CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 32004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
principalecontroAVV. G.N. nella qualità di tutore della minore [...]A.D. rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] DellaCorte;controricorrentenei confronti diX.W. , rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];controricorrente e ricorrente incidentalee nei confronti diOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corted’appello di Napoli;intimatoavverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, pubblicato il 25 set-tembre 2024, nel procedimento iscritto al numero di registro generale60 del 2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e del ricorso incidentale;uditi, per il ricorrente in via principale, gli [OSCURATO:PERSONA] eClaudia Meschi e, per la ricorrente in via incidentale, l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Duranti.1. – Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni diNapoli, con ricorso del 9 aprile 2021, ha chiesto la conferma delprovvedimento di collocamento in comunità della minore [...]A.D. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] . Il provvedimento erastato assunto ai sensi dell’art. 403 cod. civ. dal sindaco del Comunedi Lg_2 I servizi sociali di quel Comune erano intervenuti a seguitodi una chiamata che, il 6 marzo 2021, la minore aveva effettuato al“Telefono azzurro”, nel corso della quale ella aveva manifestato ilsuo forte disagio dovuto al comportamento anaffettivo e trascurantedi entrambi i genitori, che non avevano saputo cogliere i suoi bisogniemotivi e non l’avevano sostenuta nelle sue scelte di natura sessua-Il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito i genitori, la minoree gli operatori del servizio sociale, con decreto in data 6 luglio 2022dichiarava entrambi i genitori decaduti dalla loro responsabilità neiOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025confronti della figlia minorenne e confermava il provvedimento dicollocamento in comunità.2. – Contro questo provvedimento ha proposto reclamo il padre,Z.Q. chiedendo, in completa riforma del provvedimento, larevoca della decadenza dalla responsabilità genitoriale ed il colloca-mento presso di sé della minore.Il reclamante evidenziava che nessuno dei suoi comportamentiaveva recato grave pregiudizio alla minore; che il Tribunale avevadeciso erroneamente, avendo esaminando le sole risultanze prove-nienti dal servizio sociale di Lg_2 che lo dichiaravano inadeguato asvolgere il ruolo genitoriale; che egli invece aveva positivamente se-guito un percorso di rafforzamento della capacità genitoriale pressouna struttura pubblica; che la figlia, sentita davanti al Tribunale per iminorenni, si era detta disponibile ad andare a vivere con il padre.Concludeva chiedendo che fosse svolta una consulenza tecnicad’ufficio per valutare compiutamente le sue capacità genitoriali e lasituazione della figlia.Nel giudizio di reclamo si è costituito il tutore della minore, che hachiesto la conferma del provvedimento impugnato. Ha evidenziato,al riguardo, che la minore aveva vissuto in comunità un periodo dicrescita positivo ed aveva chiesto di rimanervi e di non voler più in-contrare il padre.La madre della minore, X.W. , si è associata alle osserva-zioni e alle richieste del reclamante, proponendo, a sua volta, recla-mo incidentale per chiedere la revoca della propria decadenza dallaresponsabilità genitoriale.3. – La Corte d’appello di Napoli, sezione minori, con decretopubblicato il 25 settembre 2024, ha rigettato il reclamo.La Corte territoriale, nella sua composizione specializzata, ha rite-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025nuto condivisibili tutte le argomentazioni svolte dal Tribunale per iminorenni, ritenendole per niente scalfite dai motivi di reclamo.Ha poi aggiunto che, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., il conte-gno delle parti stesse nel processo può essere valutato ai fini delladecisione. In questa prospettiva, il contegno del Z.Q. apparso al-la Corte d’appello improntato ad un non convinto interesse ad occu-parsi della figlia. Egli, infatti, pur essendo a conoscenza del colloca-mento in comunità della figlia e del contenuto del decreto, non noti-ficato ma comunicato dalla cancelleria del Tribunale per i minorenniil 7 luglio 2022 al proprio difensore, aveva fatto trascorrere sei mesiprima di impugnare il decreto di decadenza. Inoltre, nel reclamoaveva chiesto l’affidamento della figlia ma non aveva prodotto alcu-na domanda o provvedimento giudiziario che avesse regolamentatol'affidamento di A.D. , pur affermando nel corso del reclamodi aver cessato la convivenza con la X.W. da quando la bambinaaveva tre anni.La Corte di Napoli ha, inoltre, sottolineato che dal complesso dellerisultanze della c.t.u. sono emerse non solo l’esistenza di carenzenelle capacità genitoriali ma anche l’incapacità del padre e della ma-dre di riconoscere e di affrontare un percorso, di carattere terapeuti-co, che li aiutasse a superarle.La Corte d’appello ha tenuto conto del pervicace rifiuto della mi-nore non solo di rientrare in famiglia ma finanche di incontrare i ge-nitori. A.D. , oramai adolescente, non ritiene i genitori capacidi supportare le sue esigenze e le sue aspirazioni e vede nella loropresenza un pericolo per la sua serenità. La Corte territoriale eviden-zia che, sempre secondo la c.t.u., “ A.D. ha portato un vissuto didoloroso coinvolgimento in episodi conflittuali in cui le veniva richie-sto, talvolta, dalla madre, di assistere. La minore è arrabbiata con ilpadre per aver lasciato passivamente che il tutto accadesse. En-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025trambi gli adulti, di conseguenza, non sono sempre stati in grado diproteggere la ragazza dalla loro conflittualità sia in modo indiretto,sia in modo