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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10567/2026

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ti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall' AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.805/2018 depositata il 19/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appello deicontribuenti, con la conferma della decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale (successivoNumero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026a Docfa), che aveva classificato l’unità immobiliare in A/8 (villa) mentrecon la Docfa i contribuenti avevano attribuito la categoria A/2.2. ricorrono per cassazione i contribuenti con quattro motivi integrati dasuccessiva memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato relativamente al quarto motivo, assorbito il primomotivo; infondati il secondo ed il terzo motivo; la sentenza deve esserecassata con la decisione nel merito da parte di questa Corte, diaccoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti, non essendonecessari ulteriori accertamenti di merito; spese dell’intero giudizio acarico della controricorrente Agenzia.2.

Con il quarto motivo i contribuenti prospettano la violazionedell’articolo 6, d.P.R. n. 1142 del 1949, del quadro generale dellecategorie catastali, Circolare n. 134 del 1941, interpretata dallaCircolare n. 5 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. .Il motivo è fondato.

I fatti sono pacifici tra le parti, e accertati dalledecisioni di merito.

L’immobile in oggetto deriva dal frazionamento inotto unità di una villa monofamiliare con giardino di pertinenza; l’unitàabitativa è sita all’ultimo piano (piano terzo, sottotetto) con vani estesicon altezza di soli 150 cm; l’appartamento è privo di giardino diproprietà.

Le otto unità immobiliari ricavate dalla villa sono ora uncondominio.La sentenza impugnata evidenzia che anche i mini-appartamenti ricavatidal frazionamento delle ville potrebbero far parte della categoria A/1;categoria A/1 che riguarda tuttavia le abitazioni di tipo signorile, che ècosa diversa dall’A/8 che concerne le ville (l’Agenzia delle Entrate haassegnato la categoria A/8, non la A/1).Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026E’ pacifico che l’appartamento in oggetto non abbia nessun giardino dipertinenza e non è prospettato, nell’avviso di accertamento e nellecontrodeduzioni dell’Agenzia, neanche un giardino in comproprietà («Intema di classamento di immobili nelle categorie A8 (villa) e A7 (villini),l'esistenza di un giardino o di una corte, quale elemento differenziatoredelle ville e dei villini rispetto alle unità immobiliari classificabili comeabitazioni di tipo civile (A2), non assume rilevanza catastale solo se aduso esclusivo dell'immobile abitativo da censire, ma anche ove sia aduso comune con altre unità abitative, non precludendo di per sél'inserimento del bene nelle predette categorie A8 e A7, nel concorsocon le altre caratteristiche tipologiche» Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n.9358, Rv. 670805 - 01).L’assenza di giardino in esclusiva proprietà (o comune) e la limitatasuperficie con le caratteristiche di sottotetto comporta l’illegittimitàdell’applicazione della categoria A/8 villa, in violazione dell’art. 6, d.P.R.n. 1142 del 1949.3.

L’accoglimento del quarto motivo, sulla radicale ed originariaillegittimità dell’atto di classamento, logicamente assorbe il primomotivo di ricorso (violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.).

L’omessa pronuncia sulla carenza dimotivazione dell’avviso di accertamento impugnato.4.

Il secondo ed il terzo motivo (sul vizio di motivazione della sentenza(violazione degli art. 132 cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992 inrelazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) sono infondati.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questaCorte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario),Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenirealla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacatodi legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica delrispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in talegrave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudicidi appello, hanno affrontato i motivi di appello e deciso con motivazionecomunque esistente.

