CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13357/2016R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e M arina Milli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.29; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 5144/15della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.13357/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con cinque motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 5144/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 27 novembre 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avversol’avviso di irrogazione di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale exart.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990,per aver omesso l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli investimenti ovvero delle attività di natura finanziaria detenute all’estero dal 2003 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta. 1.2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., ritenuta l’ammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, nonché la sussistenza del potere accertativo dell’ufficio anche per le annualità 2003 e 2004, stante il raddoppio dei termini exart. 12, comma 2-ter, d.l. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, con decorrenza dal 1 luglio 2009, affermava la debenza delle sanzioni, in quanto l’amministrazione le aveva applicate sulla differenza tra l’importo giacente all’estero (nella misura del 50 per cento attesa la cointestazione con la coniuge) e le somme scudate. Infine, la C.t.r. dava atto che per l’anno di imposta 2008 il contribuente aveva definito l’atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni. 1.3. Il ricorso venivafissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, all’esito della quale la Corte, previa riunione del procedimento recante il n.13358/2016 R.G. al procedimento n.13357/2016 R.G., disponeva il rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi riuntiti, per consentire alla r.g. n.13357/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte diligente l’integrazione della documentazione relativa alla definizione agevolata. In particolare, la Corte, con l’ordinanza interlocutoria, rilevava la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo aderito alla rottamazione delle cartelle, provvedendo all’integrale pagamento del dovuto. I ricorsi riuniti venivano nuovamente fissati per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Preliminarmente va disposta la separazione del procedimento recante il n.13358/2016R.G. d al procedimento n.13357/2016 R.G. , in quanto l’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendereriguarda solo il presente procedimento. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] , parte ricorrente nel procedimento n.13357/2016 R.G., ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, deducendo di aver aderito alla rottamazione delle cartelle e di aver provveduto all’integrale pagamento del dovuto. Con l’ordinanza del 13 aprile 2023, la Corte, rilevato che d alla documentazione allegata all’istanza risultava l’avvenuto pagamento della somma determinata dall’Agenzia delle entrate per la definizione dei carichi contenuti in una cartella di pagamento, con un numero identificativo che, tuttavia, non era, prima facie, ricollegabile agli atti di contestazione delle sanzioni oggetto di impugnazione e che, ai fini della verifica dell’oggetto della definizione agevolata , non risulta va depositata la relativa domanda, contenente l’impegno a rinunciare al ricorso, disponeva rinvio a nuovo ruolo per l’integrazione della documentazione. r.g. n.13357/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’istanza di rottamazione, contenente l’impegno a rinunziare al giudizio, rilevando che la cartella, indicata nella documentazione allegata all’istanza, era ricognitiva del debito contenuto nel provvedimento originariamente impugnato ed era stata emessa a seguito della sentenza della C.t.r. che aveva accolto l’appello dell’ufficio, confermando l’atto di irrogazione delle sanzioni, determinate, per le annualità in contestazione, con riferimento al 50 per cento degli importi per i quali non era stato osservato l’obbligo dichiarativo, in quanto giacenti su un conto cointestato con la coniuge. A sua volta, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione per l’avvenuta definizione, con compensazione delle spese di lite, ex art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992, attestando la regolarità della definizione della controversia in relazione all’atto di irrogazione di sanzioni T9DIR3C00001/2013, oggetto del procedimento n. 13357/2016. Pertanto, il giudizio deve ritenersi estinto per l’intervenuta definizione della controversia, ai sensi dell’art.1 d.l. n. 148/2017, con spese a carico delle parti che hanno anticipate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento n.13357/2016 R.G. , pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate, per l’adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all