CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 23/09/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, difensore dell'indagato, che ha insistito nel chiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza ha sostanzialmente confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di circa 273.000 euro, ritenuta "provento" dei reati di corruzione in atti giudiziari a concussione per i quali è indagato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla corruzione (Capo C), [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani fino al maggio 2016 e poi a Taranto fino al luglio del 2020, avrebbe stabilmente venduto la propria funzione giudiziaria in favore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato penalista, e [OSCURATO:PERSONA], consulente dei Commissari ILVA e delegato da questi a seguire e coordinare le vicende gestionall, produttive e legali degli stabilimenti. In cambio della vendita della funzione Amara e [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Polizia di Stato dedito a curare le relazioni pubbliche dello stesso Amara (così l'imputazione), si sarebbero interessati degli sviluppi della carriera dello stesso Capristo, in un momento in cui era prossima la cessazione dell'incarico di Procuratore di Trani, attraverso una diffusa attività di raccomandazione e\sollecitazione svolta su membri del Consiglio Superiore della Magistratura/ per favorire la nomina dello stesso Capristo in alcuni posti, messi a concorso. Capristo, nominato in tale contesto Procuratore della Repubblica di Taranto, si sarebbe mostrato apertamente amico ed estimatore di Amara e Nicoletti e si sarebbe reso promotore di un approccio dell'ufficio più "aperto, dialogante e favorevole alle esigenze dell'Ilva" così da rafforzare nell'amministrazione straordinaria di uva e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], il convincimento che gli stessi Amara a Nicoletti potessero più agevolmente interloquire e dialogare con la Procura e ciò avrebbe consolidato il ruolo di Nicoletti in Ilva; Capristo, sempre in virtù dei rapporti corruttivi con Amara e Nicoletti, avrebbe garantito una gestione favorevole di alcuni procedimenti a cui era interessata l'Ilva ottenendo da questa una serie di nomine. In tale articolato quadro, Nicoletti avrebbe a sua volta condizionato i dirigenti Ilva sottoposti a procedimenti penali presso la Autorità giudiziaria di Taranto affinché fossero conferiti una serie di incarichi all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "alter ego di Capristo in ragione dello stretto legame tra i due risalente fin dai tempi in cui Capristo era Procuratore a Trani e da questi sponsorizzato". In particolare sarebbero stati conferiti al ricorrente quattro mandati difensivi, non dall'Ilva ma da alcuni dirigenti di questa, che avrebbero portato alla liquidazione di parcelle professionali per la complessiva somma di 273.000 euro in favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo c) Quanto alla concussione (capo d), Capristo, nella qualità di Procuratore della Repubblica a Trani, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore presso lo stesso ufficio e delegato alle indagini in determinati procedimenti, con [OSCURATO:PERSONA], magistrato in servizio presso l'ispettorato generale del Ministero della Giustizia e con [OSCURATO:PERSONA], avrebbero fatto ritenere che unica possibilità per ottenere giustizia presso gli uffici giudiziari di Trani fosse quella di affidarsi a difensori e professionisti di gradimento degli stessi Capristo e Savasta, e tramite [OSCURATO:PERSONA], avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per riciclaggio, a conferire mandato in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia, e di [OSCURATO:PERSONA], quale consulente di parte, così erogando a questi a titolo di anticipo, senza il compimento di attività difensiva, la complessiva somma di 15.000 euro, di cui 5000 euro in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 2. È stato proposto ricorso per cassazione; sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla nozione e quantificazione di profitto per il reato di corruzione. Dopo aver ripercorso lo sviluppo della giurisprudenza della Corte di cassazione sul tema, si fa esplicito riferimento alla nozione di profitto inteso come utilità derivante direttamente dal reato, si richiamano i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte e la distinzione - da questa compiuta ai fini della quantificazione del profitto - tra reato contratto e reato in contratto In tale contesto, si sostiene, sarebbe viziata l'affermazione del Tribunale secondo cui gli incarichi conferiti a Ragno rappresenterebbero la consumazione della fattispecie corruttiva contestata al ricorrente e dunque sarebbero parte integrante del reato; la tesi difensiva è che i contratti intercorsi con Ragno non sarebbero nulli, non coinciderebbero con il reato di corruzione, l'attività professionale sarebbe stata regolarmente svolta e i mandati difensivi sarebbero stati rilasciati liberamente da soggetti terzi rispetto al fatto corruttivo. Dunque si tratterebbe di un caso di reato in contratto con conseguente necessità di quantificare il profitto facendolo non coincidere con l'intero ammontare del vantaggio conseguito dal reato, ma decurtando le somme che, nell'ambito del programma obbligatorio, sarebbero state corrisposte all'indagato come corrispettivo di prestazioni effettivamente compiute. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione del profitto. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla ulteriore questione relativa allo scorporo dal "quantum" sequestrato delle somme conferite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al suo collega Lanucara- codifensore-, degli oneri tributari e delle spese sostenute in relazione ai compensi Ilva (capo c) e Zucaro (capo d). Sarebbero state prodotte fatture comprovanti come una parte della somma liquidata da Ilva in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata da questi girata al collega che, a sua volta, aveva emesso fattura. Dunque le somme corrisposte all'avv. [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti all'importo di 67.320,00 euro, non potrebbero imputarsi a profitto del reato. Non diversamente, dovrebbe essere dedotta la somma di 6.000 euro corrisposta da Ragno a titolo di ritenuta d'acconto sulle fatture emesse da Lanucara e la somma di euro 66.932,87 versata a titolo di imposta. Analoghe considerazioni vengono fatte per i compensi conseguiti per il capo D) [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, nei limiti di cui si dirà. 2. Il primo motivo è infondato, al limite della inammissibilità. Tutta la costruzione giuridica del ricorrente e dello stesso Tribunale ha come presupposto l'assunto secondo cui le somme sequestrate a [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero il profitto derivante dal reato di corruzione e la questione inerirebbe al "quantum" sequestrabile atteso che, secondo il difensore, nella specie non sarebbe sequestrabile l'intero importo conseguito dal ricorrente ma solo l'accrescimento del patrimonio al netto delle somme che costituirebbero il corrispettivo di prestazioni lecite da questi in effetti compiute nell'espletamento dell'attività professionale. 3. La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione in tema di profitto derivante dal reato e, in tale prospettiva, assumono rilievo i principi fissati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in tema di sequestro finalizzato alla confisca - sanzione, prevista dagli artt. 19-53 D.Igs. n. 231 del 2001 (Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e altri, Rv. 239924). Come è stato già rilevato in altre sentenze, il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite "[OSCURATO:PERSONA]" può essere scisso in due parti, una di valenza generale, che definisce il concetto giuridico di profitto del reato, ed un'altra - enunciata in forma di "regola di esclusione" - ritagliata sulla specifica ipotesi dell'illecito che si inserisce in un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive. Quanto alla regola generale, le Sezioni Unite nell'occasione chiarirono che: a) nel linguaggio penalistico il termine "profitto" assume un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico„ non essendo mai stato inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito; b) all'espressione "profitto" va attribuito il significato di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento "quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare"; c) la nozione di profitto confiscabile è diversa e più ristretta di quella di profitto di rilevante entità richiamato nell'art. 13 del d. Ivo 231 del 2001 evocando, solo quest'ultimo, un concetto di profitto "dinamico", rapportato alla natura e al volume dell'attività d'impresa e comprensivo dei vantaggi economici anche non immediati, ma "di prospettiva", in relazione, ad esempio, alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquisire sul mercato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dai suoi organi apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi". Un intero paragrafo della decisione "[OSCURATO:PERSONA]" fu invece dedicato all'approfondimento di possibili deroghe al principio generale. La Corte giunse all'enucleazione di una "regola di esclusione", di cui si è detto: non può ritenersi profitto del reato, e come tale non è legittimamente confiscabile, il 4 ,(n "corrispettivo di una prestazione lecita.., regolarmente eseguita dall'obbligato", benché nell'ambito di un rapporto contrattuale inquinato, nella fase di formazione o in quella di esecuzione, dalla commissione di un reato. In tali casi, il profitto, secondo le Sezioni unite, si identifica con il vantaggio economico derivato dal reato "al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagrnatico con l'ente". Tale conclusione è stata affermata dalla Corte in ragione della distinzione tra impresa criminosa, quella, cioè, stabilmente dedita alla commissione di reati, ed esercizio di un'attività imprenditoriale lecita, nel cui ambito venga realizzato un illecito penale. Il profitto viene identificato nel ricavo lordo quando "s'inserisce [...] validamente, senza alcuna possibilità di letture più restrittive, nello scenario di un'attività totalmente illecita"; quando, invece, l'illecito penale si innesta in un'attività imprenditoriale lecita, l'identificazione del profitto con il lordo "può subire, per così dire, una deroga o un ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportata e adeguata alla concreta situazione che viene in considerazione". Poiché infatti nell'attività economica lecita il trasferimento del bene avviene sulla base dell'esistenza di un titolo giuridico, occorrerebbe, secondo la Corte, verificare quali conseguenze abbia la commissione di un reato sul titolo giuridico in forza del quale il trasferimento avviene. La risposta a tale domanda è stata, come noto, fornita valorizzando la distinzione tra reato-contratto e reato-in contratto; si è affermato che devono essere distinti i casi in cui la legge direttamente sanzioni il regolamento contrattuale (reato-contratto) - ipotesi nelle quali il contratto è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, cod. civ., ovvero per illiceità dell'oggetto- dai casi in cui la legge penale punisca, invece, il comportamento di una parte soltanto nella fase pregressa, di tal che penalmente rilevante non è l'assetto di interessi raggiunto, ma la condotta tenuta da una parte ai danni dell'altra per raggiungerlo (reato-in contratto). 4. Si tratta di una costruzione consolidata nell'a giurisprudenza di legittimità, ma obiettivamente inconferente nel caso di specie, atteso che le somme sequestrate non costituiscono il profitto del reato quanto, piuttosto, il prezzo per la sua commissione. L'Ilva, soggetto corruttore, conferì- direttamente o indirettamente- all'avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto indicato dal pubblico agente corrotto (Capristo), il prezzo della corruzione, cioè il prezzo pagato dai corruttori Nicoletti e Amara al pubblico ufficiale per l'asservimento da parte di questi della funzione e per il compimento degli atti contrari ai doveri d'ufficio. Nello schema accusatorio posto a fondamento del sequestro e delle imputazioni provvisorie, cioè, il pubblico ufficiale corrotto (Capristo) in funzione sinallagmatica all'asservimento contrario ai doveri d'ufficio della sua funzione, avrebbe fatto conseguire una utilità (gli incarichi professionali) in favore di un soggetto terzo (Ragno).Uno schema conforme alla fattispecie criminosa di cui all'art. 319 cod. pen che espressamente prevede che il pubblico ufficiale per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio riceva "per sé o per un terzo" denaro o altra utilità. Nel caso di specie, la concretizzazione del prezzo del reato di corruzione è costituita- secondo la prospettiva accusatoria - anche dalle somme percepite da Ragno, cioè dall'utilità fatta conseguire dal pubblico agente corrotto ad un soggetto terzo. Una prospettiva rispetto alla quale il ricorso, così come l'ordinanza impugnata, rivela la sua strutturale asimmetria, essendo, come detto, articolato tutto su un diverso presupposto giuridico, e cioè che nella specie si debba discutere di profitto di reato. Ne discende che il tema su cui le parti hanno a lungo dibattuto, relativo alla corretta quantificazione del profitto, non è pertinente, atteso che le somme percepite da Ragno costituiscono il prezzo del reato e come tali integralmente sequestrabili. 