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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/07/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 luglio 2020 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza in data 21 gennaio 2020 del GIP del Tribunale di Taranto, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reato commesso mentre si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. La difesa dell'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la sostanza sequestrata non aveva raggiunto la soglia della capacità drogante.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen.

La cessione era avvenuta per un corrispettivo irrisorio di 20 euro.

La parte di motivazione resa a sostegno dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. era in contrasto con la parte di motivazione con cui era stata rigettata l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assenza di precedenti penali e la correttezza del comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure che hanno già trovato esaustiva risposta nella sentenza impugnata.

Quanto all'efficacia drogante, la Corte territoriale ha accertato che la prima dose di cocaina detenuta conteneva mg 112 di principio attivo, mentre la seconda mg 226, con l'ulteriore precisazione che si trattava di un principio attivo certamente idoneo a modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore e a produrre l'effetto drogante, circostanza non contestata dalla difesa con argomenti scientifici.

Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., i Giudici d'appello hanno ricordato che l'Antonucci era stato già denunciato per analogo reato; che la cocaina rientrava tra le sostanze ad elevata pericolosità; che l'imputato, nonostante fosse sottoposto a misura coercitiva, aveva sfruttato il circolo ricreativo per svolgere l'attività illecita, sfruttando il fatto che gli acquirenti si potevano facilmente mimetizzare tra gli avventori del locale.

Hanno quindi attentamente valutato i parametri dell'art. 133 cod. pen., ivi comprese le modalità del fatto, il che non è in contraddizione con l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., che attiene al diverso profilo del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Infine, ineccepibile è anche la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ha evidenziato come l'imputato non solo non avesse allegato elementi in suo favore, quanto poi certamente non aveva tenuto un comportamento collaborativo o di resipiscenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/07/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 luglio 2020 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza in data 21 gennaio 2020 del GIP del Tribunale di Taranto, applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reato commesso mentre si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. La difesa dell'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la sostanza sequestrata non aveva raggiunto la soglia della capacità drogante. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. La cessione era avvenuta per un corrispettivo irrisorio di 20 euro. La parte di motivazione resa a sostegno dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. era in contrasto con la parte di motivazione con cui era stata rigettata l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assenza di precedenti penali e la correttezza del comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure che hanno già trovato esaustiva risposta nella sentenza impugnata. Quanto all'efficacia drogante, la Corte territoriale ha accertato che la prima dose di cocaina detenuta conteneva mg 112 di principio attivo, mentre la seconda mg 226, con l'ulteriore precisazione che si trattava di un principio attivo certamente idoneo a modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore e a produrre l'effetto drogante, circostanza non contestata dalla difesa con argomenti scientifici. Quanto al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., i Giudici d'appello hanno ricordato che l'Antonucci era stato già denunciato per analogo reato; che la cocaina rientrava tra le sostanze ad elevata pericolosità; che l'imputato, nonostante fosse sottoposto a misura coercitiva, aveva sfruttato il circolo ricreativo per svolgere l'attività illecita, sfruttando il fatto che gli acquirenti si potevano facilmente mimetizzare tra gli avventori del locale. Hanno quindi attentamente valutato i parametri dell'art. 133 cod. pen., ivi comprese le modalità del fatto, il che non è in contraddizione con l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., che attiene al diverso profilo del danno patrimoniale di speciale tenuità. Infine, ineccepibile è anche la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ha evidenziato come l'imputato non solo non avesse allegato elementi in suo favore, quanto poi certamente non aveva tenuto un comportamento collaborativo o di resipiscenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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