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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45564/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\aro avvibìfe parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 dicembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; 444 e 445 cod. proc. pen., per essere stato fatto riferimento in motivazione all'integrazione delle circostanze attenuanti generiche, senza poi che di esse sia stato tenuto conto in sede di determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non si ravvisa, infatti, nessuna illegalità della pena, considerato che in essa, per come è stata determinata sull'accordo delle parti, non è stato fatto riferimento alcuno alle circostanze attenuanti generiche, indicate dal G.I.P. in motivazione solo in ragione di un evidente errore materiale - senza, tuttavia, che lo stesso abbia in qualche modo inciso ai fini della quantificazione della pena applicata -.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]\aro avvibìfe parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; 444 e 445 cod. proc. pen., per essere stato fatto riferimento in motivazione all'integrazione delle circostanze attenuanti generiche, senza poi che di esse sia stato tenuto conto in sede di determinazione della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non si ravvisa, infatti, nessuna illegalità della pena, considerato che in essa, per come è stata determinata sull'accordo delle parti, non è stato fatto riferimento alcuno alle circostanze attenuanti generiche, indicate dal G.I.P. in motivazione solo in ragione di un evidente errore materiale - senza, tuttavia, che lo stesso abbia in qualche modo inciso ai fini della quantificazione della pena applicata -. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 45564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris