Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
28 aprile 2004
[OSCURATO:PERSONA]277/02
Athanacia-[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dipendenti — Concorso generale — Esame orale — Omessa iscrizione nell’elenco di riserva — Ricorso d’annullamento»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso Consiglio/A/393 per
la costituzione di un elenco di riserva di amministratori di lingua greca con cui si attribuisce alla ricorrente un punteggio
inferiore al minimo richiesto per l’esame orale e di non iscriverla nell’elenco di riserva.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese della ricorrente. La ricorrente
sopporterà i tre quarti delle proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva — Obbligo di motivazione
— Portata — Rispetto della segretezza dei lavori — Ricorso da parte della commissione giudicatrice a una votazione intermedia
— Comunicazione del punteggio intermedio — Compatibilità con il rispetto della segretezza dei lavori
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 6)
2.
Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Richiesta del Tribunale di comunicare a un candidato a un concorso
il punteggio intermedio attribuitogli dalla commissione giudicatrice
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65)
3.
Dipendenti — Decisione recante pregiudizio — Rigetto di una candidatura — Obbligo di motivazione al più tardi al momento del
rigetto del reclamo — Motivazione insufficiente — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
4.
Dipendenti — Concorso — Valutazione dell’idoneità dei candidati — Discrezionalità della commissione giudicatrice — Sindacato
giurisdizionale — Limiti
5.
Dipendenti — Concorso — Valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati da parte della commissione giudicatrice —
Valutazione comparativa — Certificati di lingua o rapporti informativi non pertinenti
1. Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con
il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione stessa in forza dell’art. 6 dell’allegato
III dello Statuto. Il vincolo del segreto è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni di concorso
e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa
amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto vieta sia
la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi
elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati.
In sede di valutazione dell’idoneità dei candidati, i lavori della commissione giudicatrice sono anzitutto di natura comparativa
e quindi coperti dal vincolo di segretezza inerente a tali lavori. Pertanto, la comunicazione del punteggio conseguito nelle
varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice.
Una tale motivazione non lede i diritti dei candidati estromessi e consente al Tribunale di effettuare un controllo giurisdizionale
adeguato a tale tipo di controversia. La commissione giudicatrice di un concorso dispone infatti di un’ampia discrezionalità
e le sue valutazioni possono essere sindacate dal giudice comunitario solo in caso di palese inosservanza delle norme che
presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.
Tuttavia, allorché una commissione giudicatrice di concorso ha proceduto a una valutazione intermedia delle conoscenze dei
candidati, l’obbligo di motivazione implica la comunicazione, su richiesta del candidato, del punteggio intermedio e del metodo
seguito dalla commissione giudicatrice per determinare il punteggio finale. Infatti, la comunicazione di questi elementi non
implica né la divulgazione delle posizioni assunte dai membri individuali della commissione né la rivelazione di elementi
attinenti a valutazioni di indole personale o comparativa concernenti i candidati. Essa non è pertanto incompatibile con il
vincolo di segretezza dei lavori della commissione giudicatrice.
(v. punti 20‑22, 27 e 28)
Riferimento: Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio (Racc. pag. 553, punto 5); Corte 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P,
Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 24, 28, 31 e 32); Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99,
Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 81); Tribunale 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione
(Racc. PI pagg. II‑73, punti 68 e 70, e la giurisprudenza ivi citata)
2. Qualora il punteggio intermedio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso a un candidato estromesso non gli
sia stato comunicato nonostante la sua richiesta, spetta al Tribunale domandare precisazioni adottando misure di organizzazione
del procedimento. Questa situazione, infatti, si distingue, a causa dell’insufficiente motivazione fornita, da quella in cui
un candidato estromesso chiede, senza dedurre indizi concreti idonei a far supporre che la commissione non si è conformata
alle regole che presiedevano ai suoi lavori, che il giudice comunitario adotti misure di organizzazione del procedimento o
istruttorie per ottenere informazioni dettagliate in merito allo svolgimento di tali lavori, situazione in cui non si deve,
in via di principio, disporre tali misure.
(v. punto 29)
Riferimento: Tribunale 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto
51)
3. Se a una mancanza totale di motivazione di una decisione recante pregiudizio non si può rimediare con spiegazioni fornite
dopo la presentazione di un ricorso poiché, in questa fase, tali spiegazioni non adempiono più la loro funzione, in caso di
insufficienza di motivazione precisazioni complementari possono essere apportate nel corso del procedimento e rendere priva
di oggetto una censura relativa al difetto di motivazione, di modo che non è più giustificato l’annullamento della decisione
di cui si tratta.
(v. punto 31)
Riferimento: Tribunale 6 novembre 1997, causa T‑71/96, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑921, punto
79)
4. Gli apprezzamenti espressi dalla commissione giudicatrice di un concorso nel valutare le conoscenze e le capacità dei candidati
sono di natura comparativa. Tali apprezzamenti sono espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione del candidato
durante la prova. Esse si inseriscono nell’ampia discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice e sono soggette
al sindacato del giudice comunitario soltanto in caso di violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione
giudicatrice.
(v. punto 57)
Riferimento: Angioli/Commissione, cit., punto 91
5. Né un rapporto informativo né un certificato di conoscenza della lingua costituiscono prove incontrovertibili del possesso
di un determinato livello di conoscenza di una lingua. La valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati in sede
di concorso è di indole comparativa, cosicché documenti come un certificato di studi linguistici o un rapporto informativo
non possono considerarsi pertinenti per dimostrare che il livello delle conoscenze del ricorrente non è stato correttamente
valutato rispetto a quello degli altri candidati.
(v. punto 59)
Riferimento: Tribunale 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 54)