CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 18725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controV.B. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1383/2020 depositata il 22/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E. A. RUSSO.[OSCURATO:PERSONA].O. ricorre avverso la sentenza della Corted'appello di Brescia con la quale è stato respinto il suo appelloavverso la sentenza di primo grado che, dichiarando la separazioneOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023personale dei coniugi, ha rigettato le domande di addebito e ladomanda di assegno di mantenimento da lei proposta.La ricorrente si affida a nove motivi. V.B. si è costituitocon controricorso. La causa è stata trattata all'udienza camerale nonpartecipata dell'11 maggio 2023.RILEVATO CHE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 295 c.p.c. La ricorrente deduce chenonostante la pendenza di tre giudizi penali a carico di V.B. tuttiaventi una correlazione imprescindibile con il presente giudizio civileperché attinenti alle responsabilità per fatti reati che implicavanol'addebito della separazione, la Corte d'appello ha respinto -cosìcome il giudice di primo grado- l'istanza di sospensione del giudizio.Rileva che al momento della prima comparizione dei coniugi in sededi separazione l'imputato era già stato rinviato a giudizio per i fattidenunciati dalla moglie in sede penale e in particolare per abbandonodi coniuge incapace, abbandono del tetto coniugale, mancatasomministrazione dei mezzi di sussistenza al coniuge infermo.2.- Il motivo è infondato.In tema di sospensione del processo la giurisprudenza di questaCorte è chiara nell'affermare che il rapporto tra giudizio civile epenale è ispirato al principio della separatezza dei due giudizi, e chedeve darsi una interpretazione restrittiva dell’istituto dellasospensione, in armonia con il principio della ragionevole durata delprocesso. Escluse quindi le ipotesi di sospensione necessaria delgiudizio, il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamentodei fatti.La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. ènecessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversiacivile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o adaltro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge2 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituiscal'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda ladecisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiestocon efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, lasospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per ilgiudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che ildisporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 408 del06/06/2000). In particolare si è affermato che la sospensionenecessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, puòessere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi allacommissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudiziocivile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel casoconcreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichitale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalladefinizione del giudizio penale, non basta che nei due processirilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto inambito civile sia collegato normativamente alla commissione delreato che è oggetto dell'imputazione penale (Cass. n. 15248 del01/06/2021; Cass. sez. un. n. 13661 del 21/05/2019).Premessi questi principi, si osserva che non sussistepregiudizialità tra il processo penale di accertamento dellaresponsabilità per reati commessi in ambito familiare -quali quellidedotti dalla ricorrente- e la pronuncia di addebito della separazione.La pronuncia di addebito infatti richiede che si accerti non soltantoche uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveridi matrimonio ma anche e soprattutto il nesso causale tra questicomportamenti e la crisi coniugale (ex multis: Cass. n. 40795 del20/12/2021), sicché il giudizio deve necessariamente condursi inmodo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di3 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023accertare la responsabilità dell'imputato ed in caso positivo distabilire la pena, e non di verificare gli effetti della condotta sullacomunione materiale e spirituale di vita.Nel caso di specie la Corte d'appello, ricostruendoanaliticamente la vicenda coniugale, ha accertato che icomportamenti tenuti dal V.B. costituiscono la conseguenza e nonla causa della crisi coniugale, che era già in atto da tempo, anche inragione della singolarità della situazione che viveva la coppia, datadalla presenza di un altro uomo, che viveva con loro e che in atto èil compagno della donna, e di una serie di problematiche idonee aminare il clima di reciproca fiducia tra i coniugi. Correttamentepertanto la Corte si è richiamata ai principi in tema di autonomiadell’azione civile