CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 17010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.0ttaviani Dario ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 30-9-2021, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 ter, 648 ter cod. pen. e 8 d. Ig. 74/2000, in relazione alla commissione di frodi c.d. "carosello", in materia di IVA intracomunitaria, poste in essere mediante utilizzo ed interposizione di apposite società "cartiere". 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto la polizia giudiziaria ha sottoposto a sequestro otto orologi, somme di danaro e un assegno, oggetti non indicati specificamente nel provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero e completamente esulanti, già in astratto, dalle ipotesi di reato sommariamente descritte nel decreto stesso, in quanto certamente non assimilabili alla documentazione fiscale da reperire. In assenza di convalida, il provvedimento ablatorio, in parte qua, è pertanto divenuto inefficace. Tutti i beni sono stati quindi restituiti all'Ottaviani. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame del 26 ottobre 2021, che aveva accolto la richiesta di riesame da parte dell'indagato, limitatamente alla documentazione fiscale e ai dispositivi elettronici di immagazzinamento delle informazioni contabili e non in ordine agli orologi, al danaro e all'assegno, beni questi ultimi per il quale il sequestro era già venuto meno per effetto della mancata convalida nei termini di legge. E infatti il ricorrente, in data 14 giugno 2022, ha avanzato formale istanza alla Procura della Repubblica per ottenere la conferma della restituzione, già avvenuta, dei predetti beni e dell'assenza di esigenze probatorie rispetto agli orologi, ai contanti e all'assegno. Il pubblico ministero, in data 20 giugno 2022, confermava la restituzione, affermando che non sussisteva "alcuna esigenza probatoria allo stato in grado di supportare l'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 cod. proc. pen. dei beni elencati a pagina 4 della presente istanza", e cioè, per l'appunto, degli otto orologi, della somma di euro 13.190 in contanti e dell'assegno bancario Unicredit. Nonostante ciò, il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di riesame con riguardo non solo al sequestro della documentazione fiscale ma anche ai predetti beni non più oggetto di vincolo ablatorio, in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché il decreto con cui il pubblico ministero disponga il sequestro dei beni non indichi specificamente le cose sottoposte a vincolo, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, in considerazione dell'indeterminatezza delle cose da rinvenire e della rimessione alla discrezionalità della polizia giudiziaria dell'individuazione del vincolo di pertinenzialità delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall' art. 355 cod. proc. pen, a pena di inefficacia del vincolo reale, con conseguente obbligo di restituzione delle cose. Il giudice del riesame si è quindi pronunciato su un tema che esulava dalla sua cognizione, in quanto il decreto con il quale il pubblico ministero dispone il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose sottoposte a vincolo, non e impugnabile mediante richiesta di riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione, l'interessato può sottoporre al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego. Per di più, il Tribunale del riesame ha creato autonomamente e dal nulla esigenze probatorie del tutto insussistenti, mai configurate dal pubblico ministero ed anzi da quest'ultimo espressamente escluse, così attribuendosi prerogative riservate alla procura. 2.1. D'altronde, con riguardo agli orologi, al denaro contante e all'assegno, la motivazione è apparente, facendo riferimento, in modo apodittico, a mere congetture in ordine alla qualificabilità dei predetti beni come profitto dei reati ipotizzati. 2.3. Sebbene i suddetti beni siano stati restituiti, sussiste un interesse concreto e attuale a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza in esame, onde evitare la formazione di un giudicato cautelare, con conseguente vincolo probatorio rispetto ai beni in esame, che non hanno alcuna relazione con i reati ipotizzati. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.4. Le doglianze sono state ulteriormente illustrate e argomentate con memoria del 4-1-2023. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prendendo le mosse dall'esame della problematica inerente all'interesse a ricorrere in capo all'Ottaviani, che ha carattere pregiudiziale, occorre rilevare come, ancorché i beni oggetto del ricorso siano già stati restituiti all'avente diritto, esattamente il ricorrente deduca la sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, il quale testualmente afferma la sussistenza di esigenze probatorie inerenti agli orologi, all'assegno e alla somma di danaro in sequestro, così ponendo i presupposti per l'imposizione di una nuova misura di ablazione reale sui beni stessi.il 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, emessa in data 17 marzo 2022, aveva testualmente rilevato "la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni indicati nel provvedimento di sequestro (ossia fatture, note, contratti relativi alle operazioni commerciali compiute dalle società cartiere, da eventuali società di diritto estero in rapporti commerciali con loro ovvero da società italiane legate a loro da rapporti di identica natura, nonché bilanci, note di variazione e documentazione similare relativa agli anni di imposta finora scaduti o prossimi alla scadenza, nonché dispositivi elettronici in grado di ospitare l'archiviazione di tale documentazione) e le ipotesi di reato formulate dall'organo della pubblica accusa". Non vi è dunque alcun cenno agli orologi, all'assegno e alla somma di danaro in sequestro. Se ne desume che il giudice di legittimità aveva delimitato con precisione l'area della rilevanza probatoria dei beni posti sotto sequestro, nella quale non risultavano riconnpresi l'assegno, gli orologi e la somma in contanti in disamina. Ed infatti, a conferma di ciò, va rilevato come anche dal provvedimento emesso il 20 giugno 2022 dal pubblico ministero - ed allegato al ricorso - si evince che il requirente, il quale, essendo il dominus delle indagini, è titolare di attribuzioni specificamente qualificate per apprezzare la rilevanza di un oggetto a fini di prova, non ha ravvisato "alcuna esigenza probatoria allo stato in grado di supportare l'emissione di un decreto di sequestro ex art. 253 cod. proc. perì. dei beni elencati a pagina 4" dell'istanza presentata dalla difesa e cioè, per l'appunto, dell'assegno bancario Unicredit, dell'orologio marca Breitling, dei sette orologi marca Rolex e della somma in contanti di euro 13.190. Dunque la problematica inerente alla misura ablatoria nei confronti di questi beni esulava dal perimetro della cognizione del tribunale del riesame, in conseguenza della mancata inclusione di essi nel novero degli oggetti in relazione ai quali erano state individuate esigenze probatorie a fondamento del vincolo reale. Erroneamente, pertanto, il Tribunale del riesame si è pronunciato in ordine alle tematica inerente alla sussistenza di esigenze probatorie relative agli oggetti in esame, la cui cognizione era estranea al devolutum. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio limitatamente ai sette orologi marca Rolex, all'orologio marca Breitling, alla somma di euro 13.190 in contanti ed all'assegno bancario Unicredit, oggetti già restituiti a [OSCURATO:PERSONA]. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. PQM Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente a numero sette orologi marca Rolex, all'orologio marca Breitling, alla somma di euro tredicimilacentonovanta in contanti ed