Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 28813/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento impugnato, emesso in data 12 dicembre 2025, ilMagistrato di sorveglianza di Lecce ha parzialmente accolto l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al regime di semilibertà, diretta adottenere la concessione di nove giorni di licenza, ai sensi dell’art. 52 dellalegge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

In particolare,il Magistrato ha autorizzato soltanto tre giorni di licenza, dal 24 dicembre2025 al 27 dicembre 2025, rigettando per la restante parte la richiestaavanzata.2.

Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione GiovanniPrinari, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge per mancata motivazione in ordine aldiniego.Deduce la difesa che a fronte della richiesta di nove giorni, non eccedenteil numero massimo previsto, pari a 45 giorni all’anno, il Magistrato pur afronte di un comportamento corretto, immotivatamente, ne ha concessi solotre in relazione alle festività natalizie rigettando la richiesta per il periodosuccessivo3.

Con requisitoria, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M.

Fiore, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va, innanzitutto, ribadito il principio consolidato di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale i provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema diconcessione della licenza premio hanno natura giurisdizionale.

Le decisioni inmateria di licenza ai semiliberi, così come quelle in ordine ai permessi premioe alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quantoincidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul gradodi privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi,sull'esecuzione della pena.

In ragione di ciò tali provvedimenti, comeaffermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 225 del 1995 e n. 349del 1993, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva dilegge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall'art. 13,secondo comma, Cost.Di conseguenza, contro tali provvedimenti è sempre ammesso ricorso percassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previstodall'art. 111, comma settimo, cost. (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep.2024, Mirabella, Rv. 285853 - 01) Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.277884 - 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01;Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132 del20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01, così come si evince anche da Sez.

U, n.24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465 - 01, contra Sez. 1, n.15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Natoli, Rv. 224016 - 01).3.

Tanto premesso, il provvedimento adottato dal Magistrato disorveglianza di Lecce in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata concessaa [OSCURATO:PERSONA], ammesso al regime di semilibertà, una licenza premio delladurata di soli tre giorni, dal 24 dicembre al 27 dicembre 2025, a fronte deinove giorni richiesti, risulta affetto da violazione di legge per difetto assolutodi motivazione.Invero, il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni per le quali larichiesta sia stata accolta soltanto in parte e, in particolare, non chiarisce imotivi del rigetto con riferimento ai restanti sei giorni di licenza domandati.Tale omissione motivazionale appare ancor più evidente se si considera che lostesso Magistrato di sorveglianza, nella parte introduttiva del provvedimento,dà atto della fondatezza dell’istanza in ragione della regolare condotta delricorrente, elementi che avrebbero richiesto una specifica giustificazionedell’accoglimento solo parziale della domanda.A conferma della denunciata carenza motivazionale, si rileva inoltre che leprescrizioni indicate nel provvedimento, alle quali il ricorrente avrebbe dovutocompreso tra i mesi di giugno e settembre, del tutto estraneo al periodooggetto dell’istanza e del beneficio effettivamente concesso.Tale evidente incongruenza porta a ritenere il ricorso ad una motivazioneinesistente nonché frutto di un errore materiale, circostanza che impedisce diindividuare l’effettivo iter logico-giuridico seguito dal Magistrato disorveglianza e determina, conseguentemente, la nullità del provvedimento permotivazione apparente, che integra gli estremi della violazione di legge di cuiall'art. 125 cod. proc. (ex multis, Sez. 6, n. 36885 del 02/10/2025, Andreini,Rv. 288885 – 01, Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019, Carbone, Rv.275221 – 01).4.

Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento deldecreto impugnato relativamente al diniego parziale di licenza premio, conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato relativamente al diniego paziale di licenza premiocon rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento impugnato, emesso in data 12 dicembre 2025, ilMagistrato di sorveglianza di Lecce ha parzialmente accolto l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al regime di semilibertà, diretta adottenere la concessione di nove giorni di licenza, ai sensi dell’art. 52 dellalegge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). In particolare,il Magistrato ha autorizzato soltanto tre giorni di licenza, dal 24 dicembre2025 al 27 dicembre 2025, rigettando per la restante parte la richiestaavanzata.2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione GiovanniPrinari, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] la violazione di legge per mancata motivazione in ordine aldiniego.Deduce la difesa che a fronte della richiesta di nove giorni, non eccedenteil numero massimo previsto, pari a 45 giorni all’anno, il Magistrato pur afronte di un comportamento corretto, immotivatamente, ne ha concessi solotre in relazione alle festività natalizie rigettando la richiesta per il periodosuccessivo3. Con requisitoria, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va, innanzitutto, ribadito il principio consolidato di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale i provvedimenti resi dal Magistrato di sorveglianza in tema diconcessione della licenza premio hanno natura giurisdizionale. Le decisioni inmateria di licenza ai semiliberi, così come quelle in ordine ai permessi premioe alle licenze per gli internati, infatti, hanno natura sostanziale in quantoincidono, seppure temporaneamente e anche solo in modo parziale, sul gradodi privazione della libertà personale imposto al condannato e, quindi,sull'esecuzione della pena. In ragione di ciò tali provvedimenti, comeaffermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 225 del 1995 e n. 349del 1993, non possono essere adottati al di fuori dei principi della riserva dilegge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall'art. 13,secondo comma, Cost.Di conseguenza, contro tali provvedimenti è sempre ammesso ricorso percassazione per violazione di legge ai sensi del principio generale previstodall'art. 111, comma settimo, cost. (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep.2024, Mirabella, Rv. 285853 - 01) Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.277884 - 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 - 01;Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132 del20/05/2003, Sessa, Rv. 226135 - 01, così come si evince anche da Sez. U, n.24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465 - 01, contra Sez. 1, n.15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Natoli, Rv. 224016 - 01).3. Tanto premesso, il provvedimento adottato dal Magistrato disorveglianza di Lecce in data 12 dicembre 2025, con il quale è stata concessaa [OSCURATO:PERSONA], ammesso al regime di semilibertà, una licenza premio delladurata di soli tre giorni, dal 24 dicembre al 27 dicembre 2025, a fronte deinove giorni richiesti, risulta affetto da violazione di legge per difetto assolutodi motivazione.Invero, il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni per le quali larichiesta sia stata accolta soltanto in parte e, in particolare, non chiarisce imotivi del rigetto con riferimento ai restanti sei giorni di licenza domandati.Tale omissione motivazionale appare ancor più evidente se si considera che lostesso Magistrato di sorveglianza, nella parte introduttiva del provvedimento,dà atto della fondatezza dell’istanza in ragione della regolare condotta delricorrente, elementi che avrebbero richiesto una specifica giustificazionedell’accoglimento solo parziale della domanda.A conferma della denunciata carenza motivazionale, si rileva inoltre che leprescrizioni indicate nel provvedimento, alle quali il ricorrente avrebbe dovutocompreso tra i mesi di giugno e settembre, del tutto estraneo al periodooggetto dell’istanza e del beneficio effettivamente concesso.Tale evidente incongruenza porta a ritenere il ricorso ad una motivazioneinesistente nonché frutto di un errore materiale, circostanza che impedisce diindividuare l’effettivo iter logico-giuridico seguito dal Magistrato disorveglianza e determina, conseguentemente, la nullità del provvedimento permotivazione apparente, che integra gli estremi della violazione di legge di cuiall'art. 125 cod. proc. (ex multis, Sez. 6, n. 36885 del 02/10/2025, Andreini,Rv. 288885 – 01, Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019, Carbone, Rv.275221 – 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento deldecreto impugnato relativamente al diniego parziale di licenza premio, conrinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato relativamente al diniego paziale di licenza premiocon rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris