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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14218/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14740/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi come posta in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 4847/2021 emessa in grado di appello dalTRIBUNALE di CATANIA, depositata il 3 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA]

1. il Giudice di pace di Catania condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda da questi proposta, la somma di euro 1.000, oltre interessi, a titolo di risarcimentodel danno non patrimoniale subìto in seguito alle ingiurie da quegli pronunciate in data 16 marzo 2015, in occasione di una discussione avvenuta nel parcheggiodel cortile condominiale.

2. Il Tribunale di Catania, con sentenza 3 dicembre 2021, n. 4847, ha rigettato l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] co Bartoli e ha integralmenteconfermato la decisione del G iudice di pace, sui rilievi: - che il Bartoli non aveva con t e s tato la circostanza di avere proferito le specificheparole ingiuriose indicate nell’atto di citazione del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere, genericamente, che nessuna offesaera stata da lui pronunciata e che, in ogni caso, le espressioni utilizzate avrebbero dovuto essere contestualizzate e lette alla luce delle pesanti provoc azioni e della successiva aggressione fisi c a poste in essere dall’attore; - che, peraltro , tale condotta provocatoria e aggressiva dell’attore-appellato, dedotta dal convenuto-appellante, non solo non era emersa dalla trascrizione della registrazione effettuata dal primo sul proprio telefonino, ma non aveva trovato alcun valido riscontro probatorio in giudizio ed era sembrata, anzi , persino smentita dai verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese ai C arabinieri dalle due person e informate sui fatti , le quali avevano riferito che soltantoil Bartoli era in evidente stato di alterazione , mentre il [OSCURATO:PERSONA] era tranquillo e si era rivolto all’offensore dicendogli di moderare il linguaggio; - che, quanto alla prova del danno , i l [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere di allegare specificamente i pregiudizi morali asseritamente subìti, i quali, integrando danni immateriali, potevano esseredimostrati anche in via presuntiva; - che, infine, correttamente, ai fini della liquidazione, il primo giudice aveva fatto ricorso al criterio equitativo, avuto riguardo alla necessità, non già di reintegrare una diminuzione patrimoniale, ma di compensare un pregiudizio non economico. 3.Per la cassazione della sentenza del Tribunale catanese ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (violazione degli artt. 2697, 2043 e 2059 cod. proc. civ.),[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di una qua estio facti risultante dagli atti processuali ed avente carattere decisivo, la quale, se correttamente esaminata,avrebbe determinato un diverso esito della controversia .

Secondo il ricorrenteil giudice di appello, nell’affermare che egli non aveva mai contestato di avere proferito le specifiche parole indicate in citazione, avrebbeomesso di contestualizzare la vicenda e di valutarla, in concreto , in relazione alle modalità del fatto e alle circostanzeche l’avrebbero c aratterizzata .In tal modo il Tribunale, per un verso, avrebbe omesso di considerare che le espressioni utilizzate, prive di obiettiva capacità offensiva, rientravano nel linguaggio comune e dovevano comunque essere rapportate all’ambito spazio - temporale i n cui erano state pronunciate; per altro verso, avrebbe omesso di valutare il comportamentoviolento e provocatorio tenuto dal [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nel valorizzare, in senso a lui sfavorevole, le sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri dalle d ue persone informate dei fatti, ne avrebbe «travisato» il contenuto letterale e probatorio , traendoil proprio convincimento dalle dichiarazioni di soggetti che non avevano assistito all’ episodio nella sua interezza e che lo avevano veduto agitatosenza sapere le ragioni di tale agitazione.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a.

In primo luogo , con esso, ad onta della formale intestazione, non vienededotto il vizio di violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cod. proc . civ. , ma l’ omessa valutazione di circostanzedi fatto discusse e decisive, ai sensi de ll’art. 360 n.5 cod. proc. civ., disposizione, del resto, espressamente richiamata nella rubrica del motivo.

Così esattamente qualificata, la doglianza deve però reputarsi inammissibile,in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art.360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questaCorte ha chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui aln. 5 dell’art.360 c.p.c., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 1.1.b.in secondo luogo, il motivo in esame è inammissibile , in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugn ata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036).

L’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330).

Tanto evidenziato in generale, nella fattispecie il giudice di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha omesso di valutare la dedotta circostanza relativa al comportamento violentoe provocatorio del Minnolo, ma, al contrario, ha ritenuto tale circostanza non provata (ed anzi persino smentit a ) alla luce delle risultanze istruttorie , avuto riguardo sia alla registrazione contenuta nel telefonino del danneggiato, sia ai verbali delle sommarie informazioni rilasciateai Carabinieri dalla persone informate dei fatti. 1.1.c.

In terzo luogo – e principalmente – il motivo è inammissibile perché,nel contestare il giudizio del giudice di appello in ordine allaportata offensiva delle espressioni utilizzate dal Bart o li, alla mancata dimostrazionedel comportamento aggressivo e provocatorio del [OSCURATO:PERSONA] e alla valenza probatoria dei verbali di sommarie informazionitestimoniali, di cui indebitamente deduce il travisamento, tende a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e un apprezzamento delle risultanze istruttorie alternativia quelli offerti dal T ribunale , omett endo di considerare che tanto la prima quanto il secondo costituiscono attività riservateal giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.Con il secondo motivo ( violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.), [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il danno non patrimoniale allegato dal [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ribadisce che le espressioni da lui utilizzate , quand’anche fossero ritenute dimostrate, non potrebbero essere considerateingiuriose, sia perché ormai in uso nel linguaggio comune, sia perchéformulate in reazione ad u na aggressione fi si ca subìta.

Sostiene, inoltre, che la sola prova del fatto lesivo non implicherebbe quella del pregiudizio subìto , anche quando si controverta della lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come l’onore o la reputazione.2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto contesta il giudiziodi fatto sulla prova del danno, riservato insindacabilmente al giudice delmerito.

Va ribadito, in proposito, che con il ricorso per cassazione non può essere discusso il modo attraverso il quale il giudice di merito ha effettuatola valutazione del materiale probatorio né l’apprezzamento che egli abbia compiuto di tutte le risultanze istruttorie, previa sce l ta di quelle più idonee a dimostrare i fatti dedotti e contestati ; si trat t a, infatti, di profili estraneiai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabili, dinanzi a quest’ultima, come vizi della decisione impugnata. 3.Con il terzo motivo (violazione degli artt. 1226 cod. civ. e 96 cod.proc. civ.) , [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza di appello per aver ritenuto corretta l’indebita utilizzazione del criterio equitativo di liquidazione del risarcimento, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova della sussistenza del danno.

Deduce,inoltre, il carattere immotivato della quantificazione del risarcimento medesimoe invoca, all’esito dell’ accoglimento del ricorso, un nuovo regolamentodelle spese di lite,anche in ragione del carattere asseritamente temerario del contegno processuale del l’attore , suscettibiledi condanna ex a r t.96 cod. proc. civ . .

3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificitàin relazione al tenore della decisione impugnata: no n è vero, infatti, che il giudice del merito abbia ritenuto corretto il ricorso al criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio in mancanza della prova della sua esistenza; al contrario, il Tribunale, dopo averritenuto provata,sia pure presuntivamente, la sussistenza del danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che correttamente il primo giudice avessefatto ricorso all a regola equitativa per liquidarne l’ammontare, venendo inconsiderazione l’esigenza di compensare un pregiudizio non economico e non quelladi reintegrare una diminuzione patrimoniale.

In tal modo il Tribunale ha fatto corretta a pplicazione del consolidato principio, secondo il quale, un a volta raggiunta la prova della sussistenza del danno, la sua liquidazi one in via equitativa è consentita se ne risulti impossibile o particolarmente diffic i le dimostrarne il preciso ammontare.

Quanto alle doglianze dirette ad evidenziare il carattere immotivato della liquidazione del danno e ad invocare il rinnovo della regolazione delle spese, va osservatoche la prima, oltre a concernere un profilo estraneo alle specifiche rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, censura nuovamente un giudizio di fatto, riservato al giudicedel merito , mentre la seconda si traduce in un “nonmotivo”, posto che il rinnovo della regolazione dell e spese, quale statuizione accessoria, troverebbe il suo necessariopresupposto nell’accoglimentodegli altr i motivi di ricorso , che invece van no ritenuti inammissibili per le ragioni esposte.

