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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10946/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte del difensore che, rilevando l'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, del 30 aprile 2021, n. 27046, dep. in data 14 luglio 2021), la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 novembre 2017, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e ha rinviato per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello, dichiarando inammissibile nel restò il ricorso proposto nell'interesse di Renzo PADOAN. 2.

Renzo PADOAN, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando la sussistenza di un errore di fatto con riguardo: - alla declaratoria di inammissibilità, poiché la Corte si è diffusa in una motivazione sulle specifiche doglianze difensive, così dimostrando la non manifesta infondatezza delle stesse; - alla dedotta violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., perché la Corte non si è avveduta della violazione in cui è incorso il giudice di merito; - alla responsabilità dell'imputato quale terzo estraneo concorrente nel reato di bancarotta, per le argomentazioni ampiamente riportate nel ricorso che non sono state esaminate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge nonché manifestamente infondato.

2. Il ricorso è inammissibile perché denuncia, peraltro consapevolmente, un errore di giudizio e comunque deduce un vizio manifestamente infondato e non avente carattere revocatorio.

In proposito è opportuno ricordare l'orientamento del massimo consesso di legittimità secondo il quale «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

Deve rammentarsi il percorso argomentativo delle SU Basile (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221283), secondo la quale il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.

Da ciò discende che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 preleggi, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità.

L'error iuris, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione.

3. Il ricorrente si duole che la Corte di cassazione non abbia correttamente interpretato le doglianze ed eccezioni difensive che, ove invece correttamente interpretate, avrebbero dovuto essere ritenute fondate, con conseguente accoglimento del ricorso; tale censura è introdotta anche mediante la prospettazione di un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nella interpretazione degli atti processuali.

Ebbene, il ricorso è inammissibile perché, senza peraltro censurare la correttezza della sintesi dei motivi di ricorso riportata nella sentenza impugnata, denuncia un insussistente errore di fatto, proponendo però una diversa prospettazione degli originari motivi di ricorso, così surrettiziamente sviluppando un'impropria ulteriore istanza giudiziaria mediante la quale sanare le carenze della propria precedente impugnazione, ovvero introduce una inammissibile critica alla decisione processuale assunta dal giudice di legittimità, prospettando una diversa ricostruzione dei dati processuali.

4. Con riguardo a quest'ultimo aspetto è il caso di evidenziare che il ricorso straordinario denuncia il presunto errore, prospettando una diversa valutazione dei fatti processuali sottoposti all'esame della Corte di cassazione, così in sostanza sviluppando un motivo inammissibile perché incentrato su censure di merito, peraltro ulteriori rispetto a quelle dedotte con il ricorso originario.

Infatti, la Corte di legittimità ha esaminato gli originari motivi di ricorso, fornendo di essi un'ampia sintesi (la cui correttezza non è criticata), e, dopo avere avuto accesso agli atti processuali indicati dal ricorrente, ha compiuto le proprie valutazioni, escludendo la sussistenza delle nullità assolute e insanabili che il ricorso aveva denunciato.

4.1. È bene chiarire che la Corte di legittimità, quando decide le questioni processuali, esercita un sindacato pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto «processuale» del quale, esaminando direttamente gli atti, può essere offerta un'interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 dep. 2018, P.G., P.C. in proc.

F e altri, Rv. 273525), sicché, quando con il ricorso straordinario viene censurata una decisione processuale assunta a seguito di valutazione piena da parte della Corte di cassazione, ci si può al più trovare al cospetto di un errore di giudizio o di valutazione, non essendo ipotizzabile un errore sul fatto processuale che viene valutato e deciso perché esso ridonda semmai in un errore di giudizio.

Non si vuole, con ciò, affatto affermare che non sia ipotizzabile l'errore di fatto per vizio processuale nel giudizio di legittimità, quanto piuttosto precisare che tale errore di fatto può venire in discorso unicamente per le attività processuali proprie della Corte di legittimità (ad esempio, in merito alla fissazione dell'udienza e agli avvisi: Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548), ma non in ordine alle valutazioni compiute sull'iter processuale dei ‘34 gradi merito, questione in ordine alla quale la Corte di legittimità è giudice del neird. • Sicché, ogni valutazione da essa compiuta sul punto determina unicamente un errore di diritto o valutativo, perciò estraneo all'ambito di applicazione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

Non rientra, del resto, nel perimetro normativo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. la possibilità di delibare le formule decisorie con le quali codesta Corte conclude il giudizio di legittimità.Si tratta di profili valutativi che esulano dall'impugnazione straordinaria in questione.

È stato già statuito che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il merito delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un errore di diritto. (Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020, Rv. 280023).

6. Del tutto de-assiale rispetto all'impugnazione azionata è poi l'affermazione seconoto la quale l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel non aver apprezzato, con conseguente annullamento, il precedente errore di giudizio della Corte di appello di Venezia, essendo stato PADOAN condannato per una condotta diversa rispetto a quella contestata e non avendo la Corte di merito annullato per tale ragione la sentenza di primo grado.

Anche in tal caso, l'apparente veicolazione della doglianza (sussistenza di un errore percettivo) si traduce, in realtà, in una impropria richiesta di revisione della valutazione giuridica dalla Corte: si tratta di censure alla decisione del giudice di legittimità del tutto estranee a presupposti e finalità del ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen.

D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779)

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte del difensore che, rilevando l'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di cassazione, Sez. 5, del 30 aprile 2021, n. 27046, dep. in data 14 luglio 2021), la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 16 novembre 2017, limitatamente alla durata delle pene accessorie, e ha rinviato per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello, dichiarando inammissibile nel restò il ricorso proposto nell'interesse di Renzo PADOAN. 2. Renzo PADOAN, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., denunciando la sussistenza di un errore di fatto con riguardo: - alla declaratoria di inammissibilità, poiché la Corte si è diffusa in una motivazione sulle specifiche doglianze difensive, così dimostrando la non manifesta infondatezza delle stesse; - alla dedotta violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen., perché la Corte non si è avveduta della violazione in cui è incorso il giudice di merito; - alla responsabilità dell'imputato quale terzo estraneo concorrente nel reato di bancarotta, per le argomentazioni ampiamente riportate nel ricorso che non sono state esaminate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge nonché manifestamente infondato. 2. Il ricorso è inammissibile perché denuncia, peraltro consapevolmente, un errore di giudizio e comunque deduce un vizio manifestamente infondato e non avente carattere revocatorio. In proposito è opportuno ricordare l'orientamento del massimo consesso di legittimità secondo il quale «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Deve rammentarsi il percorso argomentativo delle SU Basile (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile P., Rv. 221283), secondo la quale il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625-bis cod. proc. pen., resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. Da ciò discende che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 preleggi, proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità. L'error iuris, al pari dell'errore di giudizio o valutativo, non può mai essere fatto valere a mezzo del ricorso straordinario, dato che, rispetto ad esso, resta intatto il rigore del principio dell'intangibilità delle decisioni della Corte di Cassazione. 3. Il ricorrente si duole che la Corte di cassazione non abbia correttamente interpretato le doglianze ed eccezioni difensive che, ove invece correttamente interpretate, avrebbero dovuto essere ritenute fondate, con conseguente accoglimento del ricorso; tale censura è introdotta anche mediante la prospettazione di un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nella interpretazione degli atti processuali. Ebbene, il ricorso è inammissibile perché, senza peraltro censurare la correttezza della sintesi dei motivi di ricorso riportata nella sentenza impugnata, denuncia un insussistente errore di fatto, proponendo però una diversa prospettazione degli originari motivi di ricorso, così surrettiziamente sviluppando un'impropria ulteriore istanza giudiziaria mediante la quale sanare le carenze della propria precedente impugnazione, ovvero introduce una inammissibile critica alla decisione processuale assunta dal giudice di legittimità, prospettando una diversa ricostruzione dei dati processuali. 4. Con riguardo a quest'ultimo aspetto è il caso di evidenziare che il ricorso straordinario denuncia il presunto errore, prospettando una diversa valutazione dei fatti processuali sottoposti all'esame della Corte di cassazione, così in sostanza sviluppando un motivo inammissibile perché incentrato su censure di merito, peraltro ulteriori rispetto a quelle dedotte con il ricorso originario. Infatti, la Corte di legittimità ha esaminato gli originari motivi di ricorso, fornendo di essi un'ampia sintesi (la cui correttezza non è criticata), e, dopo avere avuto accesso agli atti processuali indicati dal ricorrente, ha compiuto le proprie valutazioni, escludendo la sussistenza delle nullità assolute e insanabili che il ricorso aveva denunciato. 4.1. È bene chiarire che la Corte di legittimità, quando decide le questioni processuali, esercita un sindacato pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto «processuale» del quale, esaminando direttamente gli atti, può essere offerta un'interpretazione diversa da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), sicché, quando con il ricorso straordinario viene censurata una decisione processuale assunta a seguito di valutazione piena da parte della Corte di cassazione, ci si può al più trovare al cospetto di un errore di giudizio o di valutazione, non essendo ipotizzabile un errore sul fatto processuale che viene valutato e deciso perché esso ridonda semmai in un errore di giudizio. Non si vuole, con ciò, affatto affermare che non sia ipotizzabile l'errore di fatto per vizio processuale nel giudizio di legittimità, quanto piuttosto precisare che tale errore di fatto può venire in discorso unicamente per le attività processuali proprie della Corte di legittimità (ad esempio, in merito alla fissazione dell'udienza e agli avvisi: Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548), ma non in ordine alle valutazioni compiute sull'iter processuale dei ‘34 gradi merito, questione in ordine alla quale la Corte di legittimità è giudice del neird. • Sicché, ogni valutazione da essa compiuta sul punto determina unicamente un errore di diritto o valutativo, perciò estraneo all'ambito di applicazione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. Non rientra, del resto, nel perimetro normativo del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. la possibilità di delibare le formule decisorie con le quali codesta Corte conclude il giudizio di legittimità.Si tratta di profili valutativi che esulano dall'impugnazione straordinaria in questione. È stato già statuito che non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il merito delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un errore di diritto. (Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020, Rv. 280023). 6. Del tutto de-assiale rispetto all'impugnazione azionata è poi l'affermazione seconoto la quale l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel non aver apprezzato, con conseguente annullamento, il precedente errore di giudizio della Corte di appello di Venezia, essendo stato PADOAN condannato per una condotta diversa rispetto a quella contestata e non avendo la Corte di merito annullato per tale ragione la sentenza di primo grado. Anche in tal caso, l'apparente veicolazione della doglianza (sussistenza di un errore percettivo) si traduce, in realtà, in una impropria richiesta di revisione della valutazione giuridica dalla Corte: si tratta di censure alla decisione del giudice di legittimità del tutto estranee a presupposti e finalità del ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. D'altra parte, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779) 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della