rispetto alla azione penale, e ha ritenuto nonsussistente il nesso di pregiudizialità, mentre la ricorrente non siconfronta con la specifica ragione decisoria della esclusionedell’addebito, limitandosi a ribadire la necessità di accertarecomportamenti illeciti.3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 158e 161 c. p.c. per mancata costituzione del giudice e mancata firmadella sentenza. La ricorrente deduce di avere segnalato al giudiced'appello che la sentenza di primo grado risulta sottoscrittaunicamente dal giudice estensore, nella persona della dottoressaElsa Geraci e non anche dal dottor [OSCURATO:PERSONA] -presidente disezione del Tribunale- senza che vi sia alcuna menzione diun'eventuale impedimento quale causa della mancata sottoscrizionedel presidente, con violazione del principio del giudice precostituitoper legge. Si tratta, nella prospettazione di parte ricorrente, di uncaso di nullità diretta ed insanabile.Il motivo è inammissibile.4 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023La parte non coglie, e di conseguenza non censura, la ratiodecidendi della sentenza d’appello impugnata laddove,nell’esaminare il motivo di appello qui sostanzialmente riproposto,si afferma che la dottoressa Geraci riuniva in sé la funzione dipresidente (del Collegio) e di relatore, e di conseguenza hasottoscritto la sentenza. Secondo quanto dispone l'art. 132 c.p.c.,infatti, la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'hapronunciata (e non di altri giudici, pur facenti parte di quella stessasezione) e nel caso in cui la sentenza sia stata emessa dal giudicecollegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudiceestensore, il che significa che deve essere sottoscritta dal presidentedel Collegio giudicante e non da giudici che non abbiano partecipatoalla decisione, anche se investiti della funzione direttiva osemidirettiva. Quanto al resto, costituisce principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte che in tutti i casi nei quali ilpresidente sia anche l'estensore, come accade quando egli stessoabbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione alcollegio, la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui(Cass. 25/01/2023, n.2221).4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’invalidità dellasentenza ex art. 158 c.p.c. e per violazione degli artt. 136, 267, 70,71 c.p.c. La ricorrente deduce che è stata omessa la trasmissionedegli atti al pubblico ministero ed è mancata la costituzione delpubblico ministero in giudizio. È stata infatti omessa la trasmissionedegli atti al pubblico ministero a cura della cancelleria e il pubblicoministero non si è costituito nei termini previsti dall’art. 267 c.p.c.il quale regola l'intervento di terzo nel giudizio. La ricorrentecontesta che nel giudizio di primo grado il pubblico ministero abbiarassegnato le sue conclusioni, poiché l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proprie note conclusive di replica, ha rilevato che non c'era5 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023stata alcuna trasmissione degli atti al P.M. né tantomenocostituzione in giudizio.5.- Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso la parte non coglie la ragione decisoriaespressa dalla Corte d'appello, la quale ha rilevato che il pubblicoministero era al corrente del procedimento poiché il ricorso gli erastato notificato direttamente dalla parte, unitamente al decreto difissazione dell'udienza presidenziale e che la cancelleria ha mandatogli atti al pubblico ministero in data 8 febbraio 2019, il quale vi haapposto le sue conclusioni. La Corte ha poi correttamente rilevatoche il deposito del parere dopo l’udienza di precisazione delleconclusioni non lede il contraddittorio. Ciò in conformità ai principiaffermati in materia da questa Corte, secondo i quali non ènecessaria la partecipazione del P.M. all'udienza, né lapresentazione, da parte sua, di conclusioni orali o scritte, essendo,invece, sufficiente che abbia avuto la possibilità di intervenire, poichéai fini del rispetto della norma, che il P.M. sia stato informato delprocesso, ossia che gli siano stati comunicati gli atti processuali,come previsto dall'art. 71 c.p.c., essendo rimessa alla sua diligenzala concreta partecipazione al processo e la formulazione delleconclusioni (Cass. 25722/2008, Cass. n. 22567 del 02/10/2013). Darilevare, inoltre, che questa Corte ha già affermato il principio, cui ilCollegio intende dare continuità, a termini del quale, in temad'intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sueconclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potuteconoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, attesoche, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né lapresenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da partedi un rappresentante di tale ufficio (Cass. n. 11223 del 21/05/2014).6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e6 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023223 c.p.c. La parte deduce di avere depositato, in sede diprecisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, unaquerela di falso che conteneva l'indicazione degli elementi e delleprove di una falsità materiale; il giudice avrebbe dovuto quindirimettere la causa al tribunale competente per la decisione dellaquerela di falso con la sospensione del processo; invece la decisioneveniva presa senza che gli atti fossero esaminati in alcun modo daun organo giudicante collegiale. Il giudice d'appello investito dellaquestione si pronunciava allo stesso modo del primo giudice, cioèusando una forma apparente e generalizzata senza entrare nelparticolare del documento posto in esame: la ricorrente viceversanella sua querela descriveva i particolari visibili immediatamentenella loro diseguaglianza nella relata di notifica che era stata redattadall'ufficiale giudiziario per conto della parte avversaria e quindil'argomento verteva su tutt'altra questione; la relata di notifica deveinfatti contenere una forma distinguibile certa e la sua copia devenecessariamente essere conforme all'originale cosa che in questocaso non era avvenuta; inoltre nelle relate non appariva neppure ilnome del soggetto che richiedeva la notificazione e neppure laqualità del soggetto che ha ricevuto l'atto per il destinatario.Lamenta pertanto che sia stata completamente omessa dagli atti dicausa la prova della querela di falso.7.- Il motivo è inammissibile.In primo luogo, si osserva che dall’esame congiunto del motivo diricorso e da quanto esposto nella sentenza si desume che all'udienzadel 7 febbraio 2019 la B.O. non ha ritualmente proposto alcunaquerela di falso ma, soltanto, che la medesima era comparsapersonalmente e aveva chiesto di depositare una querela di falso. Diconseguenza la querela non può dirsi ritualmente presentata, poichéla relativa istanza richiede la presenza del difensore, necessaria perqualunque attività processuale, poiché a mente dell'art. 82, comma7 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023secondo, del codice di procedura civile le parti non possono stare ingiudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore;richiede poi una serie di formalità, quale l’interpello dellacontroparte, e quindi l’autorizzazione alla presentazione dellaquerela ai sensi dell’art. 222 c.p.c., che però non possonoprescindere da una iniziale istanza difensiva rituale, proposta da chipuò patrocinare la causa.La ricorrente peraltro non coglie neppure la ragione decisoriadella sentenza della Corte d'appello laddove, richiamando la giàritenuta inammissibilità di detta “querela” da parte del primo giudice,osserva altresì che non è stata resa un'enunciazione specifica delleragioni a sostegno della falsità del documento e che la parte si èlimitata a rilevare delle difformità tra la relata di notifica a leieseguita e quelle eseguita al P.M., differenza che la Corte d'appelloha ritenuto del tutto normale poiché mentre l'originale riporta l'esitodelle due notifiche, la copia consegnata a ciascuna parte riporta solol'esito della notifica effettuata alla parte stessa.A fronte di questo accertamento sulla “normalità” delle divergenzetra originale e copia, la ricorrente oltre a ribadire apoditticamenteche vi erano delle diseguaglianze tra l'originale e la copia, affermache nelle relate non appariva il nome del soggetto che richiedeva lanotificazione e neppure la qualità del soggetto che ha ricevuto l'attoper il destinatario, senza però specificare se dette osservazionierano state esposte in appello (o in primo grado), se ritualmenteesposte dal difensore, e se si riferivano alla sua relata di notifica oalla relata di notifica diretta al pubblico ministero ovvero ancora aquanto riportato in originale. Ancor meno poi, specifica il pregiudizioche le sarebbe derivato da dette “”difformità” posto che è la stessaricorrente ad esporre di essersi costituita in giudizio, contestando ifatti rappresentati dal coniuge, di essersi presentata all'udienzapresidenziale, di avere proposto reclamo, e di essersi costituita8 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023anche per la fase di merito, sicché non è chiaro in cosa detta“difformità” l’avrebbe danneggiata.8.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la invalidità dellasentenza per la violazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101c.p.c. e dell'art. 24 della Costituzione. La ricorrente deduce che vi èstata una grave violazione contraddittorio, poiché in sedepresidenziale le parti non sono state sentite separatamente e sonostate registrate solo le dichiarazioni del V.B. mentre èinverosimile che ella non abbia parlato di tutta una serie di elementirilevanti ai fini dell’addebito, come l'abbandono da parte del coniuge.Il motivo è inammissibile.Il giudice d'appello ha disatteso questa eccezione rilevando chenel verbale si legge che i coniugi sono stati sentiti, che i loro difensorisono stati sentiti, che è stata tentata inutilmente la conciliazione,che si procede all'interrogatorio delle parti e che viene riportatoquanto da esse dichiarato. Il verbale di udienza è un atto pubblico,che fa fede fino a querela di falso di quanto avvenuto in presenzadel giudice e non è consentito contestarlo deducendone lainverosimiglianza, peraltro rapportata ad un parametro di giudiziodel tutto personale.9.- Con sesto motivo del ricorso si lamenta la invalidità dellasentenza per violazione dell'obbligo di astensione da parte delgiudice di primo grado. Secondo la ricorrente il giudice di primogrado aveva l'obbligo di astenersi per “grave inimicizia” o per “causapendente” perché essa ricorrente aveva presentato nei suoi confrontiun esposto nonché una denuncia in sede penale e già questodimostrerebbe la grave inimicizia.Il motivo è palesemente infondato.Come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello la presentazionedi un esposto ovvero anche di una denuncia non comporta l'obbligodi astensione del giudice, non potendosi parlare né di giudizio9 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023pendente né di grave inimicizia. Si tratta di un principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte la quale ha già affermato che aifini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensidell'art. 51 n. 3 cod. proc. civ., non vale ad integrare la pendenza diuna "causa" la mera presentazione di un esposto, che non è un attodi citazione, un ricorso o comunque un atto di impulso idoneo a dareinizio ad un procedimento giudiziale; né tale presentazione puòconfigurare l'obbligo di astensione per "grave inimicizia", che deveessere reciproca ed originata da rapporti privati (Cass. n. 7683 del13/04/2005 v. in arg. anche Cass. n. 27923 del 31/10/2018). Edancora, è stato affermato da questa Corte che ai sensi dell'art. 51,numero 3, c.p.c., la "grave inimicizia" del giudice nei confronti dellaparte non può, in linea di principio, originare dall'attivitàgiurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni,eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica diprincipi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto alperseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni diostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolarealla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicantil'imparzialità del giudice (Cass. civ. Sez. Un., 08/10/2001, n.12345).10.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.per assenza delle conclusioni del pubblico ministero e di una partedel giudizio nella sentenza. La ricorrente deduce di avereesplicitamente dedotto, nelle note conclusionali, la circostanzadell'abbandono in Germania così come del suo precario stato disalute, come risulta dal provvedimento del G.I.P., e su questospecifico elemento rilevante riportato nella conclusioni il Tribunale diBrescia non ha formulato alcuna motivazione, astenendosi dalladisamina dei documenti richiamati e omettendo una doverosa10 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023valutazione dei provvedimenti giudiziari penali; la mancatariproduzione in sentenza delle conclusioni formulate dall'odiernaricorrente non si è arrestata sulla soglia di una irregolaritàmeramente formale ma è piuttosto da ricollegare tale vizioun'omessa pronuncia o un difetto di motivazione.11.- Il motivo è inammissibile.In primo luogo si rileva che il motivo difetta di chiarezza epertinenza in quanto censura una pretesa omissione da parte delTribunale, senza specificare in che termini questo vizio è statooggetto di censura in appello.In ogni caso, può qui richiamarsi quanto sopra esposto, e cioèche i fatti dedotti dalla parte per sostenere la propria richiesta diaddebito sono stati esaminati dal giudice del merito, valutandocomplessivamente il comportamento tenuto nell'ambito dellarelazione coniugale e escludendo, per le ragioni sopra precisate, lasussistenza del nesso causale con la crisi coniugale. Pertanto, nonpuò dirsi che sia stata omessa la pronuncia sulla effettiva domandadella parte e cioè l’addebito della separazione. Quanto al resto,costituisce principio consolidato che il giudice non è tenuto adoccuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessarioe sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tuttigli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamenteesaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter"argomentativo seguito (Cass. n. 12652 del 25/06/2020).12.- Con l’ottavo motivo del ricorso si lamenta la violazione delprincipio di cui all'art. 2697 c.c., il difetto di istruttoria,l’occultamento e smarrimento di prove legali, l’omessa valutazionedelle prove prodotte, l’omessa erronee e illogica motivazione, il11 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, la lesione del dirittodi difesa ai sensi degli artt. 24 e 3 della Costituzione.La ricorrente ripercorre e riassume la vicenda del (presunto)smarrimento suo fascicolo che il giudice di primo grado avevaritenuto ritirato, rilevando che questa affermazione è erronea poichéella che non poteva ritirare alcunché trattandosi di un fascicolotelematico. Rileva che la circostanza che il giudice di secondo gradoabbia invece “rinvenuto” gli atti e li abbia esaminati, verificando glivizio perché l'appello sottopone all'attenzione di un nuovo giudice unrapporto sostanziale già conosciuto dal primo giudice, non dando vitaa un nuovo processo e gli permette di riesaminare la controversiasolo se già sia stata esaminata da un altro giudice. Deduce inoltreche il giudice d'appello ha usato affermazioni contrarie persino allestesse risultanze emerse in sede penale a proposito del reato dicalunnia.13.- Il motivo è inammissibile.La censura appare diretta più alla sentenza di primo grado chealla sentenza di secondo grado, poiché tratta prevalentemente dellaquestione dello smarrimento del fascicolo che, secondo la ricorrente,era invece impossibile, trattandosi di fascicolo telematico. Tuttavia,la circostanza che il giudice di primo grado non abbia esaminatoalcuni atti e documenti (quale che sia la ragione) è resa irrilevantedal fatto che questi documenti sono stati rinvenuti dal giudice disecondo grado e da lui esaminati poiché le cause di restituzione delprocesso al primo giudice sono tassative. Anche la questione dellalesione del diritto di difesa è genericamente evocata, senzaspecificare il concreto ed effettivo pregiudizio che ne sarebbederivato dalla parte, la quale lamenta che tutti i documenti nonesaminati dal giudice di primo grado conteneva prove dei plurimimaltrattamenti familiari e del contestuale abbandono del tetto12 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023coniugale, vicende che però, come sopra si è detto, sono statevalutate dal giudice d’appello e ritenute prive di incidenza sulla crisiconiugale, dovuta ad altre ragioni. Trova qui applicazione il principioche in cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivocon cui si censuri una violazione processuale non correttamentevalutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casitassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si siatradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso,infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi diimpugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicarespecificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie30/06/2022). Le ulteriori argomentazioni costituiscono censure dimerito, non proponibili in questa sede.14.- Con il nono motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 151 c.p.c., il vizio motivazionale, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile, il difetto di iter logico giuridicoseguito dal giudice nel decidere la questione, la mancanza dimotivazione o motivazione apparente. Con questa censura, checontiene anche vari riferimenti all'art. 360 n. 5 c.p.c., la parteripercorre l'excursus delle vicende coniugali e assume che ha erratoil giudice d'appello a non ritenere l'addebito; in parte censura ladecisione del Tribunale di Brescia, in altra parte afferma che ilgiudice di secondo grado avrebbe ignorato e accantonato lenumerose prove documentali sulla violazione dei doveri coniugali,concentrandosi soltanto sulle conversazioni in chat che non sonosignificative, poiché si tratta di brani estrapolati da un più ampiocomplesso, e comunque incompatibili con gli atti del procedimentopenale; ripropone la tesi della addebitabilità della separazione ecensura la sentenza anche sotto il profilo del mancato accoglimento13 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento,assumendo che lo stesso V.B. avrebbe ammesso di lavorare innero come camionista, mentre le condizioni di essa ricorrente sonodisperate perché non ha mezzi di sostentamento.15.- Il motivo è inammissibile.Si propongono una serie di censure, tutte di merito, ed in parteanche dirette avverso la sentenza di primo grado, con le quali sisollecita la rivalutazione del materiale probatorio; peraltro, lacensura di contraddittorietà della motivazione non è più proponibilein cassazione a seguito della riforma dell’art 360 n. 5 c.p.c. operatacon il D.L. 83/2012, conv. con mod. nella legge 134/2012, e lacensura di omesso esame di fatto decisivo, comunque inammissibilenel caso di c.d. doppia conforme (Cass. n. 5947 del 28/02/2023)deve riferirsi a fatti e non alla valutazione dei medesimi da parte delgiudice di merito.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 8.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per spesenon documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento , ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.14 di 15Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7259/2021Numero sezionale 2616/2023Numero di raccolta generale 18725/2023Data pubblicazione 03/07/2023Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma, il 11/05/2023.IL PRESIDENTE15 di 15