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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 04676/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2001/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/19/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2006, con il quale il Tribunale di Avellino le aveva ingiunto il pagamento della somma di C 10.693,21, oltre Iva ed accessori, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], quale compenso per le prestazioni professionali espletate in suo favore.

Avverso la sentenza n. 1529/2011, con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'opposizione, proponeva appello l'opponente, cui resisteva l'opposto.

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2001 del 18 maggio 2016, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando per il resto il gravame, condannando l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado.

In primo luogo, era disatteso il motivo di appello che reiterava la contestazione quanto alla legittimazione dello studio associato a poter pretendere il compenso, rilevando che invece, dalle prove assunte, emergeva che l'incarico era stato effettivamente conferito allo studio e non anche ad uno dei suoi associati, così come emergeva dalle fatture e da un assegno in precedenza emesso per il pagamento del compenso.

Inoltre, una delle testi aveva chiaramente riferito che la società era perfettamente consapevole del fatto che l'attività di assistenza e consulenza era resa dallo studio in forma associata.

Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -2- In secondo luogo, reputava fondato il secondo motivo di appello che contestava la dimostrazione del diritto di credito azionato in via monitoria.

La Corte d'Appello, dopo aver ricordato che la parcella vistata dal consiglio dell'ordine, se pure costituisce prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, non lo è altrettanto in sede di opposizione, rilevava che l'opposto non aveva offerto altre prove nel giudizio di cognizione.

La sola produzione del modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie di cui al d.l. n. 415/1992 non consentiva di affermare che vi fosse un credito ancora spettante all'opposto, atteso che la società aveva dimostrato di avere pagato la complessiva somma di £ 40.680.000, e ciò in mancanza di un accordo scritto che provasse la determinazione convenzionale del compenso tra le parti.

Non risultava, quindi, che fosse stato provato che lo studio associato avesse ancora delle ragioni di credito insoddisfatte.

D'altronde lo stesso parere emesso sulla parcella faceva riferimento ad un onorario preconcordato, la cui esistenza non era stata documentata, anche a seguito dell'escussione delle prove orali.

Era, infine, disatteso il terzo motivo di appello che contestava il rigetto della domanda riconvenzionale di danni, in quanto non era stata offerta una sufficiente prova sia della condotta negligente dell'opposto sia della sussidenza e della entità dei danni subiti.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -3-

2. li primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Si evidenzia che la difesa di cui all'atto di opposizione si incentrava sull'eccezione di estinzione del credito per avvenuto adempimento, ma senza che fosse stata disconosciuta l'esistenza del credito, né fosse stata contestata l'entità del compenso richiesto.

La Corte d'Appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha invece accolto l'opposizione ritenendo che non fosse stata offerta la prova del credito vantato in sede monitoria.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 12 delle preleggi, dell'ad, 2233 c_c_ e delvart 2697 c.c.

Si contesta la correttezza dell'affermazione della Corte d'Appello, che, pur ritenendo provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti, ha negato che fosse stata provata anche l'entità del compenso, e ciò trascurando di fare applicazione dell'art. 2233 c.c., che avrebbe imposto, anche in assenza di prova di un accordo sulla misura del compenso, di determinarlo secondo i criteri ivi contemplati.

Inoltre, risulta erronea l'affermazione secondo cui l'accordo per la determinazione del compenso potesse essere raggiunta solo producendo l'atto in forma scritta.

In realtà il ricorrente aveva prodotto tutta la documentazione dalla quale emergeva che il compenso previsto per la pratica di finanziamento era di £. 60.000.000 (si veda il DM n. 34981 del 30/6/1997).

Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -4- Quanto invece alle altre prestazioni per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo (consulenza e sanatorie fiscali e dichiarazione di condono ex art. 9 della legge n. 289/2002), la prova e l'entità del compenso erano fondate sulla loro conformità alle tariffe professionali all'epoca vigenti.

Del pari viziata deve ritenersi la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla società avesse determinato l'estinzione del credito vantato, trattandosi di versamento di una somma inferiore a quella dovuta in base alle tariffe vigenti, e che non tiene conto del fatto che il compenso dovuto per l'assistenza alla pratica di finanziamento era di £. 60.000.000, da versare in tre rate da £.

20.000.000. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la nullità della sentenza per travisamento del materiale probatorio.

Il ricorso incidentale espressamente qualificato come condizionato, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si contestava che lo studio associato potesse vantare il diritto al compenso, non essendo mai stato prospettato alla società che il corrispettivo doveva essere versato allo studio, per effetto degli accordi interni tra gli associati.

3. Rileva il Collegio che con le memorie depositate dalla controricorrente in prossimità della precedente adunanza camerale del 14/9/2021, era stato evidenziato che le parti avevano raggiunto un'intesa transattiva, giusta scrittura privata del 26/4/2018, avente ad oggetto, altresì la controversia per cui è causa; Va osservato che con ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2021 è stata invitata parte ricorrente a prendere posizione Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -5- circa la dedotta transazione e che con memorie del 15/9/2021 la ricorrente ha confermato l'avventa conclusione della transazione, esplicitando la volontà di rinunciare al ricorso proposto, con la conseguenza che può procedersi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio.

