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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11095/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11095 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3129/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38265/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; - che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] BelmonteP.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto  da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t                       [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; -  che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE             11095 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3129/2026 [OSCURATO:PERSONA]  - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 38265/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto  da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t                       [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -  che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione; -  che il primo motivo di ricorso — formulato sotto i profili della mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni della certa identificazione dell'imputata; -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti o anche all'assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                   [OSCURATO:PERSONA] BelmonteP.Q.MIl Consigliere estensore                   [OSCURATO:PERSONA]
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