CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24300/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L’AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 novembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Pescara del 12 giugno 2024, emessaall’esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato, con la diminuente del rito, alla pena di otto mesi di reclusione e di800,00 euro di multa, in quanto riconosciuto colpevole - con le attenuantigeneriche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata,specifica e infra-quinquennale - del reato previsto dagli artt. 624 e 625, secondocomma, n. 2, cod. pen., per avere, al fine di trarre profitto per sé, dopo averdivelto la recinzione posta sull’area esterna del plesso scolastico “L. Antonelli” eforzato la tapparella di una portafinestra posta al primo piano di uno degli edificiscolastici, fatto ingresso all’interno e sottratto prodotti di vario genere, conl’aggravante della violenza sulle cose (capo 1), nonché del reato di cui all’art. 76,comma 3, in relazione all’art. 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere, benchésottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Pescara,emesso dal Questore di Pescara il 25 settembre 2023, contravvenuto al relativoprovvedimento ponendo in essere la condotta descritta al capo che precede (capo2); fatti commessi in Pescara il 30 marzo 2024.Con la sentenza di secondo grado, nel rispondere alle censure formulate conl’atto di appello, con le quali la difesa eccepiva l’irritualità della querela propostain relazione al delitto di furto, la Corte territoriale ha ritenuto che quest’ultimofosse stato commesso «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici» e che,fosse, pertanto, procedibile d’ufficio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadi appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo,con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanzao l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. pen., nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaprocedibilità del delitto di furto.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia affermato la procedibilità d’ufficiodel delitto di furto contestato al capo 1) senza dare adeguata risposta al motivo diappello con il quale la difesa aveva dedotto la non procedibilità dello stesso perdifetto di querela ritualmente proposta. Ciò sul presupposto che la querela nonfosse stata presentata dal dirigente scolastico né da persona dallo stesso delegata,bensì da una collaboratrice scolastica, la quale, peraltro, non avrebbe fornito alcunriscontro documentale in ordine al ruolo ricoperto presso l’istituto scolastico, néavrebbe esibito alcuna delega scritta che le conferisse il potere di rappresentarel’ente ai fini della proposizione della querela.In ogni caso, la conclusione della Corte di appello, fondata sul presuppostodella sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen., sarebbeerronea, atteso che tale aggravante non sarebbe mai stata contestata né applicatacon la sentenza di primo grado. Pertanto, in difetto di specifico appello sul puntoda parte del Pubblico ministero, la Corte territoriale non avrebbe potuto ritenerlasussistente, sia pure ai soli fini della procedibilità.3. In data 26 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso. La Corte di appello avrebbe correttamente ritenuto assorbente il temadella procedibilità d’ufficio, valorizzando il fatto che l’aggravante in questione eracomunque ricavabile dalla contestazione, nella quale veniva indicato che il furtoera stato commesso all’interno di una scuola, riconducibile agli uffici o stabilimentipubblici richiamati dall’art. 625, n. 7, cod. pen. In ogni caso, la sentenza di primogrado aveva affrontato il tema della querela, ritenendo sussistente lalegittimazione della collaboratrice scolastica, sia in quanto delegata dal dirigente(come risultante dall’atto di querela), sia in ragione del rapporto di fatto con i benioggetto di tutela.4. In data 2 aprile 2026, la difesa dell’imputato ha fatto pervenire una memorianella quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha evidenziato che,in realtà, il Tribunale non avrebbe escluso l’aggravante in quanto la stessa non eramai stata formalmente contestata, né la prima sentenza avrebbe mai fatto cennoa essa. Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto l’equivalenza tra l’aggravante di cuiall’art. 625, secondo comma, n. 2, cod. pen. e la recidiva, da un lato, e lecircostanze attenuanti generiche, dall’altro, senza mai fare riferimentoall’aggravante in questione. In ogni caso, la circostanza che il capo di imputazioneindicasse che il furto era avvenuto all’interno di una scuola non sarebbe sufficientea ritenere l’aggravante come contestata, potendo trattarsi anche di una scuolaprivata. Quanto, poi, alla motivazione della sentenza di primo grado in ordine allalegittimità della querela, la difesa ha evidenziato che le relative argomentazionisarebbero state specificamente censurate con i motivi di appello, ai quali la Corteterritoriale non avrebbe fornito risposta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Va premesso che l’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(cd. riforma Cartabia) ha modificato il terzo comma dell’art. 624 cod. pen.,stabilendo che il delitto di furto, in precedenza procedibile d’ufficio in presenza ditalune aggravanti, è ora «punibile a querela della persona offesa».Si procede, tuttavia, d’ufficio, tra le altre ipotesi, ove «ricorre taluna dellecircostanze di cui all’articolo 625, n. 7, salvo che il fatto sia commesso su coseesposte alla pubblica fede». Ne consegue che, per quanto qui rileva, ove il furtosia commesso «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», esso restaprocedibile d’ufficio.3. Ancora in premessa, occorre osservare che, nel caso di specie, l’aggravantedell’avere commesso il fatto «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici»,prevista dall’art. 625, secondo comma, n. 7, cod. pen., non risulta essere maistata contestata né ritenuta sussistente con la sentenza di primo grado, la qualenon contiene alcun riferimento alla medesima.Ne consegue che il suo riconoscimento per la prima volta nel giudizio di appellosi pone in violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministeronell’esercizio dell’azione penale e determina, pertanto, la nullità assoluta dellasentenza nella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 15412 del 27/02/2026,Gandolfo, Rv. 289811 - 01; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv.280748 – 01), non essendo consentito al giudice applicare circostanze aggravantimai contestate, potendo egli intervenire esclusivamente sulla diversaqualificazione giuridica del fatto ovvero sulla sua diversità (Sez. 5, n. 32682 del18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01).4. Esclusa la sussistenza dell’aggravante e, conseguentemente, dellaprocedibilità d’ufficio del furto contestato al capo 1) e affermata, dunque, la suaprocedibilità a querela, deve ora verificarsi se essa sia stata ritualmente proposta.4.1. Sul punto, va premesso, in fatto, che la querela è stata effettivamentepresentata da [OSCURATO:PERSONA], la quale rivestiva pacificamente la qualità dicollaboratrice scolastica e che, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, risultavaespressamente delegata alla rappresentanza dal dirigente scolastico.Tale circostanza è stata, tuttavia, oggetto di specifiche critiche difensive findall’atto di appello, sul presupposto che la medesima [OSCURATO:PERSONA] non avessefornito prova della delega asseritamente conferitale dal dirigente scolastico, nonavendo mai esibito il relativo provvedimento.4.2. Osserva, nondimeno, il Collegio che, anche accedendo alla prospettazionedifensiva e ritenendo, come dedotto con il primo motivo di appello, che la deleganon sia stata ritualmente conferita dal dirigente scolastico, deve in ogni casoescludersi che la querela sia stata proposta da un soggetto privo di legittimazione.5. In proposito, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 165del 2001, il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto, ècertamente legittimato alla proposizione della querela in relazione alle condottefurtive aventi ad oggetto i beni della scuola.Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la legittimazione alla presentazione della querela in materia di reaticontro il patrimonio deve essere riconosciuta, in via generale, anche in capo a chisia titolare di un rapporto di detenzione qualificata con il bene.5.1. Tale principio è stato, invero, costantemente affermato con riferimento,ad esempio, alla cassiera di un supermercato, ritenuta investita anche dellacustodia della merce e dell’esercizio dell’attività commerciale (si veda, di recente,Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 - 01; in senso conforme,v. Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 - 01).Nondimeno, stante l’identità della ratio, non vi è ragione di non applicare lemedesime coordinate ermeneutiche anche al capo di specie.5.2. Infatti, secondo quanto previsto dall’Allegato A) al contratto collettivonazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca per il periodo2019-2021, richiamato dall’art. 50, comma 3, del medesimo contratto, aicollaboratori scolastici - qualifica rivestita dall’odierna querelante - è attribuita, trale altre, anche la mansione di «custodia e sorveglianza generica sui localiscolastici». Ne consegue, dunque, che anche in capo alla collaboratrice scolasticache ha presentato la querela era configurabile un rapporto di fatto con i benioggetto della condanna furtiva, sicché la querela deve ritenersi ritualmentepropostaNe deriva, pertanto, l’infondatezza della prospettazione difensiva sul punto.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]