P.Q.Maccoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo motivo, rigettati imotivi secondo e terzo; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso dei contribuenti annullando l’avviso impugnato.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado in Euro5.000,00; per il secondo grado in euro 5.000,00; per il giudizio di legittimitàin euro 4.500,00 per compensi, il tutto oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall' AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.805/2018 depositata il 19/06/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR rigettava l’appello deicontribuenti, con la conferma della decisione di primo grado che avevarespinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale (successivoNumero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026a Docfa), che aveva classificato l’unità immobiliare in A/8 (villa) mentrecon la Docfa i contribuenti avevano attribuito la categoria A/2.2. ricorrono per cassazione i contribuenti con quattro motivi integrati dasuccessiva memoria;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate che chiede il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato relativamente al quarto motivo, assorbito il primomotivo; infondati il secondo ed il terzo motivo; la sentenza deve esserecassata con la decisione nel merito da parte di questa Corte, diaccoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti, non essendonecessari ulteriori accertamenti di merito; spese dell’intero giudizio acarico della controricorrente Agenzia.2. Con il quarto motivo i contribuenti prospettano la violazionedell’articolo 6, d.P.R. n. 1142 del 1949, del quadro generale dellecategorie catastali, Circolare n. 134 del 1941, interpretata dallaCircolare n. 5 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. .Il motivo è fondato. I fatti sono pacifici tra le parti, e accertati dalledecisioni di merito. L’immobile in oggetto deriva dal frazionamento inotto unità di una villa monofamiliare con giardino di pertinenza; l’unitàabitativa è sita all’ultimo piano (piano terzo, sottotetto) con vani estesicon altezza di soli 150 cm; l’appartamento è privo di giardino diproprietà. Le otto unità immobiliari ricavate dalla villa sono ora uncondominio.La sentenza impugnata evidenzia che anche i mini-appartamenti ricavatidal frazionamento delle ville potrebbero far parte della categoria A/1;categoria A/1 che riguarda tuttavia le abitazioni di tipo signorile, che ècosa diversa dall’A/8 che concerne le ville (l’Agenzia delle Entrate haassegnato la categoria A/8, non la A/1).Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026E’ pacifico che l’appartamento in oggetto non abbia nessun giardino dipertinenza e non è prospettato, nell’avviso di accertamento e nellecontrodeduzioni dell’Agenzia, neanche un giardino in comproprietà («Intema di classamento di immobili nelle categorie A8 (villa) e A7 (villini),l'esistenza di un giardino o di una corte, quale elemento differenziatoredelle ville e dei villini rispetto alle unità immobiliari classificabili comeabitazioni di tipo civile (A2), non assume rilevanza catastale solo se aduso esclusivo dell'immobile abitativo da censire, ma anche ove sia aduso comune con altre unità abitative, non precludendo di per sél'inserimento del bene nelle predette categorie A8 e A7, nel concorsocon le altre caratteristiche tipologiche» Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n.9358, Rv. 670805 - 01).L’assenza di giardino in esclusiva proprietà (o comune) e la limitatasuperficie con le caratteristiche di sottotetto comporta l’illegittimitàdell’applicazione della categoria A/8 villa, in violazione dell’art. 6, d.P.R.n. 1142 del 1949.3. L’accoglimento del quarto motivo, sulla radicale ed originariaillegittimità dell’atto di classamento, logicamente assorbe il primomotivo di ricorso (violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.). L’omessa pronuncia sulla carenza dimotivazione dell’avviso di accertamento impugnato.4. Il secondo ed il terzo motivo (sul vizio di motivazione della sentenza(violazione degli art. 132 cod. proc. civ. e 36, d. lgs. 546 del 1992 inrelazione all’art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) sono infondati.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questaCorte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario),Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenirealla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacatodi legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica delrispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancanteo meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in talegrave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudicidi appello, hanno affrontato i motivi di appello e deciso con motivazionecomunque esistente. P.Q.Maccoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il primo motivo, rigettati imotivi secondo e terzo; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso dei contribuenti annullando l’avviso impugnato.Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado in Euro5.000,00; per il secondo grado in euro 5.000,00; per il giudizio di legittimitàin euro 4.500,00 per compensi, il tutto oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Numero registro generale 2902/2019Numero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 10567/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]