CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/0911988 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 90) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente riconosciuto l'attendibilità del test eseguito per l'accertamento del tasso alcolemico, in quanto effettuato mediante metodologie standard adoperate da sanitari professionisti operanti all'interno di una struttura pubblica, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estens