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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 12643/2026

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osto da: Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologan in data 11/06/2025; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna - di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il resto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione:

12. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen. congiuntamente alla pena detentiva della reclusione, apparendo evidente che sia stata irrogata una pena illegale per essere diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice. 3.11 ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente.

3.1. Ed invero, la sentenza impugnata ha violato il principio di legalità della pena, applicando una sanzione non consentita dall'ordinamento, per mancata irrogazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, con conseguente necessità di annullamento sul punto.

4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al G.u.p. del Tribunale di Bologna, 'in diversa composizione, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] (.;:trAZ [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologan in data 11/06/2025; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna - di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il resto di rapina aggravata in concorso alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione: 12. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Procura Generale della Repubblica di Bologna, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per omessa applicazione della pena pecuniaria della multa prevista dall'art. 628 cod. pen. congiuntamente alla pena detentiva della reclusione, apparendo evidente che sia stata irrogata una pena illegale per essere diversa da quella prevista dalla norma incriminatrice. 3.11 ricorso è fondato per le ragioni addotte dal ricorrente. 3.1. Ed invero, la sentenza impugnata ha violato il principio di legalità della pena, applicando una sanzione non consentita dall'ordinamento, per mancata irrogazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, con conseguente necessità di annullamento sul punto. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. al G.u.p. del Tribunale di Bologna, 'in diversa composizione, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] (.;:trAZ [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G 2
Sentenza Cassazione n. 12643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris