Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08427/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 - della pena inflitta con sentenza del medesimo ufficio emessa in data 11 maggio 2020 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (Capo B).

Rilevato che con il ricorso si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione eluso la richiesta di rideterminazione della pena, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato i limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990.

Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha evidenziato come la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 fosse stata già rivalutata con sentenza emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 maggio 2020, mentre le doglianze contenute nel ricorso, tramite deduzioni generiche, si limitano a reiterare la medesima richiesta e sono dunque inammissibili.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 - della pena inflitta con sentenza del medesimo ufficio emessa in data 11 maggio 2020 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (Capo B). Rilevato che con il ricorso si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione eluso la richiesta di rideterminazione della pena, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato i limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990. Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha evidenziato come la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 fosse stata già rivalutata con sentenza emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 11 maggio 2020, mentre le doglianze contenute nel ricorso, tramite deduzioni generiche, si limitano a reiterare la medesima richiesta e sono dunque inammissibili. Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 08427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris