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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 18505/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27168/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Venezia 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; – controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio n. 2197/2016 depositata il 19 aprile 2016 non notificata.

Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] - la contribuente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento di € 381.623,82, riguardante l’Ici per l’anno 2008; - la CTP aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione emesso per tardivo o insufficiente versamento dell’Ici dovuta per n. 20 unità immobiliari, sul presupposto, per quello che ad oggi rileva, che: l’imponibile risultava correttamente individuato sulla base del valore catastale degli immobili determinato attraverso la procedura cd DOCFA; era irrilevante l’omessa notifica della rettifica operata dall’amministrazione finanziaria rispetto alla dichiarazione del contribuente; - la CTR ha ripreso le motivazioni del giudice di prime cure affermando quanto segue.

Con riferimento alla doglianza relativa all’omessa notifica della rettifica della rendita catastale in variazione di quella comunicata dalla contribuente, si è trattato di una variazione effettuata su denuncia della contribuente, in seguito alla quale l’ufficio del territorio aveva la facoltà di adottare eventuali rettifiche; la procedura non rientrava nella previsione di cui all’art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342, in quanto trovava applicazione l’art. 74 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701; il termine annuale previsto al comma 3 della disposizione da ultimo citata non è perentorio e, in ogni caso, la rettifica compiuta dall’amministrazione finanziaria può essere contestata dal contribuente soltanto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla rettifica stessa; - il Comune si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva; - il giudizio è stato sospeso, avendo la contribuente presentato istanza a tal fine per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - nelle more il Comune ha presentato istanza di estinzione del giudizio per avvenuto sgravio totale della cartella.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 e dell’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 in relazione agli artt.2697 e 2700 c.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

3. Risulta che la società contribuente ha presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, chiedendo la sospensione del giudizio e che, poi, ha provveduto all’integrale pagamento previsto.

Nel caso in esame il Comune, infatti, con la memoria difensiva ha dato atto dell’integrale pagamento richiesto per la definizione agevolata, allegando il provvedimento di discarico (prot.

QB/2022/73853 dell’11 febbraio 2022, doc. allegato alla memoria difensiva).

L’art. 6 ora citato, al comma 1, prevede che: “1.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.

Il comma 6 dispone che: “6.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019… omissis”.

Ai sensi del comma 16, poi: “16.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale” (Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 136 del 2018, in sede di conversione).

Il comune di Roma con Deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 29 marzo 2019 ha stabilito la sua “Adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 2018, n. 136”.

4. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti per la definizione agevolata relativa alla cartella di pagamento 0972020013803998600 previsti dal d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella l.n. 136 del 2018.

Ne consegue l’estinzione del giudizio.

7. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 (v. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, l’ 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27168/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Venezia 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; – controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio n. 2197/2016 depositata il 19 aprile 2016 non notificata. Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] - la contribuente propone due motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, emessa dalla CTR del Lazio che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento di € 381.623,82, riguardante l’Ici per l’anno 2008; - la CTP aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione emesso per tardivo o insufficiente versamento dell’Ici dovuta per n. 20 unità immobiliari, sul presupposto, per quello che ad oggi rileva, che: l’imponibile risultava correttamente individuato sulla base del valore catastale degli immobili determinato attraverso la procedura cd DOCFA; era irrilevante l’omessa notifica della rettifica operata dall’amministrazione finanziaria rispetto alla dichiarazione del contribuente; - la CTR ha ripreso le motivazioni del giudice di prime cure affermando quanto segue. Con riferimento alla doglianza relativa all’omessa notifica della rettifica della rendita catastale in variazione di quella comunicata dalla contribuente, si è trattato di una variazione effettuata su denuncia della contribuente, in seguito alla quale l’ufficio del territorio aveva la facoltà di adottare eventuali rettifiche; la procedura non rientrava nella previsione di cui all’art. 74 della l. 21 novembre 2000, n. 342, in quanto trovava applicazione l’art. 74 del d.m. 19 aprile 1994 n. 701; il termine annuale previsto al comma 3 della disposizione da ultimo citata non è perentorio e, in ogni caso, la rettifica compiuta dall’amministrazione finanziaria può essere contestata dal contribuente soltanto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla rettifica stessa; - il Comune si costituisce con controricorso e deposita memoria difensiva; - il giudizio è stato sospeso, avendo la contribuente presentato istanza a tal fine per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 - nelle more il Comune ha presentato istanza di estinzione del giudizio per avvenuto sgravio totale della cartella. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 e dell’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 in relazione agli artt.2697 e 2700 c.c. 2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 3. Risulta che la società contribuente ha presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, chiedendo la sospensione del giudizio e che, poi, ha provveduto all’integrale pagamento previsto. Nel caso in esame il Comune, infatti, con la memoria difensiva ha dato atto dell’integrale pagamento richiesto per la definizione agevolata, allegando il provvedimento di discarico (prot. QB/2022/73853 dell’11 febbraio 2022, doc. allegato alla memoria difensiva). L’art. 6 ora citato, al comma 1, prevede che: “1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. Il comma 6 dispone che: “6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019… omissis”. Ai sensi del comma 16, poi: “16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 27168/2016 Numero sezionale 1661/2022 Numero di raccolta generale 18505/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale” (Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della l. n. 136 del 2018, in sede di conversione). Il comune di Roma con Deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 29 marzo 2019 ha stabilito la sua “Adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 2018, n. 136”. 4. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti per la definizione agevolata relativa alla cartella di pagamento 0972020013803998600 previsti dal d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella l.n. 136 del 2018. Ne consegue l’estinzione del giudizio. 7. In ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 (v. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, l’ 11 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 18505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris