasso, Rv. 283575-01, in tema di lesioni volonl:arie); laddove, sempre in fattispecie di lesioni personali volontarie, si è ritenuta di contro legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta. (sez. 5, n. 22120 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283218-01). Per quanto qui di maggior interesse, poi, proprio in ipotesi di furto di energia elettrica, si è escluso che possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (sez. 5, n. 26511 del 13/4/2021, Sciortíno, Rv. 281556-01; conforme, sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465-01; contra, però, sez. 4, n. 48529 del 7/11/2023, Marcì, Rv, 285422-02, in cui si è invece affermato che, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio). Nel primo degli arresti da ultimo citati, si è precisato che la considerazione sulla destinazione delle cose oggetto di furto a pubblico servizio implica necessariamente l'esercizio di un'opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione. Di contro, nel precedente contrario sopra richiamato, si è ritenuto, in aperto contrasto, che il principio ivi affermato non fosse condivisibile proprio avuto riguardo al bene "energia elettrica", muovendo La Corte di legittimità dall'assunto che, in tale ipotesi, «la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti», cosicché non è richiesta, ai fini di una compiuta risposta difensiva, una previa e dettagliata esplicazione, la sua contestazione, potendo ritenersi soddisfatta mediante la mera enunciazione della condotta incriminata. 8. Tanto premesso, questa Corte ritiene che, nella specie, il segnalato contrasto sia in concreto irrilevante. Intanto, come sopra chiarito, la valutazione da operare, al fine di ritenere la contestazione in fatto di un elemento circostanziale aggravante non espressamente richiamato nella imputazione, deve compiersi un'operazione complessa che non si ferma alla natura valutativa o meno dell'elemento non espressamente contestato, ma che tenga conto di tutti gli indicatori che l'imputazione contiene e di tutti gli elementi del caso specifico, proprio con riferimento ai requisiti essenziali dell'atto che contiene l'accusa, alla valutazione del disvalore del fatto operata in primo luogo dal pubblico ministero e al recepimento che di esso ha fatto il giudice anche ai fini della commisurazione della pena. Solo in tal modo è possibile un giudizio che salvaguardi effettivamente l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Con specifico riferimento al caso all'esame, questa Corte ritiene che la valutazione sulla chiarezza e precisione dell'imputazione, oltre che della sua completezza, debba essere rigorosamente condotta alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite Sorge del 2019, là dove il Supremo consesso ammonisce sulla necessità che le prerogative difensive non risentano della scelta della pubblica accusa di non descrivere un elemento circostanziale e neppure indicarlo, come nella specie, attraverso il dato normativo. Ciò mette in luce, peraltro, la specificità della quaestio iuris che il giudice è chiamato a risolvere caso per caso, in relazione agli elementi emergenti e alla concreta possibilità dell'esplicarsi delle prerogative difensive, dovendosi ritenere che l'imputazione può contenere anche elementi dai quali emerga la volontà della pubblica accusa di non contestare un dato elemento circostanziale e quella del giudice di non ritenerlo contestato in fatto. Nel caso all'esame, per l'appunto, la contestazione espressa dell'aggravante era ancor più necessaria, non tanto per chiarire gli elementi materiali della condotta, ma soprattutto in ragione della espressa contestazione della diversa aggravante del mezzo fraudolento che l'accusa ha ritenuto di dover indicare sia mediante i riferimenti normativi, che attraverso un'analitica descrizione della condotta materiale. Oltre a ciò, si consideri il silenzio motivazionale del primo giudice rispetto all'esistenza dell'elemento circostanziale in questione che, pertanto, è rimasto anche estraneo al giudizio sul complessivo disvalore del fatto e sulla individuazione del trattamento sanzionatorio più adeguato rispetto al caso concreto. Con la conseguenza che, nella specie, l'elemento circostanziale della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio è stato valutato solo dal giudice d'appello, chiamato a esaminare la specifica quaestio iuris inerente alla improcedibilità sopravvenuta del reato così come contestato, senza che il pubblico ministero abbia ritenuto di farvi alcun cenno nella imputazione, né il giudice di primo grado abbia dato conto della sua ricorrenza, anche per escluderla implicitamente, e senza che la parte pubblica abbia azionato il rimedio specifico previsto dal legislatore per contestare l'eventuale, implicita esclusione dell'aggravante in esame (art. 593, commal, cod. proc.pen.), trattandosi di fattispecie per la quale, in presenza di più aggravanti, la legge prevede una pena autonoma (art. 625, comma 2, cod. pen.) che abilita il pubblico ministero a proporre appello. Proprio l'esistenza di tali indicatori ha determinato una sostanziale indeterminatezza circa gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale di che trattasi, producendo, quale diretta conseguenza, un affievolimento delle garanzie difensive, il cui rispetto è oggetto del preciso e vincolante richiamo operato dalle Sezioni unite nella sentenza del 2019, Sorge, garanzie che costituiscono, peraltro, il fondamento dei principi sopra richiamati, atteso che, nel caso all'esame, il tema specifico della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio non ha mai costituito oggetto di discussione tra le parti e/o di valutazione da parte del primo giudice. 9. Una volta esclusa la contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sub specie destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), peraltro, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva e
Sentenza Cassazione n. 05687/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris