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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 1964

Cassazione n. 11144/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2025, in parzialeriforma della pronuncia in data 2-5-2024 del Tribunale di Napoli nord, riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e stoccaggio dirifiuti pericolosi ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 933,33 di multa.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Pucci, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006 dovendo, glioggetti rinvenuti nella impresa gestita dall’imputato, essere qualificati quali rifiutinon pericolosi e ciò in adesione all’attività di campionatura rilasciata dalla societàSir Lab ed ai rapporti di prova rilasciati dall’ente accertatore; doveva ritenersi,pertanto, che aveva errato la Corte nel qualificare i rifiuti quali pericolosi;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazioneposto che il semplice possesso di organi motore non poteva giustificare laconoscenza della provenienza illecita dei beni;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla applicazione dell’art.62 bis cod. pen. non essendo state valutate le considerazioni esposte nell’atto diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, posto che all’interno dell’impresavenivano rinvenuti organi motore di mezzi di circolazione, pneumatici ed oliesausti, va ricordato che questa corte di legittimità con plurime pronunce hasempre qualificato l’attività di stoccaggio e smaltimento di organi motore comecondotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017,Rv. 270226 – 01; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Rv. 264822 – 01).

Neconsegue che la Corte di appello ha correttamente qualificato la condottadell’imputato procedendo ad una specifica elencazione contenuta a pagina 4 dellamotivazione dei singoli organi motore, sottolineando come, peraltro, i materialirinvenuti erano misti e non tracciati, conservati in maniera non conforme inassenza di autorizzazione.

A nulla rilevano, pertanto, le certificazioni richiamatedal ricorso che vengono sconfessate nelle pronunce di merito dai precisiaccertamenti compiuti in sede di sopralluogo.

Il primo motivo è, pertanto,manifestamente infondato.2.

Quanto agli altri motivi gli stessi si rivelano anche essi manifestamenteinfondati posto che:- la sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di ricettazione è statacorrettamente ricavata dal giudice di secondo grado dall’accertato possesso dipiù parti di autovetture provento di precedenti furti in assenza di qualsiasi validagiustificazione fornita dall’imputato;- la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata ad aspetti delfatto che sono stati riferiti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta eciò esclude ogni fondatezza del motivo.3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11144/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 275/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- UP - 26/02/2026SIMONETTA COLELLA R.G.N. 42274/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2025, in parzialeriforma della pronuncia in data 2-5-2024 del Tribunale di Napoli nord, riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e stoccaggio dirifiuti pericolosi ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 933,33 di multa.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Pucci, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006 dovendo, glioggetti rinvenuti nella impresa gestita dall’imputato, essere qualificati quali rifiutinon pericolosi e ciò in adesione all’attività di campionatura rilasciata dalla societàSir Lab ed ai rapporti di prova rilasciati dall’ente accertatore; doveva ritenersi,pertanto, che aveva errato la Corte nel qualificare i rifiuti quali pericolosi;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazioneposto che il semplice possesso di organi motore non poteva giustificare laconoscenza della provenienza illecita dei beni;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla applicazione dell’art.62 bis cod. pen. non essendo state valutate le considerazioni esposte nell’atto diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, posto che all’interno dell’impresavenivano rinvenuti organi motore di mezzi di circolazione, pneumatici ed oliesausti, va ricordato che questa corte di legittimità con plurime pronunce hasempre qualificato l’attività di stoccaggio e smaltimento di organi motore comecondotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017,Rv. 270226 – 01; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Rv. 264822 – 01).

Neconsegue che la Corte di appello ha correttamente qualificato la condottadell’imputato procedendo ad una specifica elencazione contenuta a pagina 4 dellamotivazione dei singoli organi motore, sottolineando come, peraltro, i materialirinvenuti erano misti e non tracciati, conservati in maniera non conforme inassenza di autorizzazione.

A nulla rilevano, pertanto, le certificazioni richiamatedal ricorso che vengono sconfessate nelle pronunce di merito dai precisiaccertamenti compiuti in sede di sopralluogo.

Il primo motivo è, pertanto,manifestamente infondato.2.

Quanto agli altri motivi gli stessi si rivelano anche essi manifestamenteinfondati posto che:- la sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di ricettazione è statacorrettamente ricavata dal giudice di secondo grado dall’accertato possesso dipiù parti di autovetture provento di precedenti furti in assenza di qualsiasi validagiustificazione fornita dall’imputato;- la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata ad aspetti delfatto che sono stati riferiti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta eciò esclude ogni fondatezza del motivo.3.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2025, in parzialeriforma della pronuncia in data 2-5-2024 del Tribunale di Napoli nord, riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e stoccaggio dirifiuti pericolosi ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 933,33 di multa.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Pucci, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006 dovendo, glioggetti rinvenuti nella impresa gestita dall’imputato, essere qualificati quali rifiutinon pericolosi e ciò in adesione all’attività di campionatura rilasciata dalla societàSir Lab ed ai rapporti di prova rilasciati dall’ente accertatore; doveva ritenersi,pertanto, che aveva errato la Corte nel qualificare i rifiuti quali pericolosi;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazioneposto che il semplice possesso di organi motore non poteva giustificare laconoscenza della provenienza illecita dei beni;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla applicazione dell’art.62 bis cod. pen. non essendo state valutate le considerazioni esposte nell’atto diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, posto che all’interno dell’impresavenivano rinvenuti organi motore di mezzi di circolazione, pneumatici ed oliesausti, va ricordato che questa corte di legittimità con plurime pronunce hasempre qualificato l’attività di stoccaggio e smaltimento di organi motore comecondotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017,Rv. 270226 – 01; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Rv. 264822 – 01). Neconsegue che la Corte di appello ha correttamente qualificato la condottadell’imputato procedendo ad una specifica elencazione contenuta a pagina 4 dellamotivazione dei singoli organi motore, sottolineando come, peraltro, i materialirinvenuti erano misti e non tracciati, conservati in maniera non conforme inassenza di autorizzazione. A nulla rilevano, pertanto, le certificazioni richiamatedal ricorso che vengono sconfessate nelle pronunce di merito dai precisiaccertamenti compiuti in sede di sopralluogo. Il primo motivo è, pertanto,manifestamente infondato.2. Quanto agli altri motivi gli stessi si rivelano anche essi manifestamenteinfondati posto che:- la sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di ricettazione è statacorrettamente ricavata dal giudice di secondo grado dall’accertato possesso dipiù parti di autovetture provento di precedenti furti in assenza di qualsiasi validagiustificazione fornita dall’imputato;- la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata ad aspetti delfatto che sono stati riferiti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta eciò esclude ogni fondatezza del motivo.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11144/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 275/26IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore- UP - 26/02/2026SIMONETTA COLELLA R.G.N. 42274/2025DANIELA BIFULCODANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/06/1964avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 giugno 2025, in parzialeriforma della pronuncia in data 2-5-2024 del Tribunale di Napoli nord, riducevala pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e stoccaggio dirifiuti pericolosi ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed € 933,33 di multa.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Pucci, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.:- erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elementooggettivo del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.Lvo 152/2006 dovendo, glioggetti rinvenuti nella impresa gestita dall’imputato, essere qualificati quali rifiutinon pericolosi e ciò in adesione all’attività di campionatura rilasciata dalla societàSir Lab ed ai rapporti di prova rilasciati dall’ente accertatore; doveva ritenersi,pertanto, che aveva errato la Corte nel qualificare i rifiuti quali pericolosi;- violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi del reato di ricettazioneposto che il semplice possesso di organi motore non poteva giustificare laconoscenza della provenienza illecita dei beni;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla applicazione dell’art.62 bis cod. pen. non essendo state valutate le considerazioni esposte nell’atto diappello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati edeve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ed invero, quanto al primo motivo, posto che all’interno dell’impresavenivano rinvenuti organi motore di mezzi di circolazione, pneumatici ed oliesausti, va ricordato che questa corte di legittimità con plurime pronunce hasempre qualificato l’attività di stoccaggio e smaltimento di organi motore comecondotta avente ad oggetto rifiuti pericolosi (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017,Rv. 270226 – 01; Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015, Rv. 264822 – 01). Neconsegue che la Corte di appello ha correttamente qualificato la condottadell’imputato procedendo ad una specifica elencazione contenuta a pagina 4 dellamotivazione dei singoli organi motore, sottolineando come, peraltro, i materialirinvenuti erano misti e non tracciati, conservati in maniera non conforme inassenza di autorizzazione. A nulla rilevano, pertanto, le certificazioni richiamatedal ricorso che vengono sconfessate nelle pronunce di merito dai precisiaccertamenti compiuti in sede di sopralluogo. Il primo motivo è, pertanto,manifestamente infondato.2. Quanto agli altri motivi gli stessi si rivelano anche essi manifestamenteinfondati posto che:- la sussistenza degli elementi costitutivi il delitto di ricettazione è statacorrettamente ricavata dal giudice di secondo grado dall’accertato possesso dipiù parti di autovetture provento di precedenti furti in assenza di qualsiasi validagiustificazione fornita dall’imputato;- la negazione delle attenuanti generiche è stata ricollegata ad aspetti delfatto che sono stati riferiti in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta eciò esclude ogni fondatezza del motivo.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA] SantisP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Roma, 26 febbraio 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAnna [OSCURATO:PERSONA]
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