CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04072/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n.15839/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e Giu seppe Caforio, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Perugia n. 165/2019 d el 15/03/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La committente [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla Corte di appello di Perugia nei confronti dell’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il lodo arbitrale del 2016, con il quale, in parziale accoglimento delle do- mande avanzate dalla convenuta: (a) era stata dichiarata la risoluzione dei contratti di appalto del 2011 e 2013 per inadempimento dell’attrice; (b) era stata condannata l’attrice al risarcimento dei danni liquidati in 2di 5 – 15839/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. circa € 279.821 nonché al rimborso a favore della convenuta del 50% dei compensi da lei corrisposti al collegio arbitrale e al consulente tec- nico, con condanna dell’attrice al pagamento del 50% delle spese di lite. L’impugnazione è stata rigettata. Ricorre in cassazione l’attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo (p. 17) denuncia ex art. 827 c.p.c. che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo defi- nitivo del 2016, quanto ai primi sei motivi, ritenendoli coperti dal giu- dicato interno formatosi per la mancata impugnazione del lodo non de- finitivo del 2014 che li aveva rigettati. In particolare, si denuncia che il lodo non definitivo non si era pronunciato nemmeno parzialmente sul merito della controversia e quindi non era immediatamente impugna- bile secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Si cita inoltre un passo del lodo definitivo che rinvia al contenuto del lodo non defini- tivo sulle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito con ulte- riori precisazioni, che fanno sì che il lodo non definitivo sia stato supe- rato. Nella parte rilevante, la sentenza argomenta nei seguenti termini . Il lodo non definitivo del 2014 ha rigettato tutte le eccezioni di rito che costituiscono i primi sei motivi di impugnazione del lodo definitivo. Il lodo non definitivo non è stato impugnato, cosicché ciò che è stato deliberato in esso non può più essere contestato. La mancata impu- gnazione del lodo non definitivo risulta chiaramente dallo stesso tenore dell’atto di citazione nel quale si precisa che l’attrice agisce per la de- claratoria di nullità del lodo definitivo. Se ne trae conferma anche dal fatto che costei ha depositato dapprima il lodo definitivo del 2016, 3di 5 – 15839/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mentre ha depositato il lodo non definitivo del 2014 su istanza della Corte. Sebbene il caso di specie concerna una impugnazione del lodo non definitivo, da proporsi insieme all'impugnazione del lodo definitivo ex art. 827 co. 3 seconda parte c.p.c. non è dato rinvenire alcuna vo- lontà dell’attrice di impugnare il lodo non definitivo, poiché manca un qualsiasi riferimento a quest’ultimo. Né ad una diversa conclusione si può giungere perché il lodo definitivo ha svolto alcune precisazioni sul contenuto del lodo non definitivo: in tale sede il collegio arbitrale non ha il potere di pronunciarsi di nuovo sulle questioni tratte ad oggetto di un precedente lodo non definitivo. Infatti, le precisazioni de quibus sono da intendere come una mera ripresentazione delle argomenta- zioni già svolte. In conclusione, è da dichiarare inammissibile l'impu- gnazione rispetto ai primi sei motivi di rito. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità/autosuffi- cienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.poiché esso, mentre riporta (p. 19 - 21) brani rilevanti del lodo definitivo del 2016, è privo della trascrizione dei brani rilevanti del lodo non definitivo del 2014, della cui efficacia di giudicato interno per mancata impugnazione si fa questione. Pertanto, la Corte non è posta in condizione di pronunciarsi sul merito del motivo (né tale condizione può recuperarsi in forza dell’indicazione, in calce al ricorso, che sono stati depositati in questa sede i «fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio»). 2. -Il secondo motivo (p. 21 ss. ) denuncia la violazione dell’art. 829 c.p.c.,dell’art. 167 co. 2 c.p.c., nonché l’ omesso esame circa fatti de- cisivi, in quanto la Corte di appello ha statuito che gli altri motivi dedotti dalla ricorrente hanno ad oggetto la violazione di norme di diritto rela- tive al merito della controversia, che possono essere tratte ad oggetto d’impugnazione solo se ciò è espressamente disposto dalle parti o dalla legge (cfr. 829 c.p.c.). Si tratta della : (a) denuncia di violazione 4di 5 – 15839/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’art. 1353 c.c. relativamente al ritenuto avveramento della condi- zione sospensiva della conferma dell’ordine; (b) mancata valutazione del carattere trilaterale del rapporto, che coinvolgeva anche la [OSCURATO:SOCIETA].; (c) erronea pronuncia di risoluzione del contratto; (d) carenza di potere sulla pronuncia di risarcimento del danno; (e) erroneità della c.t.u.; (f) erroneità dei criteri di risarcimento del danno; (g) erronea applicazione degli interessi ex l. 231/2002. La ricorrente fa valere es- senzialmente: la tardività della correlativa eccezione ad opera del la controparte, in quanto costituitasi tardivamente, l’erroneità della pro- nunciad’ufficio da parte della Corte di appello . Fa valere inoltre che comunque almeno due motivi non consisterebbero nella censura di er- rores in iudicando, bensì di errores in procedendo. Il secondo motivo non è fondato. Infatti, nel prevedere che l 'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, l’art. 829 co. 3 c.p.c. sancisce un profilo di ammissibilità dell’impugnazioneper nullità dellodo che è rilevabile d’ufficio dalla Corte di appello investita della cognizione del mezzo. Pertanto, è infondata la censura di violazione dell’art. 167 co. 2 c.p.c. Quanto allacensura di violazione dell’art. 829 co. 3c.p.c. essa non è fondata poiché dall’esame diretto dei motivi di impugnazione del lodo di cui si discute si desume che ognuno di essi denuncia laviolazione di regole di diritto attinenti al merito della con- troversia(né tale qualificazione è impedita dall’intitolazione all’error in procedendo che la parte ricorrente ha attribuito a taluno di essi). Ne segue che resiste alle censure la sentenza impugnata ove si ar- gomenta che tutti gli altri motivi dedotti dall’attrice in impugnazione hanno ad oggetto la violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, ed infatti sono qualificati come errores in iudicando 5di 5 – 15839/2019 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche nell’atto di citazione. Richiamato l’art. 829 c.p.c., la sentenza accerta che nel caso di specie non si dà alcuna delle ipotesi ivi previste per l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al me- rito della controversiae statuisce che tali motivi d’impugnazione sono inammissibili. Il secondo motivo è rigettato. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 8.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono infine i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ric