5. È invece in parte fondato il secondo motivo di ricorso. 5.1. È fondato il motivo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto "l'irrilevanza di qualsivoglia ulteriore considerazione.. relativamente ai rapporti economici intercorsi con l'altro codifensore (il Lanucara)" (così il Tribunale a pag. 28 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di un'affermazione instabile. Se è vero che sul punto deve essere verificato l'interesse a ricorrere dell'indagato, il quale sembrerebbe far valere un diritto di cui sarebbe titolare il codiiFensore, è altrettanto vero che non è affatto chiaro perché dovrebbero essere sottoposti a vincolo reale le somme liquidate in favore dell'indagato, che, in realtà, sarebbero relative all'attività professionale svolta da un soggetto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], estraneo al reato. Sul punto l'ordinanza deve essere annullata e il Tribunale verificherà, da una parte, se ed in che limiti sia ammissibile e fondata la richiesta dell'indagato al riguardo, e, dall'altra, eventualmente, se e in favore di chi debba essere disposta la restituzione del denaro. 5.2. Il motivo in esame è invece infondato nella parte residua, non essendo chiaro perché dal prezzo del reato dovrebbe essere detratta la somma versata all'erario a tiolo di imposta. L'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 ha, infatti, previsto che «Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria». Si tratta di una disposizione che stabilisce l'imponibilità dei proventi da attività illecita in presenza di due condizioni e, segnatamente, dalla possibilità di ascrizione ad una delle categorie reddituali previste dal sistema delle imposte dei redditi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dalla mancata soggezione dei proventi illeciti a sequestro o confisca penale. Sotto il primo profilo, la disposizione non stabilisce una classiikazione peculiare dei proventi da attività illecita, bensì li riconduce alle regole ordinarie di identificazione del reddito imponibile (fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Con l'art. 36, comma 34 bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), tuttavia, il legislatore ha ovviato alle oggettive difficoltà di classificazione dei proventi illeciti nelle categorie reddituali delineate dal d.P.R. n. 917 del 1986, stabilendo che «...la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi». Quanto al secondo profilo, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità civile, i proventi da attività illecite sono esclusi dalla base imponibile soltanto qualora il provvedimento ablatorio sia intervenuto nel medesimo periodo d'imposta in cui si è consolidato il reddito (ex multis: Sez. 5 civ., n. 28375 del 05/11/2019, Rv. 655895); se, infatti, l'ablazione interviene nello stesso periodo di imposta, viene meno il presupposto del possesso del reddito prima dell'insorgenza dell'obbligo dichiarativo. Qualora, invece, si crei una divaricazione di periodo d'imposta tra la percezione del reddito e l'applicazione della confisca o del sequestro, le imposte devono essere versate sui proventi conseguiti dall'illecito penale (così lucidamente e in modo condivisibile, Sez. 6, n. 13936 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sunsky s.r.I.) Si è aggiunto che, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità civile, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della I. n. 537 del 1993, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita (ex plurimis, Sez. 5 civ., n. 28375 del 05/11/2019, Rv. 655895; Sez. 5 civ., n. 28519 del 20/12/2013, Rv. 629332; Sez. 5 civ., n. 869 del 20/01/2010, Rv. 611631; Sez. 5 civ., n. 7411 del 19/11/2009, Rv. 246095).Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti previsti dalla legge, essendo intervenuto il sequestro il 14.6.2021, cioè in un periodo successivo all'anno di imposta (2019) in cui il reddito illecito è stato conseguito. Dunque non è obiettivamente chiaro perché dalle somme sequestrate dovrebbero essere detratte le somme versate a titolo di imposta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'importo sequestrato in relazione ai