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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49530/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata GANGI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Patti.

In particolare, la Corte di appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod.pen. il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata per tale reato; ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen..

Deducono:

1.1. "Violazione dell'art. 606 cpp lettera c) in relazione all'art. 521 c.p.p. e 516 stesso codice".

Il motivo riguarda soltanto [OSCURATO:PERSONA] e si rivolge alla riqualificazione ai sensi s." dell'art. 624 cod.pen. del fatto contestatole, originariamente qualificato ai sensi dell'art. 647 cod.pen.

Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo l'immutazione del fatto, mentre «al contrario, esiste una evidente e sostanziale distinzione tra gli elementi costitutivi del reato di appropriazione di cose smarrite (...) e quello di cui all'art. 624 cod.pen.».

Illustra, dunque, la struttura dell'uno e dell'altro reato, per rimarcare la violazione degli artt. 516 e 521 cod.proc.pen e del diritto di difesa.

1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 624 c.p. all'art. 647 c.p. -oggi abrogato- ed in relazione all'art. 192 e 530 c.p.p.".

Anche il secondo motivo riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si deduce l'assenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurazione del furto addebitatole, mancando ogni elemento concreto capace di comprovarlo.

Si denuncia, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 42 c.p. ed in relazione all'art. 648 c.p. in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA]".

Il terzo motivo si rivolge alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al cui riguardo si assume che «non vi è alcun riferimento, in motivazione, alla necessaria prova della consapevolezza della provenienza di un delitto sottostante del bene acquisito e, dunque, del fondamentale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., la cui assenza era stata, per altro, attestata dal Giudice di primo grado». [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. I due motivi di impugnazione esposti per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi manifestamente infondati.

1.1.1. Anzitutto, va ricordato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza.

Tanto si rinviene nel caso in esame, ove si consideri che nel capo di imputazione è descritto un fatto preciso e non modificato dalla Corte di appello, con il quale si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di essersi appropriata di un telefono cellulare smarrito.

Su tale fatto l'imputata si è puntualmente difesa, così che non si è configurata alcuna violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. 2 Apk.1\X Peraltro, così individuato il fatto, va ulteriormente rimarcato come sia corretta la sua qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624 cod.pen., alla luce dell'orientamento assolutamente maggioritario, cui si intende dare seguito, secondo il quale «integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio», (Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 Ud., dep. il 2017, Corti, Rv. 268910 - 01).

Proprio l'ovvia considerazione della consapevolezza dell'altruità del bene - comunque- rinvenuto dimostra la manifesta infondatezza delle deduzioni correlate alla sussistenza dell'elemento psicologico del furto.

1.1.2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Corte di appello ha rimarcato che non appariva credibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il regalo della madre senza chiedere ulteriori informazioni, nonostante l'assenza di una confezione e di tutti gli accessori in genere presenti nel pacco quando si tratta di un telefono nuovo.

Una tale motivazione risulta insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguata, logica e non contraddittoria; le censure che le vengono opposte, dal loro canto, si risolvono in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

A tal proposito va ricordato che sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente o fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata GANGI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 29/06/2020 della Corte di appello di Messina che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Patti. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod.pen. il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannata per tale reato; ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606 cpp lettera c) in relazione all'art. 521 c.p.p. e 516 stesso codice". Il motivo riguarda soltanto [OSCURATO:PERSONA] e si rivolge alla riqualificazione ai sensi s." dell'art. 624 cod.pen. del fatto contestatole, originariamente qualificato ai sensi dell'art. 647 cod.pen. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente escluso la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., ritenendo l'immutazione del fatto, mentre «al contrario, esiste una evidente e sostanziale distinzione tra gli elementi costitutivi del reato di appropriazione di cose smarrite (...) e quello di cui all'art. 624 cod.pen.». Illustra, dunque, la struttura dell'uno e dell'altro reato, per rimarcare la violazione degli artt. 516 e 521 cod.proc.pen e del diritto di difesa. 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 624 c.p. all'art. 647 c.p. -oggi abrogato- ed in relazione all'art. 192 e 530 c.p.p.". Anche il secondo motivo riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], al cui riguardo si deduce l'assenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurazione del furto addebitatole, mancando ogni elemento concreto capace di comprovarlo. Si denuncia, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. 1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 42 c.p. ed in relazione all'art. 648 c.p. in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo costitutivo del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA]". Il terzo motivo si rivolge alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al cui riguardo si assume che «non vi è alcun riferimento, in motivazione, alla necessaria prova della consapevolezza della provenienza di un delitto sottostante del bene acquisito e, dunque, del fondamentale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 648 cod.pen., la cui assenza era stata, per altro, attestata dal Giudice di primo grado». [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. I due motivi di impugnazione esposti per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi manifestamente infondati. 1.1.1. Anzitutto, va ricordato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Tanto si rinviene nel caso in esame, ove si consideri che nel capo di imputazione è descritto un fatto preciso e non modificato dalla Corte di appello, con il quale si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di essersi appropriata di un telefono cellulare smarrito. Su tale fatto l'imputata si è puntualmente difesa, così che non si è configurata alcuna violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. 2 Apk.1\X Peraltro, così individuato il fatto, va ulteriormente rimarcato come sia corretta la sua qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 624 cod.pen., alla luce dell'orientamento assolutamente maggioritario, cui si intende dare seguito, secondo il quale «integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio», (Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 Ud., dep. il 2017, Corti, Rv. 268910 - 01). Proprio l'ovvia considerazione della consapevolezza dell'altruità del bene - comunque- rinvenuto dimostra la manifesta infondatezza delle deduzioni correlate alla sussistenza dell'elemento psicologico del furto. 1.1.2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la Corte di appello ha rimarcato che non appariva credibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato il regalo della madre senza chiedere ulteriori informazioni, nonostante l'assenza di una confezione e di tutti gli accessori in genere presenti nel pacco quando si tratta di un telefono nuovo. Una tale motivazione risulta insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguata, logica e non contraddittoria; le censure che le vengono opposte, dal loro canto, si risolvono in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che - di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. A tal proposito va ricordato che sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente o fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 49530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris