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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 05602/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06VW8MS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06W7057 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32768/2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 133 cod.pen. e alla dosimetria della pena.

Ritenuto che i ricorsi sono stati proposti avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le doglienze sollevate dai ricorrenti non sono quelle consentite, nel giudizio di legittimità, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consigl nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06VW8MS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06W7057 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32768/2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'art. 133 cod.pen. e alla dosimetria della pena. Ritenuto che i ricorsi sono stati proposti avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le doglienze sollevate dai ricorrenti non sono quelle consentite, nel giudizio di legittimità, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consigl nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris