CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti. Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, anche a fini civili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui Egli artt. 639 e 582 cod. pen. ai danni di una vicina di casa, cognata della Tortora. Considerato che il ricorso (unico per entrambi gli imputati) — che lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 603, 546 e 533 cod. proc. pen. — è inammissibile in quanto: a) la doglianza sulla rinnovazione è rimasta imprecisata e, nella decisione avversata, vi è compiuta motivazione sul punto (pag. 3); b) quanto al resto, l'impugnativa si risolve in una non consentita riesumazione delle argomentazioni di merito, adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata, e, al più, nella denunzia — sotto le mentite spoglie di una censura di violazione di legge processuale — di un vizio motivazionale, inibita dall'attuale disposto dell'art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i