Va altresì rilevato che le parti concordano circa la regolamentazione in sede transattiva anche delle spese di lite, sicché nulla deve disporsi al riguardo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione Civile, in data 19 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2001/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/19/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 218/2006, con il quale il Tribunale di Avellino le aveva ingiunto il pagamento della somma di C 10.693,21, oltre Iva ed accessori, in favore dello [OSCURATO:PERSONA], quale compenso per le prestazioni professionali espletate in suo favore. Avverso la sentenza n. 1529/2011, con la quale il Tribunale di Avellino aveva rigettato l'opposizione, proponeva appello l'opponente, cui resisteva l'opposto. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 2001 del 18 maggio 2016, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo, rigettando per il resto il gravame, condannando l'appellato al rimborso delle spese del doppio grado. In primo luogo, era disatteso il motivo di appello che reiterava la contestazione quanto alla legittimazione dello studio associato a poter pretendere il compenso, rilevando che invece, dalle prove assunte, emergeva che l'incarico era stato effettivamente conferito allo studio e non anche ad uno dei suoi associati, così come emergeva dalle fatture e da un assegno in precedenza emesso per il pagamento del compenso. Inoltre, una delle testi aveva chiaramente riferito che la società era perfettamente consapevole del fatto che l'attività di assistenza e consulenza era resa dallo studio in forma associata. Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -2- In secondo luogo, reputava fondato il secondo motivo di appello che contestava la dimostrazione del diritto di credito azionato in via monitoria. La Corte d'Appello, dopo aver ricordato che la parcella vistata dal consiglio dell'ordine, se pure costituisce prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, non lo è altrettanto in sede di opposizione, rilevava che l'opposto non aveva offerto altre prove nel giudizio di cognizione. La sola produzione del modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie di cui al d.l. n. 415/1992 non consentiva di affermare che vi fosse un credito ancora spettante all'opposto, atteso che la società aveva dimostrato di avere pagato la complessiva somma di £ 40.680.000, e ciò in mancanza di un accordo scritto che provasse la determinazione convenzionale del compenso tra le parti. Non risultava, quindi, che fosse stato provato che lo studio associato avesse ancora delle ragioni di credito insoddisfatte. D'altronde lo stesso parere emesso sulla parcella faceva riferimento ad un onorario preconcordato, la cui esistenza non era stata documentata, anche a seguito dell'escussione delle prove orali. Era, infine, disatteso il terzo motivo di appello che contestava il rigetto della domanda riconvenzionale di danni, in quanto non era stata offerta una sufficiente prova sia della condotta negligente dell'opposto sia della sussidenza e della entità dei danni subiti. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -3- 2. li primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c. Si evidenzia che la difesa di cui all'atto di opposizione si incentrava sull'eccezione di estinzione del credito per avvenuto adempimento, ma senza che fosse stata disconosciuta l'esistenza del credito, né fosse stata contestata l'entità del compenso richiesto. La Corte d'Appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha invece accolto l'opposizione ritenendo che non fosse stata offerta la prova del credito vantato in sede monitoria. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 12 delle preleggi, dell'ad, 2233 c_c_ e delvart 2697 c.c. Si contesta la correttezza dell'affermazione della Corte d'Appello, che, pur ritenendo provata l'esistenza del rapporto professionale tra le parti, ha negato che fosse stata provata anche l'entità del compenso, e ciò trascurando di fare applicazione dell'art. 2233 c.c., che avrebbe imposto, anche in assenza di prova di un accordo sulla misura del compenso, di determinarlo secondo i criteri ivi contemplati. Inoltre, risulta erronea l'affermazione secondo cui l'accordo per la determinazione del compenso potesse essere raggiunta solo producendo l'atto in forma scritta. In realtà il ricorrente aveva prodotto tutta la documentazione dalla quale emergeva che il compenso previsto per la pratica di finanziamento era di £. 60.000.000 (si veda il DM n. 34981 del 30/6/1997). Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -4- Quanto invece alle altre prestazioni per le quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo (consulenza e sanatorie fiscali e dichiarazione di condono ex art. 9 della legge n. 289/2002), la prova e l'entità del compenso erano fondate sulla loro conformità alle tariffe professionali all'epoca vigenti. Del pari viziata deve ritenersi la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla società avesse determinato l'estinzione del credito vantato, trattandosi di versamento di una somma inferiore a quella dovuta in base alle tariffe vigenti, e che non tiene conto del fatto che il compenso dovuto per l'assistenza alla pratica di finanziamento era di £. 60.000.000, da versare in tre rate da £. 20.000.000. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la nullità della sentenza per travisamento del materiale probatorio. Il ricorso incidentale espressamente qualificato come condizionato, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si contestava che lo studio associato potesse vantare il diritto al compenso, non essendo mai stato prospettato alla società che il corrispettivo doveva essere versato allo studio, per effetto degli accordi interni tra gli associati. 3. Rileva il Collegio che con le memorie depositate dalla controricorrente in prossimità della precedente adunanza camerale del 14/9/2021, era stato evidenziato che le parti avevano raggiunto un'intesa transattiva, giusta scrittura privata del 26/4/2018, avente ad oggetto, altresì la controversia per cui è causa; Va osservato che con ordinanza interlocutoria del 14 settembre 2021 è stata invitata parte ricorrente a prendere posizione Ric. 2017 n. 00036 sez. 52 - ud. 19-01-2022 -5- circa la dedotta transazione e che con memorie del 15/9/2021 la ricorrente ha confermato l'avventa conclusione della transazione, esplicitando la volontà di rinunciare al ricorso proposto, con la conseguenza che può procedersi alla declaratoria di estinzione del presente giudizio. Va altresì rilevato che le parti concordano circa la regolamentazione in sede transattiva anche delle spese di lite, sicché nulla deve disporsi al riguardo. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione Civile, in data 19 gennaio
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