diretto. Tutti gli episodi raccontati da A.D. sono statisempre negati dai genitori, lasciando a A.D. un senso di rifiuto edisconoscimento del suo dolore e, impedendole il reale confronto, lehanno anche impedito di evolvere, laddove sarebbe stato opportunopoter elaborare tutti e tre insieme il vissuto traumatico che la figliariferiva. A fronte di una minore che non ha dato motivo di dubitaredelle sue capacità cognitive, che non presenta un funzionamentomentale di tipo psicotico che la distanzierebbe in maniera considere-vole dalla realtà, va preso in considerazione il suo vissuto come veri-tiero al fine di riflettere sulla sua sofferenza di figlia eccessivamentecoinvolta in dinamiche disfunzionali degli adulti di riferimento. Ed an-cora: i test grafici hanno consentito di rilevare quanto il vissutotraumatico intrafamiliare sia ancora molto pregnante in lei, al puntoda sostenere in lei il desiderio di recidere ogni legame con tutti imembri della famiglia, poiché sente il rischio di un continuo riattua-lizzarsi del trauma, e poiché non nutre fiducia circa le loro capacitàprotettive dal momento che proprio su questo piano, in questi anni,la hanno fortemente delusa. La scelta di allontanamento maturatadalla minore appare certamente risentire del vissuto traumatico rela-tivo al clima altamente conflittuale intrafamiliare a cui ha assistito eall’instabilità delle figure genitoriali. La presenza altalenante dei con-tatti con i genitori, alcune loro scelte comportamentali, poi, hannoamplificato in A.D. i sentimenti di non essere ‘vista’ nei suoi piùintimi bisogni, da due genitori percepiti come incapaci di cambiareper lei. Si ritiene pertanto che non vi sia stato condizionamento dellavolontà di A.D. e che la minore, chiedendo di recidere ogni le-game con la famiglia originaria, stia solo cercando di proteggersi e diandare verso un futuro migliore”.Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/20254. - Per la cassazione del decreto della Corte d’appello Z.Q.[.. ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi.X.W. , con il controricorso, ha proposto ricorso incidentale,anch’esso affidato a sette motivi.Il tutore della minore ha resistito con controricorso.Il Pubblico Ministero, in prossimità dell’udienza, ha depositato unamemoria, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso principa-le e del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo del ricorso principale (Nullità della sentenzae del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,in relazione agli artt. art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost.) censura che la pronunciaimpugnata sia motivata per relationem alla decisione di primo gradocon scarno supporto argomentativo che non consente di appuraresione del decreto del Tribunale per i minorenni, previa effettiva valu-tazione della infondatezza dei motivi di gravame e adeguata conside-razione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e delle do-glianze articolate.Con il secondo motivo, Z.Q. lamenta, ancora, la nullitàdella sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 116 cod.proc. civ., 24 Cost. e 132, secondo comma, n. 4. cod. proc. civ., inquanto la Corte d’appello, nel valutare il contegno del reclamante, hadichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento il ter-mine lungo di proposizione del reclamo e la mancata richiesta di affi-damento della figlia.Il terzo motivo del ricorso principale è rubricato “nullità dellasentenza e del procedimento, art. 360, primo comma, n. 4, cod.Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025proc. civ., in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost.”, in quanto la de-cisione impugnata, là dove argomenta riportando due passi della re-lazione della c.t.u., non renderebbe motivazione alcuna, essendol’elaborato peritale “inintelligibile”, nulla specificando circa una pre-sunta incapacità genitoriale di Z.Q. ed essendo mancantedegli allegati riguardanti gli incontri del consulente con la minore e igenitori.Con il quarto motivo, ci si duole della nullità della sentenza e delprocedimento, in relazione all’obbligo imposto dall’art. 112 cod. proc.civ. di pronunciare su tutta la domanda attraverso l’esame dei singolimotivi di reclamo e delle eccezioni ivi sollevate. Ad avviso del ricor-rente in via principale, la Corte del merito avrebbe omesso la valuta-zione di fatti rilevanti e decisivi sottoposti al suo esame con i motividi reclamo, e sarebbe pervenuta alla conferma del provvedimentoimpugnato mediante un mero rinvio per relationem alla decisione diprimo grado, un erroneo richiamo al comportamento processuale delreclamante e un utilizzo acritico della relazione di c.t.u.Con il quinto motivo, il ricorrente in via principale denuncia laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 330, 333 e 403 cod. civ.nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre che del generaleprincipio dell’art. 111 Cost.; motivazione omessa, carente e contrad-dittoria e insufficiente ed erronea ricostruzione del fatto, per man-canza di alcuna prova agli atti circa una condotta del ricorrente neiconfronti della figlia tale da provocarne danno e determinare la gra-ve irrogazione della sanzione di decadenza dalla responsabilità geni-toriale disposta dalla Corte di merito. Con il medesimo mezzo, [...Z.Q. si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, della nullitàdel capo della decisione impugnata relativo al contegno processualeOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025del reclamante ivi ritenuto influente ai fini della decisione, per avereil reclamante azionato il suo diritto nell’ambito dei tempi e delle mo-dalità disciplinati dalla legge e perché, prima della vicenda che occu-pa, ai fini del superiore interesse della figlia minore che convivevacon la madre, il reclamante non aveva alcuna valida ragione di chie-derne l’affidamento presso di sé.Con il sesto motivo, il ricorrente in via principale prospetta lanullità del decreto impugnato e del procedimento, in relazione agliartt. 336, 336-bis, 337-octies cod. civ., 12 della Convenzione di NewYork e 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, aven-do la Corte del merito mancato di disporre l’audizione della minoreA.D. , in violazione delle suddette disposizioni di legge.Il settimo e ultimo motivo del ricorso principale è rubricato “vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 336, 336-bis e 337-octies cod. civ. (nei relativi testi vigenti anteriormente alla loro abro-gazione, ex legge n. 197 del 2022), 12 della Convenzione di NewYork e 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, in re-lazione all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, avendo laCorte d’appello omesso di disporre l’audizione della minore A.D.[...] , in violazione delle suddette norme di legge, nonostante la stessasia ultradodicenne e nonostante la richiesta fatta in tal senso allaCorte d’appello nel proprio atto di reclamo e nelle note di trattazionescritta per l’udienza del 9 settembre 2023.2. – Il primo motivo del ricorso incidentale di X.W. pro-spetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 330 e ss. cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., non sussistendo, asuo avviso, i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla re-sponsabilità genitoriale. Il provvedimento impugnato avrebbe dichia-rato la decadenza della responsabilità genitoriale della madre in as-senza dei presupposti richiesti dalla norma e senza il rispetto deiOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025principi di proporzionalità, gradualità e necessità, che la giurispru-denza di legittimità e la normativa sovranazionale impongono. Adavviso della ricorrente in via incidentale, l’art. 330 cod. civ., infatti,consentirebbe al giudice di pronunciare la decadenza solo qualoraemerga la violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali o l’abusodei relativi poteri con grave pregiudizio per il minore, e non già inpresenza di semplici difficoltà relazionali o conflittualità episodica,specialmente se non accompagnate da un accertamento rigoroso eda riscontri oggettivi.La ricorrente in via incidentale, con il secondo mezzo, denunciala violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, n. 4,cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del tutto omesso di valutare elementi fattuali edocumentali che erano stati ritualmente allegati e discussi nel corsodel giudizio e che, se esaminati, avrebbero potuto condurre a diversadecisione. La Corte d’appello avrebbe completamente trascurato diconsiderare il contenuto della relazione psicologica redatta dal dott.B.R. Sostiene, inoltre, la ricorrente in via incidentaleche il decreto impugnato non conterrebbe alcuna considerazionespecifica sugli elementi a favore della madre né una reale pondera-zione degli interessi coinvolti, e risulterebbe incentrato esclusiva-mente sulla percezione soggettiva della minore, senza alcuna valuta-zione autonoma del giudice di merito.Il terzo mezzo lamenta che il decreto impugnato sarebbe viziatoda una motivazione apparente. Ad avviso della ricorrente in via in in-cidentale, l’obbligo motivazionale non potrebbe ritenersi assolto, inragione del laconico rinvio per relationem alla decisione di primogrado.Con il quarto motivo (violazione dei principi di cui alla legge n.184 del 1983, dell’art. 30 Cost. e degli artt. 6 e 8 CEDU, in relazioneOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia l’omessa atti-vazione di percorsi di recupero del legame genitoriale, meno invasivirispetto alla misura estrema della decadenza dalla responsabilità ge-nitoriale. Tale omissione si porrebbe in aperto contrasto con i principifondamentali che regolano il sistema di protezione del minore e ilmantenimento dei legami familiari, i quali impongono al giudice,prima di giungere a soluzioni estreme, di esperire tutti i mezzi idoneial supporto delle capacità genitoriali e alla conservazione dell’unitàfamiliare. La Corte d’appello, nel confermare la decadenza dellaX.W. senza avere attivato o anche solo considerato gli strumenti direcupero previsti dall’ordinamento, avrebbe violato il principio diproporzionalità, trascurando l’obbligo di protezione dei legami fami-liari in via prioritaria rispetto all’allontanamento, e avrebbe disattesole indicazioni della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Ilprovvedimento impugnato, secondo la ricorrente in via incidentale,risulterebbe pertanto viziato nella sua interezza e meritevole di an-nullamento.Con il quinto motivo, la ricorrente in via incidentale denuncia laviolazione dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.civ., sotto il profilo della proporzionalità nella valutazione della re-sponsabilità genitoriale. La Corte d’appello avrebbe confermato ladecadenza dalla responsabilità genitoriale della X.W. senza effet-tuare alcun bilanciamento tra l’interesse della minore alla protezioneda un disagio percepito e il suo diritto a mantenere un legame affet-tivo con la madre naturale, né avrebbe valutato se la misura adotta-ta fosse realmente necessaria in una società democratica ai sensidella norma convenzionale.Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 5 della legge n.184 del 1983, per omissione dell’attività di sostegno e agevolazionedel rientro familiare da parte dei servizi sociali. Il citato art. 5 preve-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025de che, qualora il minore venga collocato al di fuori del proprio nu-cleo familiare, i servizi sociali devono operare attivamente per man-tenere e rafforzare il rapporto con la famiglia di origine, svolgendoopera di sostegno educativo e psicologico e favorendo il rientro delminore secondo modalità idonee, personalizzate e graduate. L'inter-vento dei servizi non può essere concepito come meramente esecu-tivo del collocamento, ma deve esplicitamente tendere alla ricostru-zione del legame familiare, nel rispetto del principio fondamentale –sancito anche dall’art. 1 della medesima legge – secondo cui il mino-re ha diritto di crescere nella propria famiglia. Nel caso di specie, in-vece, i servizi sociali di Lg_2 dopo il collocamento della minore [...]A.D. presso la comunità educativa, avrebbero completamentedisatteso i compiti ad essi affidati. Non avrebbero contattato i geni-tori per l’avvio dei percorsi di sostegno, nonostante un preciso man-dato giudiziale, e non avrebbero mai attivato – né spontaneamente,né su sollecitazione del giudice – un progetto volto alla ricostruzionedel rapporto madre-figlia.Con il settimo e ultimo motivo, la ricorrente in via incidentaleprospetta la violazione dell’art. 332 cod. civ., in relazione all’art. 360n. 3 cod. proc. civ., per mancata valutazione della possibilità di rein-tegrazione nella responsabilità genitoriale. La Corte d’appello avreb-be completamente omesso di considerare tale profilo, nonostantefosse stato documentalmente dimostrato che la madre di A.D.[...] aveva intrapreso e concluso un percorso terapeutico personale,condotto dal dott. B.R. dal quale era emersal’assenza di patologie psichiatriche, la piena consapevolezza del pro-prio ruolo e delle criticità emerse nel rapporto con la figlia, nonché lacapacità riflessiva ed empatica necessaria per affrontare un gradualeprocesso di riavvicinamento. Nessuna delle risultanze cliniche e rela-zionali emerse successivamente alla pronuncia di primo grado sa-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025rebbe stata oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale, laquale si sarebbe limitata a confermare la decadenza in modo staticoe aprioristico. La Corte d’appello avrebbe ancorato la propria deci-sione al solo atteggiamento di rifiuto espresso dalla minore, assu-mendolo come dato definitivo e cristallizzato, in assenza di accerta-menti psicologici specifici e di un’indagine sulle cause e le dinamichefamiliari sottostanti. Sarebbe stato disatteso il principio per cuil’interesse del minore va sempre verificato in relazione all’ambienteaffettivo originario e al diritto di ogni bambino a conservare relazionistabili con entrambi i genitori, anche in situazioni di temporanea dif-ficoltà.3. – I motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale pos-sono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta con-nessione.4. – Essi sono fondati, nei termini di seguito precisati.5. – Il decreto della Corte di appello di Napoli, sezione per i mi-norenni, ha confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale,ai sensi dell’art. 330 cod. civ., del padre e della madre nei confrontidella figlia minorenne A.D. .La vicenda trova la sua origine in una telefonata della minore,che all’epoca non aveva ancora compiuto tredici anni, la quale, redu-ce da un lockdown epocale, non sentendosi compresa dalla mammaed in generale da entrambi i genitori, chiamava il “[OSCURATO:PERSONA]”per segnalare il proprio malessere psicologico. In particolare, il gior-no 6 marzo 2021, la minore contattò il “[OSCURATO:PERSONA]” riferendoche i genitori (non uniti in matrimonio e, all’epoca, non più conviven-ti) litigavano spesso e avevano difficoltà, per un verso, a compren-derla nelle sue esigenze emotive e, per l’altro verso, a sostenerla nelpercorso di affermazione del suo orientamento sessuale. Nel corsoOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025della telefonata, e nei successivi approfondimenti svolti dai servizisociali, la minore raccontava, in particolare, di sentirsi non compresae accettata nella propria identità e nel proprio orientamento affetti-vo, soprattutto dalla mamma, poco empatica nell’affrontare i disagidella figlia e descritta come persona nervosa ed irascibile.In questo contesto, A.D. ha accolto con favore e con sol-lievo il collocamento in comunità e, in sede di ascolto, inizialmenteha ipotizzato la sua fuoriuscita dalla comunità solo nel caso in cuifosse potuta andare a vivere con il padre o con i nonni paterni, perpoi prendere atto della incapacità anche del padre a sostenerla e adarle risposte adeguate.6. – Nel caso di specie, la scelta della minore di allontanarsi daentrambi i genitori, considerati responsabili del proprio malessere,per quanto dolorosa e significativa di una difficoltà relazionale con ilpadre e la madre, è stata assunta come l’unico parametro per di-sporre la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza veri-ficare, attraverso una specifica azione di supporto dei servizi socialiterritoriali, le possibilità di recuperare il rapporto con i propri genito-7. – La pronuncia della Corte d’appello fa leva, per giustificare ladecadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità, su tre passaggimotivazionali: (a) sulla “perfetta condivisibilità” di tutte le argomen-tazioni svolte dal Tribunale di prime cure, “per niente scalfite dai mo-tivi di reclamo”; (b) sul contegno del padre nel processo, “impronta-to ad un non convinto interesse ad occuparsi della figlia”; (c) sulcomplesso delle risultanze della c.t.u., dalle quali sarebbero emersecarenze nelle capacità genitoriali e incapacità di riconoscerle e di af-frontarle attraverso un idoneo supporto.8. – Occorre, in limine, ribadire che, ai sensi dell’art. 330 cod.Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025civ., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità ge-nitoriale nei casi in cui il genitore violi o trascuri i suoi doveri ovveroabusi dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione oabuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio (Cass., Sez.I, 16 settembre 2024, n. 24708).La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimen-to di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualorala condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il mi-nore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosisull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percor-so di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, conriferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto,anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale,caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore,ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'interventodei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Ilprovvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costitui-sce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condottadel genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e soloove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano co-munque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest'ultimo a cre-scere sano nel contesto familiare d’origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità deigenitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tuteladegli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a compor-tamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto è fondatosull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detticomportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre indanno del figlio, tali da giustificare l’ablazione della responsabilitàgenitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145). Pertanto, seOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025non vi è un concreto pregiudizio, l’autorità giudiziaria non può inter-venire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo dellaresponsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria dellatutela degli interessi del figlio.9. – Nella specie, il percorso motivazionale che accompagna ildecreto della Corte d’appello appare inidoneo a sostenere una deci-sione così drastica e radicale come la decadenza di entrambi i geni-tori dalla responsabilità genitoriale.In primo luogo, la Corte territoriale afferma di condividere “tuttele argomentazioni svolte dal Tribunale di prime cure e per nientescalfite dai motivi di reclamo”. Si tratta, tuttavia, di una affermazio-ne che, nella sua laconicità per relationem, non consente di appurarese la Corte d’appello sia pervenuta alla condivisione della decisionedel Tribunale per i minorenni attraverso l’esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di reclamo, previa adeguata considerazionedelle allegazioni difensive.Quanto, poi, al secondo passaggio motivazionale del decreto, làdove la Corte d’appello ha ritenuto di trarre argomenti di prova dallamera circostanza che l’atto di reclamo era stato presentato nel ter-mine lungo di sei mesi dalla comunicazione della decisione di primogrado, esso appare, a questo Collegio di legittimità, in violazionedell’art. 116 cod. proc. civ.Il giudice, infatti, può desumere argomenti di prova dal compor-tamento processuale delle parti, in particolare da condotte non colla-borative delle medesime sul piano dell’accertamento dei fatti, quali ilrifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone ordinate dalgiudice, oppure il rifiuto di adempiere all’ordine giudiziale di esibizio-ne dei documenti.Tuttavia, gli argomenti di prova che, ai sensi dell’art. 116, se-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025condo comma, cod. proc. civ., il giudice può discrezionalmente de-sumere, in base al principio del libero convincimento, dal contegnodelle parti nel processo, non possono spingersi fino al punto di ri-comprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il ter-mine, pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per eserci-tare, con il reclamo al giudice superiore, il suo diritto di difesa, ga-rantito dall’art. 24 della Costituzione.[OSCURATO:PERSONA] rileva che la proposizione del reclamo nel termine lun-go non è fonte di argomento di prova, perché non è un dato signifi-cativo da cui si possa inferire, anche solo latamente, un presunto di-sinteresse, attuale o pregresso, del genitore a prendersi cura dellafiglia, né costituisce un segno che informa su quei fatti rilevanti delpassato alla stregua dei quali sia doverosa la valutazione in ordinealla opportunità della misura.Un giudizio di fatto fondato sul termine utilizzato per impugnare– per sua natura assolutamente non univoco, né pregnante di signi-ficato – non appare, prima facie, per nulla razionale, per difetto diplausibilità, dal punto di vista empirico-epistemico, tra premesse econclusione. E tale difetto di rappresentatività, plausibilità e coeren-za è sindacabile in cassazione, perché incide sulle basi logiche di unamotivazione che, per precetto legislativo, deve essere prudente.Con riferimento, poi, all’ultimo passaggio motivazionale, nel qua-le la Corte d’appello, richiamando il complesso delle risultanze dellaconsulenza tecnica d’’ufficio, dà conto dell’esistenza di carenze nellecapacità genitoriali di entrambe le figure, riferendo della rabbia dellaminore con il padre “per avere lasciato passivamente che il tutto ac-cadesse”, della sua sofferenza per essere “eccessivamente coinvoltain dinamiche disfunzionali degli adulti di riferimento” e della sua pau-ra “di non essere ‘vista’ nei suoi più intimi bisogni da due genitoripercepiti come incapaci di cambiare per lei”, si tratta di un apparatoOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025argomentativo per più tratti generico e affidato a frasi stereotipate.La motivazione rimanda, infatti, a una, non meglio precisata, inade-guatezza genitoriale materna, emersa all’esito non favorevole delpercorso di valutazione delle capacità genitoriali (con la sua scarsacapacità di interazione con la figlia, verso la quale, anche nei contattitelefonici, ha continuato ad essere svalutante e poco empatica); faleva, inoltre, sulla modesta consapevolezza delle proprie responsabi-lità da parte del padre (poco centrato nel ruolo genitoriale, al puntoche la figlia, inizialmente desiderosa di ricostruire il rapporto con lui,ha poi preso atto dell’inidoneità della figura paterna ad accompa-gnarla nel delicato percorso di crescita).La Corte del merito si è così adagiata, supinamente e acritica-mente, sulle conclusioni dell’ausiliare, senza esercitare quell’esamedettagliato che, nella specie, si imponeva, alla luce delle molteplicicriticità evidenziate dal Z.Q. sotto diversi profili. Segnatamente:(a) per avere il consulente tecnico omesso di depositare le ripresevideo degli incontri avvenuti con la minore nel corso delle operazioniperitali; (b) per essere la relazione peritale affetta da contraddizione,là dove, prima, a pag. 45 dell’elaborato, afferma che per A.D.sarebbe importante fare esperienza di funzioni genitoriali efficaci aldi fuori del contesto della comunità educativa, per poi precisare, insede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, che la per-manenza nella struttura di accoglienza risulta rappresentare la solu-zione che meglio corrisponde all’interesse della minore; (c) perl’errore compiuto dal c.t.u. quanto alla stessa età di A.D. ,ove si consideri che, sebbene le operazioni peritali siano iniziate il [...]Data_3 , allorché la minore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , aveva14 anni e 9 mesi, e siano terminate il Data_4 , allorché aveva15 anni e mezzo, il perito d’ufficio, nel colloquio avuto con A.D.il Data_5 , si spinge ad affermare che la minore ha quasi di-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025ciotto anni; (d) per essersi il c.t.u. lasciato andare a considerazionidi tono moraleggiante, là dove egli arriva a qualificare come sui ge-neris il comportamento delle due figure genitoriali per il solo fattoche capitava che “il papà dormisse a casa X.W. nonostante fosserogià separati”, così finendo con il porre in un secondo piano l’intento,apprezzabile, di non privare A.D. della continuità della rela-zione con entrambi i genitori; (e) per avere il consulente svolto il suoincarico dando per scontato che fossero già state individuate disfun-zioni oggettive nel rapporto genitoriale, quando invecel’individuazione delle stesse costituiva proprio l’oggetto del suo ac-certamento e della sua indagine.10. – [OSCURATO:PERSONA] è consapevole del fatto che, in un precedente dicirca trent’anni fa (si tratta di Cass., Sez. I, 15 gennaio 1998, n.317), si è statuito che, in tema di provvedimenti relativi alla prole,conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del ma-trimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione diNew York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescen-te e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loromotivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario senti-menti di avversione o, addirittura, di ripulsa - a tal punto radicati dadoversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente ri-mossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche- costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensionedegli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Talesospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventualiresponsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento delfiglio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioniaddotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei qualivanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere seOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbeportare ad un superamento senza gravi traumi psichici della suaanimosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stes-Occorre, nondimeno, ribadire che il richiamato precedente nonesclude, ma anzi impone, la necessità di valutare la profondità el’intensità di detti sentimenti, come pure l’impossibilità di rimuoverlinonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche.È, infatti, principio costantemente ribadito quello secondo cui ilgiudice del merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla re-sponsabilità genitoriale, deve in primo luogo esprimere una prognosisulla effettiva, ed attuale, possibilità di recupero, attraverso un per-corso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali(Cass., Sez. I, 9 giugno 2017, n. 14436; Cass., Sez. I, 8 aprile2019, n. 9763).11. – Un altro vizio del decreto impugnato risiede nel mancatoascolto della minore dinanzi alla Corte territoriale. A.D. èstata ascoltata in primo grado, dinanzi al Tribunale per i minorennipartenopeo, all’udienza del 4 gennaio 2022, quando la minore avevapoco più di tredici anni. Alla data della proposizione del reclamo, il 9gennaio 2023, la minore aveva compiuto quattordici anni. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nonostante fosse stata sollecitata dal reclamante,non ha disposto l’ascolto della minore e la pronuncia non reca alcunamotivazione al riguardo. La Corte distrettuale non è stata messaneppure nelle condizioni di ascoltare indirettamente la minore, nonavendo il c.t.u. depositato le audizioni video di A.D. dal medesi-mo effettuate. L’adempimento si appalesava necessario, essendoespressamente destinato a raccogliere le opinioni di A.D. e divalutare i suoi bisogni. Il mancato ascolto della minore costituisceviolazione del principio del contraddittorio e dei diritti della stessa.Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/202512. – La pronuncia della Corte territoriale finisce così con il pog-giare, acriticamente, sulle conclusioni della consulenza tecnica, inassenza, tra l’altro, di qualsivoglia approfondimento sulle possibilitàdi recupero della relazione genitori-figlia e senza che sia mai statopredisposto, in via preventiva, alcun percorso volto al sostegno dellagenitorialità o al riavvicinamento graduale, nonostante la disponibili-tà dei primi e la mancanza di episodi pregiudizievoli nei confrontidella seconda. In particolare, non risulta essere stato avviato alcuntentativo di ricostruzione del rapporto madre-figlia, nonostante la di-sponibilità della X.W. a seguire percorsi di sostegno e l’assenza diimpedimenti oggettivi a un riavvicinamento guidato. L’adozione diuna misura irreversibile senza aver prima esplorato alternative effet-tive e personalizzate costituisce una compressione ingiustificata deidiritti fondamentali che qui vengono in rilievo.La Corte d’appello non dà conto di azioni intraprese dai servizisociali per favorire una mediazione. Non risulta essere stato autoriz-zato un programma di incontri protetti o progressivi. Non risultanoessere stati incaricati esperti per accompagnare la minore in un per-corso di elaborazione del conflitto.L’immediata adozione dei provvedimenti di interruzione del le-game familiare, quale misura estrema e definitiva, assunta senza al-cun previo tentativo di percorsi di recupero relazionale e di sostegno,ha finito per cristallizzare un rifiuto che avrebbe potuto rivelarsi me-ramente transeunte, in violazione del principio di proporzionalità. Neè derivata una stabilizzazione forzata dell’allontanamento, senza chesiano state vagliate e sperimentate alternative concrete. Si è finitocosì con il posporre l’interesse della minore di crescere in famiglia,che va sempre verificato in relazione all’ambiente affettivo originarioe al diritto di ogni figlio e di ogni figlia a conservare relazioni stabilicon entrambi i genitori, sempre che la situazione di difficoltà siaOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025temporanea e non siano in atto situazioni di pregiudizio insuperabiliin quell’ambiente.13. – Preme evidenziare che il decreto impugnato non ha evi-denziato in nessun punto della scarna motivazione un problema dieffettivo ostacolo della minore nel suo orientamento sessuale.In altri termini, la misura della decadenza del padre e della ma-dre dalla responsabilità genitoriale non riposa su episodi di maltrat-tamenti né su forme di violenza psichica o psicologica.Nel decreto della Corte d’appello non si riferisce, in nessun mo-do, di condotte autoritarie del padre o della madre esercitate attra-verso l’irrisione svalutante dell’attrazione affettiva avvertita dalla fi-glia o mediante la frapposizione di impedimenti alla frequentazionedi amicizie o per il tramite della manifestazione di sentimenti di av-versione o denigrazione o mediante condotte miranti all’eserciziodello ius corrigendi per indurla ad una “scelta” conforme alle aspet-tative dei genitori.In proposito, è dirimente quanto riferito da A.D. nel cor-so della sua audizione all’udienza del 4 gennaio 2022 (e risultantedal verbale contenuto nel fascicolo di primo grado). Premesso diavere avuto sempre “un buon rapporto con papà perché è più mite etranquillo”, la minore ha dichiarato di avere confidato a sua madre,qualche settimana prima della telefonata al “[OSCURATO:PERSONA]”, “diprovare attrazione per entrambi i sessi”. La mamma “rimase in si-lenzio, il giorno dopo fece finta di nulla”. A.D. si “sarebbeaspettata un atteggiamento più comprensivo da parte sua”. Poi neparlò con il babbo e riferisce di avere “trovato maggiore comprensio-ne da parte sua”, tanto da manifestare il desiderio di “trasferir[si] dapapà, incontrando ogni tanto mamma”.A ciò aggiungasi che la relazione del c.t.u., espletata nel corsoOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025del giudizio di secondo grado, osserva, a pag. 41, che “se la circo-stanza scatenante l’allontanamento di A.D. dai genitori può es-sere stata la complessa gestione del coming out, i motivi sostanzialiche hanno determinato il protrarsi di tale rifiuto sembrerebbero es-sere diversi”.14. – Se ci trovassimo al cospetto di maltrattamenti, anche daun punto di vista soltanto psicologico, da parte dei genitori, sarebbecertamente configurabile un grave pregiudizio, o un pericolo di gravepregiudizio, ricadente nell’ambito dell’art. 330 cod. civ., perché la tu-tela della personalità del minore rileva come vincolo alla discreziona-lità educativa, essendo la responsabilità genitoriale finalizzataall’interesse del minore e al rispetto della sua libertà di autodetermi-nazione.Se, per un verso, l’identità del minore si accresce di elementi cheprovengono dalla sua appartenenza al nucleo familiare (che è, an-che, alla base della formazione di una identità psicologica e cultura-le), per l’altro verso, il diritto all’identità personale, ad essere sestessi, comprende gli aspetti relativi all’orientamento sessuale, trat-tandosi di un diritto nella cui dimensione e declinazione plurale sicompenetrano sia la costruzione della propria identità, sia il liberosvolgimento e l’espressione della propria personalità.L’identità del minore si caratterizza, infatti, per la multidimensio-nalità diacronica.La persona minore di età si trova in una fase dinamica di forma-zione e la sua identità personale è in corso di elaborazione secondoun paradigma relazionale.La promozione dello sviluppo della persona in formazione e dellasua identità individua le coordinate fondamentali nelle quali si inseri-sce il processo di crescita della persona umana.Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025Parallelamente, nell’evoluzione del concetto di potestà, e nel suc-cessivo passaggio, avutosi con il d.lgs. n. 154 del 2013, dalla pote-stà alla responsabilità, vi è il riflesso di un articolato sviluppo, conl’esaltazione degli aspetti di impegno e di doverosità - a scapito degliaspetti di potere o autorità - della posizione dei genitori.La complessità della situazione giuridica soggettiva della qualesono investiti si accompagna alla ridefinizione dei rapporti tra genito-ri e figli nella direzione della riduzione dei poteri dei primi in propor-zione all'aumento dell'area di autodeterminazione degli altri.La genitorialità non è solo e non è tanto una posizione individua-le, una situazione giuridica soggettiva, per quanto complessa, ma èuna relazione.Si è genitori di figli, si è responsabili verso i figli. Così, i doveri edi poteri, pur sempre e necessariamente esistenti, dei genitori, si de-clinano in termini di relazione e in questa si definiscono. Della re-sponsabilità genitoriale è parte coessenziale il doveroso rispetto delleinclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o della figlia.La famiglia, nella pluralità dei suoi modelli e anche nella varietàdelle sue esperienze concrete, è un luogo fondamentale per la for-mazione, la crescita e lo sviluppo della persona, perché in essa e at-traverso di essa l’adolescente, che non può pensarsi in maniera iso-lata e autosufficiente, avverte il senso e la dimensione dell’altro,progettandosi e immaginandosi insieme agli altri componenti dellafamiglia, in una comunità di affetti e di solidarietà.La famiglia è luogo di condivisione non solo dei tempi sereni, maanche delle difficoltà, per la sua capacità di generare, naturalmenteo, se del caso, previo supporto, percorsi per il loro superamento.La responsabilità genitoriale si esprime immancabilmente tenen-do conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio o dellaOscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025figlia.15. – Il provvedimento impugnato poggia, semplicemente, suuna difficoltà a comprendere e a condividere.I genitori di A.D. , in una situazione già problematica de-rivante dalla loro non convivenza e dal clima tra loro non sempreidilliaco, si sono sentiti, essi stessi, confusi e non hanno saputo comecomportarsi o come affrontare la complessità della situazione riguar-dante la loro figlia.Si è di fronte, in altri termini, a una difficoltà a (non a un rifiutodi) accompagnare la figlia nella ricerca e nella progressiva afferma-zione della sua identità; si è al cospetto, insomma, di una distanzaemotiva dai suoi bisogni.In questo contesto, il rifiuto di continuare a vivere con i genitori,sorto in un momento di difficoltà nelle relazioni familiari innescatodal tentativo della figlia di trovare risposte presso i suoi genitori enella frustrazione di vederli poco disponibili in quanto coinvolti, a lo-ro volta, nelle loro conflittualità, per un verso non è stato sufficien-temente verificato nell’origine, nella genuinità e nelle eventuali in-fluenze esterne, e per l’altro verso non è stato posto in bilanciamen-to e in comparazione – come ha esattamente evidenziato l’Ufficio delProcuratore generale della Corte di cassazione – con il diritto, e conl’interesse, della stessa minore a preservare, e a rinsaldare, il lega-me con i propri genitori e con il nucleo familiare.Un tale bilanciamento avrebbe dovuto essere calibrato in concre-to e ritagliato sulla misura del caso, in relazione alle circostanze maanche alla concreta maturità della figlia.16. – La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresentauna misura estrema che implica una valutazione di non affidabilitàdel genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un ina-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025dempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particola-re importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al fi-glio un grave pregiudizio. La relativa pronuncia richiede che la valu-tazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli ele-menti indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenzialeabbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordan-La decadenza dall'ufficio di cura personale del padre e della ma-dre avrebbe richiesto l'individuazione di condotte oggettivamentemalevole o disfunzionali a carico dei genitori, non potendo esserefondata semplicemente su giudizi apodittici affidati a frasi stereotipa-te o su profili secondari che non colgono, nell'essenziale, il senso diun ufficio strettamente funzionalizzato all'interesse del minore e allaformazione della sua personalità e non sono di per sé rivelatori diuna chiusura verso l'altro o di un'ingerenza preclusiva alla possibilitàdi riannodare il rapporto.17. - Il decreto impugnato è cassato.La causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla Corted'appello di Napoli, sezione per i minorenni, in diversa composizione,affinché la stessa riesamini nuovamente, ed allo stato attuale, nonsolo l'idoneità o l'attitudine della madre e del padre all'esercizio dellaresponsabilità genitoriale, bensì anche l'effettiva sussistenza, in con-creto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scortadi un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo gra-ve, sul benessere psico-fisico ed evolutivo della minore, la quale in18. - La peculiarità della vicenda oggetto di giudizio, valutataunitariamente alla natura del procedimento, volto al perseguimentodel superiore interesse della minore, giustifica la compensazione in-Oscuramento disposto Numero registro generale 6832/2025Numero sezionale 4268/2025Numero di raccolta generale 32004/2025Data pubblicazione 09/12/2025tegrale delle spese di lite.19. - In caso di diffusione, devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art.52 del d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MLa Corte accoglie entrambi i ricorsi, nei termini di cui in motivazione,cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello diNapoli, sezione per i minorenni, in diversa composizione. Dichiara in-teramente compensate tra le parti le spese di lite.È disposto, in caso di diffusione, l’oscuramento dei nominativi e deidati personali delle parti coinvolte nel procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])