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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04973/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 13775/2025 R.G, richiestodal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 25 giugno 2024, nel procedimento iscritto al NRG 2360 del 2024 fra: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti costituiti in questa fase- contro Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -resistente non costituito in questa fase- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con le quali ha chiesto che la Corte voglia dichiarare inammissibile il conflitto.

Rilevatoche: - dinanzi Tribunale di Cuneo è stato riassunto il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 140/2024, emessa dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della tutela della Qualità e [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste in data 8 marzo 2024, notificata in pari data, per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 198/2021; - l’opposizione fu inizialmente proposta dalla società intimata dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato incompetente, accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dal Ministero resistente, cui aveva aderito parte opponente; - il Tribunale di Cuneo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, sostenendo che la competenza per territorio deve essere individuata nel Tribunale di Milano, quale luogo in cui ha sede la società intimata, ovvero il luogo in cui è stata assunta la determinazione unilaterale di modifica del prezzo, che ha integrato la condotta illecita, e non nel luogo dove ha sede il soggetto che ha subito la modifica contrattuale; -gli opponenti hanno depositato note difensive ex art. 47 c.p.c.; - il collegio condivide le conclusioni de l Procuratore generale, il quale ha invocato la declaratoria di inammissibil ità del regolamento di competenza, in quanto richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo tardivamente; - infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte , ilregolamento di competenza , richiesto dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito,può ritenersi tempestivo a norma dell'art. 38 c.p.c. solo se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; - il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità delregolamento d'ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all'udienza ditrattazione successiva ad un'altra di mero rinvio (Cass.n. 20488/2018; Cass. n. 25579/2021); - è stato , inoltre , chiarito che nel rito ordinario la prima udienza di trattazione si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., mentre nel processo del lavoro, la medesima corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficionon oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il già menzionato decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità delregolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione (Cass. n. 19410/2010); - che nel caso in esame il regolamento è stato richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo a scioglimento di riserva assunta nella terza udienza di trattazione; - che la violazione della preclusione di cui sopra è deducibile in sede diregolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione (Cass. n. 16557/2008; Cass. n. 15818/2020); - che il regolamento di competenza , così come richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo, deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e le parti vanno rimesse dinanzi al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio, con termine di legge per la riassunzione; - che nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente procedimento conseguente a regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il conflitto di competenza così come sollevato dalTribunale di Cuneo e rimette le parti dinanzi allo stesso Tribunale per la prosecuzione del giudizio con riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 13775/2025 R.G, richiestodal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 25 giugno 2024, nel procedimento iscritto al NRG 2360 del 2024 fra: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti costituiti in questa fase- contro Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -resistente non costituito in questa fase- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con le quali ha chiesto che la Corte voglia dichiarare inammissibile il conflitto. Rilevatoche: - dinanzi Tribunale di Cuneo è stato riassunto il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 140/2024, emessa dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della tutela della Qualità e [OSCURATO:PERSONA] dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste in data 8 marzo 2024, notificata in pari data, per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 198/2021; - l’opposizione fu inizialmente proposta dalla società intimata dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era dichiarato incompetente, accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dal Ministero resistente, cui aveva aderito parte opponente; - il Tribunale di Cuneo ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, sostenendo che la competenza per territorio deve essere individuata nel Tribunale di Milano, quale luogo in cui ha sede la società intimata, ovvero il luogo in cui è stata assunta la determinazione unilaterale di modifica del prezzo, che ha integrato la condotta illecita, e non nel luogo dove ha sede il soggetto che ha subito la modifica contrattuale; -gli opponenti hanno depositato note difensive ex art. 47 c.p.c.; - il collegio condivide le conclusioni de l Procuratore generale, il quale ha invocato la declaratoria di inammissibil ità del regolamento di competenza, in quanto richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo tardivamente; - infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte , ilregolamento di competenza , richiesto dal giudice investito della controversia a seguito di declinatoria della lite da parte del giudice preventivamente adito,può ritenersi tempestivo a norma dell'art. 38 c.p.c. solo se è promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; - il mancato rispetto di detto termine comporta l'inammissibilità delregolamento d'ufficio, anche quando lo stesso è sollevato all'udienza ditrattazione successiva ad un'altra di mero rinvio (Cass.n. 20488/2018; Cass. n. 25579/2021); - è stato , inoltre , chiarito che nel rito ordinario la prima udienza di trattazione si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., mentre nel processo del lavoro, la medesima corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficionon oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il già menzionato decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità delregolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione (Cass. n. 19410/2010); - che nel caso in esame il regolamento è stato richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo a scioglimento di riserva assunta nella terza udienza di trattazione; - che la violazione della preclusione di cui sopra è deducibile in sede diregolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione (Cass. n. 16557/2008; Cass. n. 15818/2020); - che il regolamento di competenza , così come richiesto d’ufficio dal Tribunale di Cuneo, deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e le parti vanno rimesse dinanzi al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio, con termine di legge per la riassunzione; - che nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente procedimento conseguente a regolamento di competenza d’ufficio. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il conflitto di competenza così come sollevato dalTribunale di Cuneo e rimette le parti dinanzi allo stesso Tribunale per la prosecuzione del giudizio con riassunzione nel termine di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezi
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