CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 27040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17437/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 83/2019 depositata il 15/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera n. 20033 del 14.6.2017 ( come rettificata con delibera n. 20057 del 6.7.2017) [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile della funzione compliance (dal 1.7.2009 al 1.9.2015), la sanzione pecuniaria di euro 65.000, per la violazione delle disposizioni normative di seguito indicate: 1) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d'Italia/[OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 1° giugno 2011- 31 dicembre 2015); 2) art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei “trasferimenti tra privati” delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015); 3) art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e dell’art. 49, commi 1 e 3, del [OSCURATO:PERSONA] n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di gestione degli ordini dei clienti (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-10 febbraio 2015); 4) art. 21, comma l, lett. d, del TUF e dell’art. 15, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-18 aprile 2015). 2.La delibera è stata quindi impugnata dall’odierno ricorrente ed il giudice di merito ha respinto le doglianze, preliminarmente disattendendo diverse questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione. 3.Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va dato atto dell’avvenuto deposito in data 20 marzo 2025 di atto dirinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell’accettazione della stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La rinuncia, accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. 3. Ne consegue che deve dichiararsi il procedimento estinto per intervenuta rinuncia e nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] controricorrente. Ne consegue la superfluità della elencazione delle singole doglianze. Non ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass. 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così d