CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41669/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA Elato avviso alle parQ - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, del 2 ottobre 2018, il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto ascrittogli, di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1 - Innanzitutto perché, a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena appunto di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo della Corte di Cassazione. 2 - In secondo luogo, perché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". 3 - L'inammissibilità del presente ricorso, per entrambe le ricordate ragioni, deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. e, ad essa, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V