4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14740/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi come posta in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 4847/2021 emessa in grado di appello dalTRIBUNALE di CATANIA, depositata il 3 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1. il Giudice di pace di Catania condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda da questi proposta, la somma di euro 1.000, oltre interessi, a titolo di risarcimentodel danno non patrimoniale subìto in seguito alle ingiurie da quegli pronunciate in data 16 marzo 2015, in occasione di una discussione avvenuta nel parcheggiodel cortile condominiale. 2. Il Tribunale di Catania, con sentenza 3 dicembre 2021, n. 4847, ha rigettato l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] co Bartoli e ha integralmenteconfermato la decisione del G iudice di pace, sui rilievi: - che il Bartoli non aveva con t e s tato la circostanza di avere proferito le specificheparole ingiuriose indicate nell’atto di citazione del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a sostenere, genericamente, che nessuna offesaera stata da lui pronunciata e che, in ogni caso, le espressioni utilizzate avrebbero dovuto essere contestualizzate e lette alla luce delle pesanti provoc azioni e della successiva aggressione fisi c a poste in essere dall’attore; - che, peraltro , tale condotta provocatoria e aggressiva dell’attore-appellato, dedotta dal convenuto-appellante, non solo non era emersa dalla trascrizione della registrazione effettuata dal primo sul proprio telefonino, ma non aveva trovato alcun valido riscontro probatorio in giudizio ed era sembrata, anzi , persino smentita dai verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese ai C arabinieri dalle due person e informate sui fatti , le quali avevano riferito che soltantoil Bartoli era in evidente stato di alterazione , mentre il [OSCURATO:PERSONA] era tranquillo e si era rivolto all’offensore dicendogli di moderare il linguaggio; - che, quanto alla prova del danno , i l [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere di allegare specificamente i pregiudizi morali asseritamente subìti, i quali, integrando danni immateriali, potevano esseredimostrati anche in via presuntiva; - che, infine, correttamente, ai fini della liquidazione, il primo giudice aveva fatto ricorso al criterio equitativo, avuto riguardo alla necessità, non già di reintegrare una diminuzione patrimoniale, ma di compensare un pregiudizio non economico. 3.Per la cassazione della sentenza del Tribunale catanese ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo (violazione degli artt. 2697, 2043 e 2059 cod. proc. civ.),[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per avere omesso l’esame di una qua estio facti risultante dagli atti processuali ed avente carattere decisivo, la quale, se correttamente esaminata,avrebbe determinato un diverso esito della controversia . Secondo il ricorrenteil giudice di appello, nell’affermare che egli non aveva mai contestato di avere proferito le specifiche parole indicate in citazione, avrebbeomesso di contestualizzare la vicenda e di valutarla, in concreto , in relazione alle modalità del fatto e alle circostanzeche l’avrebbero c aratterizzata .In tal modo il Tribunale, per un verso, avrebbe omesso di considerare che le espressioni utilizzate, prive di obiettiva capacità offensiva, rientravano nel linguaggio comune e dovevano comunque essere rapportate all’ambito spazio - temporale i n cui erano state pronunciate; per altro verso, avrebbe omesso di valutare il comportamentoviolento e provocatorio tenuto dal [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nel valorizzare, in senso a lui sfavorevole, le sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri dalle d ue persone informate dei fatti, ne avrebbe «travisato» il contenuto letterale e probatorio , traendoil proprio convincimento dalle dichiarazioni di soggetti che non avevano assistito all’ episodio nella sua interezza e che lo avevano veduto agitatosenza sapere le ragioni di tale agitazione. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a. In primo luogo , con esso, ad onta della formale intestazione, non vienededotto il vizio di violazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n.3 cod. proc . civ. , ma l’ omessa valutazione di circostanzedi fatto discusse e decisive, ai sensi de ll’art. 360 n.5 cod. proc. civ., disposizione, del resto, espressamente richiamata nella rubrica del motivo. Così esattamente qualificata, la doglianza deve però reputarsi inammissibile,in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art.360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questaCorte ha chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui aln. 5 dell’art.360 c.p.c., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 1.1.b.in secondo luogo, il motivo in esame è inammissibile , in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugn ata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). L’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). Tanto evidenziato in generale, nella fattispecie il giudice di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha omesso di valutare la dedotta circostanza relativa al comportamento violentoe provocatorio del Minnolo, ma, al contrario, ha ritenuto tale circostanza non provata (ed anzi persino smentit a ) alla luce delle risultanze istruttorie , avuto riguardo sia alla registrazione contenuta nel telefonino del danneggiato, sia ai verbali delle sommarie informazioni rilasciateai Carabinieri dalla persone informate dei fatti. 1.1.c. In terzo luogo – e principalmente – il motivo è inammissibile perché,nel contestare il giudizio del giudice di appello in ordine allaportata offensiva delle espressioni utilizzate dal Bart o li, alla mancata dimostrazionedel comportamento aggressivo e provocatorio del [OSCURATO:PERSONA] e alla valenza probatoria dei verbali di sommarie informazionitestimoniali, di cui indebitamente deduce il travisamento, tende a suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e un apprezzamento delle risultanze istruttorie alternativia quelli offerti dal T ribunale , omett endo di considerare che tanto la prima quanto il secondo costituiscono attività riservateal giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.Con il secondo motivo ( violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.), [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il danno non patrimoniale allegato dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ribadisce che le espressioni da lui utilizzate , quand’anche fossero ritenute dimostrate, non potrebbero essere considerateingiuriose, sia perché ormai in uso nel linguaggio comune, sia perchéformulate in reazione ad u na aggressione fi si ca subìta. Sostiene, inoltre, che la sola prova del fatto lesivo non implicherebbe quella del pregiudizio subìto , anche quando si controverta della lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come l’onore o la reputazione.2.1.Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto contesta il giudiziodi fatto sulla prova del danno, riservato insindacabilmente al giudice delmerito. Va ribadito, in proposito, che con il ricorso per cassazione non può essere discusso il modo attraverso il quale il giudice di merito ha effettuatola valutazione del materiale probatorio né l’apprezzamento che egli abbia compiuto di tutte le risultanze istruttorie, previa sce l ta di quelle più idonee a dimostrare i fatti dedotti e contestati ; si trat t a, infatti, di profili estraneiai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabili, dinanzi a quest’ultima, come vizi della decisione impugnata. 3.Con il terzo motivo (violazione degli artt. 1226 cod. civ. e 96 cod.proc. civ.) , [OSCURATO:PERSONA] critica la sentenza di appello per aver ritenuto corretta l’indebita utilizzazione del criterio equitativo di liquidazione del risarcimento, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito la prova della sussistenza del danno. Deduce,inoltre, il carattere immotivato della quantificazione del risarcimento medesimoe invoca, all’esito dell’ accoglimento del ricorso, un nuovo regolamentodelle spese di lite,anche in ragione del carattere asseritamente temerario del contegno processuale del l’attore , suscettibiledi condanna ex a r t.96 cod. proc. civ . . 3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificitàin relazione al tenore della decisione impugnata: no n è vero, infatti, che il giudice del merito abbia ritenuto corretto il ricorso al criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio in mancanza della prova della sua esistenza; al contrario, il Tribunale, dopo averritenuto provata,sia pure presuntivamente, la sussistenza del danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che correttamente il primo giudice avessefatto ricorso all a regola equitativa per liquidarne l’ammontare, venendo inconsiderazione l’esigenza di compensare un pregiudizio non economico e non quelladi reintegrare una diminuzione patrimoniale. In tal modo il Tribunale ha fatto corretta a pplicazione del consolidato principio, secondo il quale, un a volta raggiunta la prova della sussistenza del danno, la sua liquidazi one in via equitativa è consentita se ne risulti impossibile o particolarmente diffic i le dimostrarne il preciso ammontare. Quanto alle doglianze dirette ad evidenziare il carattere immotivato della liquidazione del danno e ad invocare il rinnovo della regolazione delle spese, va osservatoche la prima, oltre a concernere un profilo estraneo alle specifiche rationes decidendi della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, censura nuovamente un giudizio di fatto, riservato al giudicedel merito , mentre la seconda si traduce in un “nonmotivo”, posto che il rinnovo della regolazione dell e spese, quale statuizione accessoria, troverebbe il suo necessariopresupposto nell’accoglimentodegli altr i motivi di ricorso , che invece van no ritenuti inammissibili per le ragioni esposte. 4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi , oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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